Ai fini delle norme che regolamentano nascita ed estinzione della società la differenza tra socio accomandatario e socio accomandante in una Sas (società in accomandita semplice) è assolutamente rilevante. Ecco in cosa consiste.
Società in accomandita semplice (Sas): per le norme che regolamentano nascita, estinzione della società e obblighi e poteri in capo ai diversi soci risulta determinante la differenza tra socio accomandatario e socio accomandante in una società in accomandita semplice.
A caratterizzare le società in accomandita semplice è una parziale eccezione rispetto alle altre tipologie di società di persone.
La responsabilità illimitata e solidale dei soci per le obbligazioni sociali (si parla a tal proposito di autonomia patrimoniale imperfetta, art. 2291 del Codice Civile) è uno dei tratti distintivi della società semplice e società in nome collettivo.
Mentre solamente per le Sas è prevista una parziale eccezione: la responsabilità dei soci è differente nel caso in cui si tratti di socio accomandatario o socio accomandante.
Ovviamente la differenza non è soltanto relativa alla responsabilità ma anche ai poteri e al ruolo all’interno della società.
La tassazione delle Srl. Guida pratica
Sas: differenza tra socio accomandatario e socio accomandante
La differenza tra socio accomandatario e socio accomandante di una Sas è stabilita dall’articolo 2313 del Codice Civile:
- il socio accomandatario risponde solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali dell’ente, quindi ha responsabilità dei debiti dell’ente senza limiti;
- il socio accomandante risponde limitatamente alla quota conferita, ovvero risponde dei debiti esclusivamente per la propria quota di finanziamento al patrimonio sociale.
Si tratta di una distinzione da tenere bene a mente perché ha riflessi non soltanto in caso di scioglimento o liquidazione di una società in accomandita semplice ma anche per la sua gestione e per poteri e responsabilità di ciascuno dei soci.
Socio accomandatario di una Sas: poteri e responsabilità
Il socio accomandatario di una Sas ha potere di gestione e di amministrazione della società.
A lui viene affidata la responsabilità della società, che è caratterizzata così come per il resto delle società di persone, dall’autonomia patrimoniale imperfetta.
Gli accomandatari rispondono senza limiti dei debiti dell’ente e pertanto non soltanto per la quota di capitale versato ma anche con il proprio patrimonio personale.
Secondo quanto previsto dal comma 2 dell’art. 2318 del Codice Civile soltanto ai soci accomandatari può essere conferita l’amministrazione della società.
Socio accomandante di una Sas: poteri e responsabilità
Al socio accomandante della società in accomandita semplice sono affidati meno poteri e minori responsabilità.
Il suo ruolo è esclusivamente quello di finanziatore dell’attività: apporta il capitale necessario per il perseguimento del fine societario e risponde dei debiti esclusivamente per la propria quota.
Nel caso degli accomandatari si parla dunque di autonomia patrimoniale perfetta e il rischio è limitato alla quota di capitale versata nella società e non al proprio patrimonio personale.
Responsabilità del socio accomandante e differenze rispetto al socio accomandatario nella Sas sono ben chiariti all’art. 2320 del Codice Civile al comma 1 e 2:
“I soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari. Il socio accomandante che contravviene a tale divieto assume responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali e può essere escluso a norma dell’articolo 2286.”
In sostanza con le seguenti disposizioni la legge vieta di fatto al socio accomandatario di amministrare la società o gestirla (c.d. divieto di ingerenza); in caso contrario è prevista una sanzione che comporta l’assunzione della responsabilità illimitata e solidale (in sintesi quanto previsto per gli accomandanti).
Socio accomandante e accomandatario nell’atto costitutivo e ragione sociale della Sas
La differenza tra socio accomandante e socio accomandatario si evince anche dalle regole differenti che il Codice Civile stabilisce in merito all’indicazione della ragione sociale della Sas.
La ragione sociale della società in accomandita semplice deve essere costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari. Secondo l’art. 2314 l’accomandante il cui nome è inserito nella ragione sociale risponde illimitatamente e solidamente per le obbligazioni sociali di fronte e terzi.
L’indicazione di almeno uno degli accomandatari nella ragione sociale della Sas è una garanzia verso terzi creditori: nel caso di insolvenza del debito a risponderne è l’accomandatario anche con il proprio patrimonio personale.
Nell’atto costitutivo della Sas dovranno invece essere indicati sia i soci accomandatari che i soci accomandanti.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Sas: differenza tra socio accomandatario e socio accomandante