Le ultime novità del superbonus nella circolare dell'Agenzia delle Entrate di oggi, 13 giugno 2023. Dalle modifiche alle scadenze ai requisiti per l'agevolazione, passando per la misura dell'agevolazione e la detrazione in 10 anni: il punto sulle disposizioni di DL Aiuti quater, Legge di Bilancio e decreto Cessioni
Le novità delle ultime disposizioni approvate, relative agli interventi che rientrano nel superbonus, sono state riepilogate dall’Agenzia delle Entrate.
La circolare numero 13 di oggi, 13 giugno, ricapitola quali sono state le modifiche relative alle scadenze, alla misura della detrazione, alle tipologie di interventi agevolati e alla possibilità di fruizione in 10 anni della detrazione.
Il documento di prassi fornisce i primi chiarimenti in merito alle novità apportate in prima battuta dal decreto Aiuti quater, poi dalla Legge di Bilancio 2023 e, infine, dal decreto Blocca Cessioni e dalla sua legge di conversione.
Un focus è inoltre dedicato ai requisiti per l’accesso al superbonus e alla documentazione necessaria per beneficiare dell’agevolazione edilizia.
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Superbonus, le ultime novità nella circolare dell’Agenzia delle Entrate
Con la corposa circolare numero 13 pubblicata oggi, 13 giugno 2023, l’Agenzia delle Entrate riepiloga le ultime novità relative al superbonus.
Il documento di prassi fa il punto sulle modifiche alle regole della maxi agevolazione introdotta dal decreto Rilancio, apportate prima dal decreto Aiuti quater, successivamente dalla Legge di Bilancio 2023 e, da ultimo, dal DL 11/2023 e la relativa legge di conversione.
Il testo è articolato come segue:
- premessa;
- novità in materia di Superbonus – Articolo 119 del Decreto Rilancio;
- modifiche al comma 8-bis dell’articolo 119;
- condomìni, persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), dell’articolo 119
- interventi effettuati su edifici unifamiliari o su unità immobiliari funzionalmente indipendenti
- interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su edifici unifamiliari o su unità immobiliari funzionalmente indipendenti;
- interventi effettuati su edifici condominiali da parte di Istituti autonomi case popolari (IACP) ed enti aventi analoghe finalità sociali di cui al comma 9, lettera c), e cooperative di abitazione a proprietà indivisa di cui al comma 9, lettera d), dell’articolo 119
- introduzione del comma 7-bis dell’articolo 119 - Impianti solari fotovoltaici;
- modifiche al comma 8-ter dell’articolo 119;
- interpretazione autentica del comma 10-bis dell’articolo 119;
- opzione per la fruizione della detrazione di cui all’articolo 119 in dieci quote annuali.
- modifiche al comma 8-bis dell’articolo 119;
- Agenzia delle Entrate - Circolare numero 13 del 13 giugno 2023
- Modifiche alla disciplina del superbonus da parte del decreto Aiuti quater, della Legge di Bilancio 2023 e del decreto Cessioni
Per prima cosa vengono richiamate le scadenze per la conclusione dei lavori e la misura della detrazione edilizia sulla base del periodo in cui vengono realizzati gli interventi.
Dal 2023 la detrazione spetta nella misura del 90 per cento e scenderà al 70 per cento per il 2024 e al 65 per cento per il 2025, per gli edifici in cui è prevista attualmente l’agevolazione.
La detrazione è riconosciuta in misura piena, al 110 per cento, per le spese sostenute entro la scadenza del 30 settembre 2023 per gli interventi effettuati su unifamiliari e villette, a patto che siano stati realizzati almeno il 30 per cento dei lavori entro il 30 settembre 2022.
Il superbonus spetta in misura piena, al 110 per cento, per gli interventi fino al 31 dicembre 2023 effettuati dagli istituti autonomi case popolari, IACP, a patto che siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo.
Nella circolare sono anche riepilogate le condizioni che permettono di mantenere l’accesso all’agevolazione al 110 per cento anche ai condomini:
- la cui CILA risulti presentata alla data del 31 dicembre 2022 e la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata prima dell’entrata in vigore del Decreto Aiuti-quater, ovvero del 18 novembre;
- la cui CILA risulti presentata alla data del 25 novembre 2022 e la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata tra il 19 novembre 2022 e il 24 novembre 2022.
