Scadenze fiscali dicembre 2024: novità e proroghe

Tommaso Gavi - Scadenze fiscali

Tante le scadenze fiscali di dicembre 2024. Tra le novità in calendario: la scadenza per l'adesione al concordato preventivo biennale, dopo la riapertura, e il pagamento della sesta rata della rottamazione quater

Scadenze fiscali dicembre 2024: novità e proroghe

Un pieno di scadenze fiscali anche per dicembre 2024.

In calendario trovano spazio diverse novità. La prima è il versamento della sesta rata dellla rottamazione quater. Considerando i giorni di tolleranza per il pagamento tardivo e la sovrapposizione dei termini con giornate festive, si potrà provvedere al versamento entro il prossimo 9 dicembre.

Il 12 dicembre, invece, è in programma una nuova data per l’adesione al concordato preventivo biennale, dopo la riapertura prevista con decreto legge.

Dicembre è anche il mese dell’IMU, con la scadenza saldo alle porte. L’imposta non dovrà essere versata sulle prime case.

Restano inoltre in programma gli adempimenti periodici e le scadenze canoniche.

Le scadenze fiscali di dicembre 2024

Adempimento Scadenza
Versamento secondo acconto imposte sui redditi (senza proroga) 2 dicembre 2024
Sesta rata rottamazione quater 9 dicembre 2024, con tolleranza di 5 giorni
Concordato preventivo biennale 12 dicembre 2024 (solo per i soggetti ISA)
Saldo IMU 16 dicembre 2024
Adempimenti periodici IRPEF, IVA e INPS 16 dicembre 2024
Invio elenchi intrastat (soggetti con obbligo mensile) 27 dicembre 2024
Acconto IVA 27 dicembre 2024

Scadenze fiscali 2 dicembre 2024: versamento secondo acconto imposte sui redditi

Oggi, 2 dicembre, sono chiamati alla cassa i titolari di partita IVA che devono versare il secondo acconto delle imposte sui redditi.

La scadenza originaria del 30 novembre è slittata in automatico di due giorni, dal momento che il termine cadeva di sabato.

Entro la giornata odierna sono quindi chiamati al pagamento i soggetti titolari di partita IVA diversi dalle persone fisiche, ovvero società di capitali, società di persone, enti commerciali o non commerciali.

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La scadenza in calendario interessa anche i soggetti non titolari di partita IVA, ossia lavoratori dipendenti e pensionati.

Sono inoltre chiamati alla cassa anche i contribuenti che devono corrispondere le altre imposte che seguono il calendario dell’IRPEF.

Rispetto al termine odierno si deve tenere conto della proroga prevista nell’articolo 7-quater della legge di conversione del Decreto Fiscale 2025, il cui testo è stato approvato dall’Aula del Senato e dovrà passare alla Camera per l’approvazione definitiva entro il 18 dicembre.

La disposizione prevede il rinvio della scadenza per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi 2024 al 16 gennaio 2025, riprendendo regole e struttura già previsti lo scorso anno. È inoltre prevista la possibilità di rateazione con pagamenti da gennaio a maggio ed entro il 16 del mese.

Possono beneficiare di tali misure esclusivamente le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta 2023 hanno dichiarato ricavi o compensi non superiori a 170.000 euro.

Al netto dei soggetti in questione, gli altri contribuenti devono versare il secondo acconto dell’IRPEF, dell’IRES, dell’IRAP e delle ulteriori imposte sostitutive.

In linea generale, a dover versare l’acconto delle imposte sui redditi sono coloro per i quali l’imposta dichiarata nell’anno supera i 51,65 euro, al netto di detrazioni, crediti d’imposta, ritenute ed eccedenze. Le rate previste sono: la prima a giugno (salvo proroghe), per la quale è possibile optare per il pagamento in più quote, la seconda a novembre dovuta invece in un’unica soluzione.

Di seguito una tabella riassuntiva delle scadenze per i pagamenti e dei soggetti chiamati alla cassa.

SoggettiData versamento secondo acconto IRPEF, IRES, IRAP e imposte sostitutive
Persone fisiche con partita IVA fino a 170.000 euro di ricavi o compensi per l’anno d’imposta 2023 16 gennaio 2025 (o rateizzazione dal 16 gennaio al 16 maggio)
Soggetti titolari di partita IVA diversi dalle persone fisiche (società di capitali, società di persone, enti commerciali o non commerciali) 2 dicembre
Soggetti non titolari di partita IVA - lavoratori dipendenti e pensionati 2 dicembre

Scadenze fiscali 9 dicembre 2024: ultimo giorno per il pagamento della sesta rata della rottamazione quater

In linea generale la scadenza per il pagamento della sesta rata della rottamazione quater era prevista in calendario lo scorso 30 novembre.

I contribuenti tuttavia avranno più tempo per il pagamento nei termini. La scadenza fiscale è infatti in automatico spostata a oggi, lunedì 2 dicembre, dal momento che l’appuntamento originario cade di sabato.

Tenendo in considerazione i cinque giorni di tolleranza per pagamento tardivo e l’ulteriore differimento per i termini che coincidono, il pagamento sarà considerato tempestivo se effettuato entro il 9 dicembre 2024.

A confermarlo è la nota pubblicata dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, sul portale istituzionale.

Nel caso di mancato versamento entro si perderanno i benefici della definizione agevolata e riprenderanno a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero degli importi dovuti.

Le somme già versate saranno acquisite come acconto sull’importo dovuto.

