Indennità di malattia INPS 2024: la guida con le istruzioni sulla durata, il calcolo dell'importo e le regole da seguire per ottenerla
I lavoratori e le lavoratrici in malattia hanno diritto a ricevere un’indennità sostitutiva dello stipendio. Tale indennità viene erogata dall’INPS.
L’indennità di malattia INPS 2024 è riconosciuta a specifiche categorie di lavoratori dipendenti del settore privato o pubblico quando si verifica un evento morboso (malattia) che ne determina l’incapacità lavorativa.
Sono previste regole precise per la durata e il calcolo dell’importo spettante.
Non sempre è necessario inviare domanda, ma per ottenere l’indennità di malattia INPS è fondamentale farsi rilasciare il certificato di malattia dal medico curante che provvede a trasmetterlo telematicamente all’INPS.
Di seguito tutte le istruzioni per richiedere l’indennità di malattia INPS e le indicazioni su chi ne ha diritto, come fare il calcolo dell’importo riconosciuto e qual è la durata massima prevista.
Indennità di malattia INPS 2024: pagamento, durata e domanda
Indennità di malattia INPS 2024: chi ne ha diritto? Beneficiari ed esclusi
Come anticipato, l’indennità di malattia INPS è riconosciuta ai lavoratori e alle lavoratrici quando un evento di malattia comporta una incapacità temporanea al lavoro nella mansione specifica.
L’indennizzo spetta alle seguenti categorie di beneficiari:
- operai settore industria;
- operai ed impiegati settore terziario e servizi;
- lavoratori dell’agricoltura;
- apprendisti;
- disoccupati;
- lavoratori sospesi dal lavoro;
- lavoratori dello spettacolo;
- lavoratori sportivi subordinati – dilettanti e professionisti - iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Sportivi;
- lavoratori marittimi.
Come si legge sul sito dell’INPS, sono invece escluse le seguenti categorie di lavoratori e lavoratrici (si tratta di un elenco non esaustivo):
- collaboratori familiari (COLF e Badanti);
- impiegati dell’industria;
- quadri (industria e artigianato);
- dirigenti;
- portieri;
- lavoratori autonomi.
Quanto dura l’indennità di malattia INPS?
L’indennità è pagata dall’INPS a partire dal 4° giorno di malattia. I primi tre giorni, infatti, sono pagati dal datore di lavoro, anche se in tal caso bisogna far riferimento a quanto previsto dal proprio CCNL.
La durata dell’indennità di malattia è pari a tutto il periodo di prognosi. Termina quindi con la fine della malattia. Rientra nel periodo coperto dall’indennità INPS anche l’eventuale ricovero in regime ordinario o in regime di day hospital purché sia attestato dalla relativa certificazione.
Si ricorda, inoltre, che anche nel periodo in cui è riconosciuta l’indennità di malattia i lavoratori e le lavoratrici dovranno essere reperibili nelle cosiddette “fasce di reperibilità” in caso di visita fiscale da parte del medico.
Di base l’indennità di malattia INPS spetta per tutti i giorni coperti da una certificazione idonea. Le regole per il riconoscimento dell’indennità di malattia, però, cambiano in base alla categoria:
Operai del settore industria e operai/impiegati del settore terziario e servizi:
- l’indennità di malattia spetta per tutti i giorni coperti da idonea certificazione e per un massimo di 180 giorni nell’anno solare se impiegati a tempo indeterminato;
- spetta, per tutti i giorni coperti da idonea certificazione, per un numero massimo di giorni pari a quelli lavorati nei 12 mesi immediatamente precedenti l’inizio della malattia da un minimo di 30 giorni ad un massimo di 180 giorni nell’anno solare se impiegati a tempo determinato. Il diritto cessa in concomitanza con la cessazione del rapporto di lavoro anche se avvenuta prima dello scadere del contratto. Il datore di lavoro non può corrispondere l’indennità per un numero di giornate superiore a quelle effettuate dal lavoratore alle proprie dipendenze; le restanti giornate sono indennizzate direttamente dall’Inps.
Lavoratori agricoli:
- l’indennità spetta per tutti i giorni coperti da idonea certificazione e per un massimo di 180 giorni nell’anno solare, purché abbiano effettivamente iniziato l’attività lavorativa se assunti a tempo indeterminato;
- spetta per il numero di giorni di iscrizione negli elenchi (fino a un massimo di 180 giorni nell’anno solare) se assunti a tempo determinato e solo se hanno svolto:
- almeno 51 giornate di lavoro in agricoltura nell’anno precedente, anche se lavorate a tempo indeterminato nello stesso settore agricolo;
- 51 giornate nell’anno in corso e prima dell’inizio della malattia.
Apprendisti:
- l’indennità di malattia spetta per tutti i giorni coperti da idonea certificazione e per un massimo di 180 giorni nell’anno solare.
Disoccupati e sospesi con contratto a tempo indeterminato:
- spetta per massimo 180 giorni nell’anno solare, solo se la malattia inizia entro 60 giorni o due mesi dalla cessazione o dalla sospensione del rapporto di lavoro;
- spetta in misura pari ai 2/3 della misura normalmente prevista (circolare INPS 28 gennaio 1981, n. 134368- A.G.O./14).
Ai lavoratori marittimi e dello specifico settore pesca assicurati cosiddetti “assicurati ex IPSEMA” (circolare INPS 23 dicembre 2013, n. 179) l’indennità spetta nella misura del 75 per cento della retribuzione percepita al momento dello sbarco:
- per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale, è riconosciuta dal giorno successivo allo sbarco, per tutti i giorni di prognosi, domenica inclusa, fino a massimo un anno;
- per inabilità temporanea assoluta per malattia complementare, se la malattia si manifesta entro 28 giorni dallo sbarco, ai marittimi sbarcati da natanti appartenenti a specifiche categorie previste per legge. È riconosciuta dal quarto giorno successivo alla data della denuncia dell’evento fino a massimo un anno.