La data di presentazione della CILA risulta determinante in quanto le deroghe devono essere considerate tassative.
Nel testo si legge, infatti, quanto di seguito riportato:
“Ad esempio, un condominio che abbia convocato l’assemblea in data 9 novembre 2022, presentato la CILA il 10 novembre 2022 e deliberato l’approvazione degli interventi in data 30 novembre 2022 non può fruire del Superbonus nella misura del 110 per cento anche per il 2023, in quanto la delibera assembleare è stata adottata oltre le date normativamente previste, a nulla rilevando la data di convocazione dell’assemblea straordinaria.”
In merito alla CILA si deve tenere conto anche della disposizione di interpretazione autentica prevista dall’articolo 2-bis del DL n. 11 del 2023, in base alla quale la presentazione di una variante non rileva rispetto ai termini indicati.
Costituiscono varianti alla CILA, come spiegato nel documento di prassi delle Entrate:
- le modifiche e integrazioni al progetto iniziale;
- la variazione dell’impresa incaricata dei lavori o del committente;
- la previsione della realizzazione di interventi trainati e trainanti, non previsti nella CILA presentata a inizio lavori.
Tali varianti sono considerate integrazioni alla CILA presentata. La data da prendere in considerazione è quella della presentazione della comunicazione originaria.
Superbonus, le ultime novità sulle unifamiliari
Il documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate riporta anche le novità relative agli interventi sulle unifamiliari.
Il decreto Blocca Cessioni ha previsto la proroga della scadenza del 31 marzo al 31 settembre, per i soggetti che abbiano realizzato almeno il 30 per cento dei lavori alla data del 30 settembre 2022.
Per chi avesse iniziato i lavori a partire dal 1° gennaio, invece, è riconosciuta la detrazione al 90 per cento nel caso in cui il reddito di riferimento del contribuente non sia superiore a 15.000 euro e gli interventi siano realizzati su un immobile adibito ad abitazione principale.
Per interventi avviati dal 1° gennaio 2023 si intendono:
- quelli per i quali la CILA sia stata presentata a partire da tale data e per i quali la data di inizio lavori è successiva al 31 dicembre 2022;
- quelli per i quali la presentazione della CILA sia precedente al 1° gennaio 2023, a patto che il contribuente dimostri che i lavori siano iniziati a partire dal 2023.
L’agevolazione edilizia spetta, inoltre, a condizione che il contribuente sia titolare di un diritto di proprietà, compresa la nuda proprietà, o di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare (usufrutto, uso, abitazione).
Tale condizione è una novità che si applica solo per gli interventi a partire dal 1° gennaio 2023, mentre per gli interventi passati le agevolazioni continuano anche se gli interventi sono realizzati da persone fisiche non titolari di un diritto di proprietà o di un diritto reali di godimento sui beni.
Per abitazione principale, inoltre, si deve intendere la definizione contenute nel comma 3-bis dell’articolo 10 del TUIR, in base al quale:
“per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente.”
Nel documento di prassi sono infine inseriti esempi per il calcolo del reddito complessivo familiare, che deve essere diviso per un coefficiente denominato “numero di parti”.
Superbonus: le istruzioni per la detrazione in 10 anni
Nella parte finale del documento di prassi vengono ricapitolate le regole per beneficiare della detrazione in 10 anni, per le spese sostenute nel 2022.
La possibilità viene incontro ai contribuenti con limitata capienza fiscale, che quindi rischierebbero di perdere parte della detrazione.
L’agevolazione può essere ripartita in 10 anni anziché in 4 a partire dal periodo d’imposta 2023.
La scelta è irrevocabile e può essere esercitata a determinate condizioni: la spesa relativa al periodo di imposta 2022 che in base alle regole ordinarie avrebbe dovuto essere inserita nella dichiarazione dei redditi 2023, non deve essere stata indicata nel modello 730/2023.
In altre parole, il contribuente che indica tali spese nella dichiarazione dei redditi 2023 perde la possibilità di scegliere l’opzione prevista dall’articolo 2, comma 3-sexies, del d.l. n. 11 del 2023, decreto Blocca Cessioni, che a sua volta amplia la portata di quanto inizialmente previsto dal decreto Aiuti quater.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Superbonus, le ultime novità nella circolare dell’Agenzia delle Entrate