Regime forfettario: non è possibile l'accesso, se si è già consapevoli del superamento del limite dei ricavi entro l'anno, anche se si tratta del recupero di somme arretrate. A sottolinearlo è l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 195 del 17 giugno 2019, analizzando il caso di un promotore finanziario.
Regime forfettario: non è possibile l’accesso alla tassazione agevolata, se si è già consapevoli del superamento del limite di 65.000 euro entro l’anno. I contribuenti che intendono applicare la tassazione agevolata, infatti, hanno l’obbligo di comunicare che presumono di rispettare i requisiti stabiliti dalla legge. Lo ribadisce l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 195 del 17 giugno 2019, che analizza il caso di un promotore finanziario che in quest’anno recupererà somme arretrate per un valore superiore alla soglia fissata.
Nel 2019 il regime forfettario ha debuttato con una nuova veste: una delle modifiche più rilevanti è stata proprio la decisione di portare il limite dei ricavi a 65.000 euro. Fino al 2018, i contribuenti potevano avere accesso alla tassazione agevolata per un importo massimo che andava dai 25.000 ai 50.000, in base all’attività svolta.
Con la Legge di Bilancio 2019, la soglia è stata portata più avanti e l’attività svolta non fa più differenza: in questo modo la platea dei potenziali beneficiari si è allargata.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 195 del 2019
- Interpello articolo 11, comma 1, lettera a) della legge 27 luglio 2000, n. 212 - Trattamento ai fini IVA di somme corrisposte a seguito di sentenza di condanna - applicabilità del regime forfettario.
Regime forfettario: nessun accesso se si è consapevoli del superamento del limite
Lo spunto per il chiarimento arriva dall’analisi di un caso pratico: protagonista è un promotore finanziario, che in seguito a una sentenza di fine dicembre 2018 deve recuperare da una società delle somme arretrate per un valore complessivo che determina il superamento del limite.
Il promotore, alla data della sentenza, aveva cessato la propria attività d’impresa e aveva chiuso la propria partita IVA. Nei primi mesi del 2019, però, ne ha aperta una nuova.
La società, nel corso del 2019, ha ricevuto una fattura in cui il promotore gli addebitava, in via di rivalsa, l’IVA corrispondente ai predetti corrispettivi, pur avendo indicato in fattura, quale regime fiscale applicabile, il regime forfettario. Una contraddizione, dunque, che spinge la società a rivolgersi all’Agenzia delle Entrate per conoscere la giusta via da intraprendere.
Nel testo si legge:
“ALFA chiede chiarimenti in merito alla correttezza del comportamento seguito dal Sig. X (promotore) nella considerazione che l’applicazione della rivalsa dell’IVA appare contradditoria rispetto al regime fiscale dichiarato dal Promotore e, inoltre, se tale condotta possa configurarsi come comportamento concludente idoneo ad essere considerato quale esercizio dell’opzione per la fuoriuscita dal regime forfettario, ipotesi che riflette, conseguentemente, i corretti obblighi della stessa ALFA in materia di sostituzione d’imposta”.
La risposta all’interpello numero 195 del 17 giugno 2019 chiarisce che il regime forfettario non è applicabile al caso esaminato e i compensi percepiti a seguito della sentenza sono soggetti ad IVA. Appare quindi corretto l’addebito dell’imposta in fattura.
Regime forfettario: la dichiarazione di inizio attività in contrasto con la consapevolezza del superamento del limite
L’Agenzia delle Entrate nel motivare la risposta ribadisce che, in presenza dei requisiti stabiliti dalla legge numero 190 del 2014 e modificati dalla legge numero 145 del 2018, le persone fisiche che intraprendono l’esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime forfettario.
Ma, come stabilito dal comma 56 dell’articolo 1 della legge numero 190 del 2014, hanno un obbligo: comunicare, nella dichiarazione di inizio di attività di cui all’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, di presumere la sussistenza del requisito relativo al limite dei ricavi.
La disposizione normativa prevede che:
“I contribuenti che iniziano un’attività d’impresa, arte o professione e che presumono di rispettare i requisiti e le condizioni previste per l’applicazione del regime in esame, hanno l’obbligo di darne comunicazione nella dichiarazione di inizio attività, da presentare ai sensi dell’articolo 35 del D.P.R. 633 del 1972 (modello AA9/12)” .
L’Agenzia delle Entrate, quindi, sottolinea questo aspetto: è necessario che il soggetto esercente una nuova professione dichiari esplicitamente di presumere il non superamento della soglia di euro 65.000 in relazione al primo periodo d’imposta in cui troverebbe applicazione il regime forfettario.
Nel caso analizzato, la “presunzione” non è possibile perché al momento della dichiarazione di inizio attività il promotore già aveva avuto notizia della sentenza che gli riconosce un corrispettivo superiore ai limiti di adesione al regime forfettario.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Regime forfettario: nessun accesso se si è consapevoli del superamento del limite