Per inabilità temporanea da malattia, se la malattia si manifesta dopo 28 giorni ed entro 180 giorni dallo sbarco, è riconosciuta ai lavoratori marittimi in continuità di rapporto di lavoro:
- dal 4° giorno successivo a quello della denuncia della malattia fino a massimo 180 giorni;
- al 50 per cento per i primi 20 giorni;
- al 66,66 per cento dal 21° al 180° giorno della retribuzione effettivamente goduta alla data di manifestazione della malattia.
Infine, spetta ai lavoratori dello spettacolo (circolare INPS 10 settembre 2021, n. 132), che abbiano versato al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS):
- almeno 40 contributi giornalieri, dal 1° gennaio dell’anno precedente l’arrivo della malattia, per inizio evento a partire dal 26 maggio 2021;
- almeno 100 contributi giornalieri, per gli eventi precedenti al 26 maggio 2021. È riconosciuta dal quarto giorno successivo a quello di inizio dell’evento ed è dovuta per un massimo di 180 giorni nell’anno.
Inoltre, ai lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato, è riconosciuta la conservazione della tutela della malattia anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Il limite di giornate indennizzabili previsto è pari al numero di giorni di attività lavorativa svolta negli ultimi 12 mesi. Se sussiste almeno una giornata di prestazione lavorativa, l’indennità economica è concessa per un periodo massimo di 30 giorni.
Per quelli con contratto a tempo indeterminato, invece, l’indennità di malattia viene anticipata dal datore di lavoro.
Indennità di malattia INPS 2024: quanto spetta e che importo si riceve
Anche per quanto riguarda l’importo dell’indennità di malattia spettante sono previste regole diverse.
Per i lavoratori dipendenti l’indennità è riconosciuta al:
- 50 per cento della retribuzione media giornaliera dal 4° al 20° giorno di malattia;
- 66,66 per cento della retribuzione media giornaliera dal 21° al 180° giorno di malattia.
Ai dipendenti di pubblici esercizi e laboratori di pasticceria l’indennità spetta all’80 per cento per tutto il periodo di malattia.
Ai disoccupati e sospesi dal lavoro, invece, l’indennità è erogata ai 2/3 della percentuale normalmente prevista nei loro confronti.
Ai ricoverati senza familiari a carico l’indennità è ridotta ai 2/5 per tutto il periodo di degenza ospedaliera, escluso il giorno delle dimissioni per il quale viene applicata la misura intera secondo le percentuali sopra indicate.
L’indennità ai lavoratori marittimi è riconosciuta al 75 per cento della retribuzione percepita al momento dello sbarco:
- in caso di malattia fondamentale;
- in caso di malattia complementare.
In caso di malattia di lavoratori marittimi in continuità di rapporto di lavoro, spetta:
- al 50 per cento per i primi 20 giorni;
- al 66,66 per cento dal 21° al 180° giorno della retribuzione effettivamente goduta alla data di manifestazione della malattia.
Infine, per i lavoratori e le lavoratrici dello spettacolo l’indennità di malattia è pari:
- al 60 per cento della retribuzione media globale giornaliera fino al ventesimo giorno di durata della malattia (comprese le domeniche e le festività nazionali e religiose infrasettimanali);
- all’80 per cento della retribuzione media globale giornaliera dal ventunesimo al centottantesimo;
- al 40 per cento per il lavoratore disoccupato e per i giorni non lavorativi della settimana, nei casi di lavoratori che per contratto prestino la loro attività solo in alcuni giorni predeterminati nella settimana.
L’indennità di malattia è generalmente anticipata, con successivo conguaglio, dal datore di lavoro all’atto del pagamento della retribuzione, mentre per alcune tipologie di lavoratori è previsto il pagamento diretto da parte dell’INPS.
Indennità di malattia INPS: come si ottiene? Serve fare domanda?
Per ottenere l’indennità di malattia INPS non è necessario fare domanda.
I lavoratori e le lavoratrici, infatti, per avere diritto all’indennità di malattia, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, devono ottenere il certificato di malattia dal medico curante, il quale provvede a trasmetterlo telematicamente all’INPS.
Bisogna prestare la massima attenzione affinché i dati anagrafici e quelli relativi al domicilio per la reperibilità, inseriti dal medico, risultino corretti.
A seguito della trasmissione telematica, il lavoratore è esonerato dall’obbligo di invio dell’attestato al proprio datore di lavoro che potrà usufruire dei servizi messi a disposizione dall’INPS per la visualizzazione o la ricezione dell’attestato stesso.
Qualora la trasmissione telematica non fosse possibile, il lavoratore deve, entro due giorni dalla data del rilascio, presentare o inviare il certificato di malattia all’INPS e l’attestato al proprio datore di lavoro. La mancata presentazione del certificato oltre il termine indicato comporta la perdita del diritto per ogni giorno di ingiustificato ritardo.
Anche per i certificati di ricovero e di malattia rilasciati da parte delle strutture ospedaliere è previsto l’invio telematico.
I certificati di ricovero (ma non di quelli eventuali di malattia post ricovero) possono essere consegnati dal secondo giorno dalla data del rilascio ed entro un anno da questa, pena la prescrizione.
Per gli altri dettagli si rimanda alla pagina dedicata sul sito INPS.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Indennità di malattia INPS 2024: pagamento, durata e domanda