Con la cessione del credito, per mantenere il superbonus al 110 per cento entro il 31 dicembre 2023 è necessario il pagamento tramite bonifico delle spese relative ai lavori e il termine degli stessi. I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate a Speciale Telefisco del 20 settembre
Quali sono le condizioni che permettono di mantenere l’aliquota al 110 per cento per il superbonus, in vista della scadenza del 31 dicembre 2023 che accomuna sia gli interventi per villette che quelli per i condomini?
Diversi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sono arrivati nel corso dello Speciale Telefisco, organizzato da Il Sole 24 Ore nella giornata del 20 settembre 2023.
Nel caso della scelta della cessione del credito, i soggetti che beneficiano dell’agevolazione al 110 per cento possono continuare a farlo a patto che siano sostenute le spese entro fine anno e siano terminati i lavori.
Non basta il pagamento dei bonifici ma è necessaria l’asseverazione del tecnico abilitato e il visto di conformità, che viene fornito dallo stesso alla conclusione degli interventi.
Nell’ipotesi di sconto in fattura, invece, si deve considerare la data di trasmissione della fattura stessa tramite lo SDI.
Infine, gli interventi effettuati a cavallo di due periodi di imposta possono essere oggetto di cessione per l’intero importo, a condizione che sia stato raggiunto un SAL di almeno il 30 per cento degli interventi previsti.
Superbonus 110 per cento e cessione del credito: oltre ai bonifici anche la realizzazione dei lavori
L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sui requisiti da rispettare per beneficiare del superbonus al 110 per cento entro la scadenza del 31 dicembre 2023.
Le delucidazioni sono arrivate a margine dello Speciale Telefisco, l’evento che si è tenuto il 20 settembre ed è stato organizzato da Il Sole 24 Ore.
Il primo dei chiarimenti riguarda chi, potendo optare per la cessione del credito, intende sostenere le spese relative agli interventi nonostante gli stessi non vengano conclusi entro fine anno.
In tal caso si perde il diritto alla maxi aliquota introdotta dal decreto Rilancio del 110 per cento.
La cessione del credito è infatti permessa a condizione che, oltre al pagamento dei bonifici, sia presente anche l’asseverazione del tecnico abilitato il visto di conformità, che viene rilasciato a lavori realizzati (al termine dei lavori o al raggiungimento di un SAL di almeno il 30 per cento degli stessi).
A stabilirlo è il comma 13 dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020.
Il contribuente deve richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione per gli interventi agevolabili del superbonus e alla congruità delle spese sostenute.
Per continuare a beneficiare del superbonus al 110 per cento è quindi necessario che le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 trovino corrispondenza in un SAL riferito alla stessa data.
Superbonus e sconto in fattura: conta la data di trasmissione a SDI
Ulteriori chiarimenti sono stati forniti anche in merito ai casi in cui venga scelto lo sconto in fattura, integrale o parziale.
L’Agenzia delle Entrate richiama la circolare 24/2020, che precisa (nel caso di sconto parziale) che i pagamenti debbano essere effettuati con bonifico bancario o postale dal quale risulti:
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- il codice fiscale o la partita IVA del soggetto verso il quale è indirizzato il bonifico.
Per le persone fisiche, per le imprese e per gli enti non commerciali si deve fari riferimento al criterio di cassa, ovvero alla data in cui è effettuato il pagamento.
Diversamente, nell’ipotesi di sconto in fattura integrale, si deve fare riferimento alla data di emissione della fattura da parte del fornitore.
Dal momento che la fattura si considera emessa al momento della trasmissione tramite SDI, tale data è quella che determina se si può continuare ad applicare il superbonus nella misura del 110 per cento.
Un ulteriore chiarimento è stato fornito in merito alla situazione di interventi realizzati a cavallo di due differenti periodi di imposta, con pagamento finale.
Come precedentemente sottolineato dalla circolare numero 13 del 13 giugno 2023, l’opzione dello sconto in fattura può essere esercitata relativamente all’importo indicato a fronte del raggiungimento di un SAL di almeno il 30 per cento dei lavori.
Nel caso in cui venga emessa una fattura nel 2022 e una nel 2023, il credito potrà essere ceduto a condizione che venga raggiunta la percentuale indicata.
Nel caso in cui non venga raggiunto il SAL del 30 per cento, l’unica strada possibile sarà quella della detrazione.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Superbonus, quali sono le regole da rispettare per mantenere l’aliquota al 110 per cento?