Ravvedimento operoso parziale e sanzioni frazionate

È possibile procedere con il ravvedimento operoso “a rate”?

Ravvedimento operoso parziale e sanzioni frazionate

Il ravvedimento operoso parziale con sanzioni frazionate era una consuetudine non riconosciuta esplicitamente dalla legge.

Almeno fino all’approvazione del Decreto Crescita di qualche anno fa (era il 2019), quando la novità è diventata ufficiale.

Ravvedimento operoso parziale con sanzioni frazionate: cos’è

Il ravvedimento operoso è lo strumento che il contribuente ha a disposizione per appianare violazioni, irregolarità o omissioni tributarie con il versamento di sanzioni ridotte in maniera proporzionale al periodo di tempo trascorso dalla scadenza prevista.

A regolarlo è l’articolo 13 del decreto legislativo numero 472 del 1997, che stabilisce anche le condizioni per servirsene.

Il ravvedimento operoso parziale con sanzioni frazionate permette di mettersi in regola poco a poco: pagando l’intera somma dovuta a più riprese e applicando sanzioni e interessi in maniera proporzionale.

Si tratta di una pratica che nell’operatività già esisteva da tempo: molti negli anni hanno seguito questa strategia nel caso di mancato oppure consapevole omesso versamento delle imposte.

E anche se nessuna legge la prevedeva, l’Agenzia delle Entrate non è mai intervenuta attivamente per impedire ai contribuenti di avvalersene.

Ravvedimento operoso parziale con sanzioni frazionate: come funziona

L’articolo 4 decies del Decreto Crescita ha modificato il decreto legislativo numero 472/1997 e ha aggiunto l’articolo 13 bis, Ravvedimento parziale

1. “L’articolo 13 si interpreta nel senso che è consentito al contribuente di avvalersi dell’istituto del ravvedimento anche in caso di versamento frazionato, purché nei tempi prescritti dalle lettere a), a-bis), b), b-bis), b-ter), b-quater) e c) del comma 1 del medesimo articolo 13.

Nel caso in cui l’imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all’integrale tardivo versamento; gli interessi sono dovuti per l’intero periodo del ritardo; la riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso.

Nel caso di versamento tardivo dell’imposta frazionata in scadenze differenti, al contribuente è consentito operare autonomamente il ravvedimento per i singoli versamenti, con le riduzioni di cui al precedente periodo, ovvero per il versamento complessivo, applicando in tal caso alla sanzione la riduzione individuata in base alla data in cui la stessa è regolarizzata.

  2. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soli tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate.”

In altre parole, il contribuente che decide di avvalersi del ravvedimento operoso può scegliere di aggiustare il tiro poco a poco e di frazionare i pagamenti della somma dovuta e delle sanzioni nei diversi periodi previsti.

Ad esempio, se il contribuente non ha versato una somma pari a 1.000 euro e decide di ravvedersi può procedere nel modo che segue:

  • applicare, entro il termine dei trenta giorni, alla somma di 500 euro una sanzione ridotta a un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento;
  • applicare, entro novanta giorni dalla scadenza, alla somma di 300 euro una sanzione ridotta a un nono del minimo;
  • applicare a 200 euro, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore, una sanzione ridotta a un ottavo del minimo.

Con l’introduzione dell’articolo 13 bis, quindi, si è riconosciuta ufficialmente una pratica già in uso tra i cittadini che permette di mettersi in regola in una maniera più flessibile.

Ravvedimento operoso frazionato e parziale: rate possibili se calcolo sanzioni e interessi è corretto
Decreto Legge numero 34/2019 e relativa relazione illustrativa

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