L’esclusione dalla rottamazione quater, però, permette comunque di richiedere una rateizzazione del debito, ripartendo gli importi dovuti sulla base dei piani previsti dalla normativa.

Scadenze fiscali 12 dicembre 2024: nuovo termine per il concordato preventivo biennale

Una delle novità alla tabella di marcia degli adempimenti del mese è la scadenza del 12 dicembre.

Per effetto della riapertura alla possibilità di adesione al concordato preventivo biennale, prevista con il decreto legge del Consiglio dei ministri del 12 dicembre 2024, alcuni contribuenti possono effettuare la scelta anche oltre il precedente termine dello scorso 31 ottobre.

Sono esclusi dalla proroga i contribuenti che applicano il regime forfettario mentre possono accedervi le partite IVA che applicano gli ISA, gli indicatori sintetici di affidabilità fiscale.

Scadenze fiscali 16 dicembre 2024: pagamento del saldo IMU

Il 16 dicembre, nel calendario del mese, è inserita la scadenza del saldo IMU 2024.

L’appuntamento con la principale tassa sulla casa riguarda i proprietari di immobili diversi dall’abitazione principale e non beneficiari di ulteriori esenzioni.

In linea generale la tabella di marcia per i pagamenti è la seguente:

  • il 16 giugno è in calendario la prima rata, ovvero l’acconto IMU;
  • entro il 16 dicembre è in programma la seconda rata, ovvero il saldo IMU.

Per il calcolo, e il relativo pagamento della somma dovuta, si devono rispettare le regole immutate.

Se per l’acconto è stato possibile utilizzare le aliquote fissate dal Comune di riferimento per la scorsa annualità, in sede di saldo si dovrà tener conto delle nuove aliquote fissate con apposito regolamento.

IMU 2024Scadenza
Acconto (prima rata) 17 giugno (con slittamento automatico)
Saldo (seconda rata ed eventuale conguaglio) 16 dicembre

L’imposta è dovuta dai soggetti che possiedono fabbricati, esclusa l’abitazione principale (a patto che non rientri nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), aree fabbricabili e terreni agricoli.

Scadenze fiscali 16 dicembre 2024: adempimenti periodici IRPEF, IVA e versamento dei contributi INPS

Puntuali, il 16 dicembre, gli adempimenti periodici IRPEF, IVA e contributi INPS.

L’appuntamento con il Fisco interessa le partite IVA, sostituti d’imposta.

In merito gli adempimenti IRPEF, l’appuntamento con il Fisco è relativo al versamento delle ritenute alla fonte a titolo d’acconto operate dai sostituti d’imposta su:

  • redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese precedente. Oltre alle ritenute il sostituto d’imposta deve versare anche le addizionali comunali e regionali;
  • redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente, provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza corrisposte nel mese precedente. Il codice tributo da utilizzare è 1040, mentre il periodo di competenza è il mese di novembre 2024.

COn lo stesso modello F24 si può pagare contributi INPS dovuti dal datore di lavoro sulle retribuzioni corrisposte nel mese di novembre, precedente a quello della scadenza.

Devono provvedere ai pagamenti anche le partite IVA con liquidazione mensile.

Si dovrà ugualmente utilizzare il modello F24, inserendo nella sezione “Erario” il codice tributo 6011.

Scadenze fiscali 27 dicembre 2024: invio degli elenchi intrastat per contribuenti con obbligo mensile

Il 27 dicembre 2024, subito dopo Natale, è in programma una scadenza che interessa gli operatori intracomunitari che effettuano operazioni di cessioni o prestazioni di servizi nei confronti di altri soggetti UE.

Devono infatti essere inviati gli elenchi intrastat, con un termine rinviato di due giorni rispetto a quello canonico.

Sono interessati i contribuenti con obbligo mensile, chiamati a trasmettere i dati relativi alle cessioni e\o prestazioni di servizi Intra UE per le operazioni del mese di novembre 2024.

Scadenze fiscali 27 dicembre 2024: in cassa per l’acconto IVA

Passate le prime festività natalizie torna l’appuntamento con l’acconto IVA, in calendario il 27 dicembre 2024.

La scadenza interessa le partite IVA con liquidazione mensile e quelle con liquidazione trimestrale.

I metodi per il calcolo dell’imposta per i contribuenti chiamati in cassa sono tre.

Il primo, il metodo storico, prevede il calcolo dell’acconto sulla base di quanto versato in precedenza, stabilendo un acconto IVA pari all’88 per cento dell’imposta corrisposta nel periodo precedente (mese o trimestre sulla base della tipologia di contribuente).

Il secondo, il metodo previsionale, prevede che l’acconto IVA sia calcolato su una previsione delle operazioni che sono state effettuate nell’ultimo periodo dell’anno. La percentuale di imposta da versare è, anche in questo caso, l’88 per cento dell’imposta stimata.

Il terzo sistema, il metodo analitico, permette il calcolo dell’acconto sulla base delle operazioni effettuate entro il 20 dicembre 2024.

Il contribuente sarà chiamato a versare il 100 per cento dell’imposta che deriva dalle liquidazioni.

Si devono prendere in considerazione:

  • le operazioni annotate nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) dal 1° dicembre al 20 dicembre per contribuenti mensili o dal 1° ottobre al 20 dicembre per contribuenti trimestrali;
  • le operazioni effettuate, ma non ancora registrate o fatturate, dal 1° novembre al 20 dicembre;
  • le operazioni annotate nel registro delle fatture degli acquisti dal 1° dicembre al 20 dicembre, per contribuenti mensili, o dal 1° ottobre al 20 dicembre per contribuenti trimestrali.

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