Calendario delle scadenze riscritto e nuove regole per il superbonus e i bonus edilizi. Dopo l'approvazione definitiva del Senato, il testo della legge di conversione del decreto Cessioni è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'11 aprile 2023. Dalla proroga per le unifamiliari alla cessione del credito oltre la scadenza del 31 marzo scorso: una panoramica delle novità
Dopo il via libera definitivo del Senato, l’11 aprile 2023 il testo della legge di conversione del decreto Cessioni è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Tante le novità approvate nel testo che contiene i correttivi al DL 11/2023, che ha bloccato le cessioni del credito per il superbonus e i bonus edilizi a partire dal 17 febbraio scorso.
Le misure, attualmente in vigore, stabiliscono nuove regole e ridefiniscono il calendario delle scadenze.
Il termine per le unifamiliari e le villette passa dal 31 marzo al 30 settembre 2023.
C’è inoltre più tempo per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate relativa alla cessione del credito per le spese del 2022: la possibilità è estesa fino al 30 novembre, con il pagamento di una sanzione di 250 euro.
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La detrazione relativa alle spese dei bonus edilizi che sono state sostenute entro lo scorso anno potrà essere “spalmata” in 10 anni.
I crediti in eccesso di banche e assicurazioni potranno essere trasformati in BTP.
Oltre a tali interventi sono inserite nel testo anche norme di interpretazione autentica con chiarimenti per limitare i contenziosi futuri e viene ripristinata la cessione del credito per ONLUS, IACP, sismabonus cratere e altri soggetti, a determinate condizioni.
La sintesi delle principali misure nella tabella riassuntiva.
Novità del decreto Cessioni | descrizione |
---|---|
Superbonus per villette e unifamiliari | Proroga dal 31 marzo al 30 settembre 2023 |
Cessione del credito spese del 2022 | Comunicazioni all’Agenzia delle Entrate fino al 30 novembre, con la remissione in bonis |
Detrazione in 10 anni | Per le spese sostenute tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022 |
Trasformazione dei crediti in BTP | Possibilità per banche e assicurazioni per le spese del 2022 |
Misure sulla responsabilità di chi acquista i crediti | Viene fornito l’elenco della documentazione che limita la responsabilità dei cessionari |
Norme di interpretazione autentica | Misure con chiarimenti retroattivi per limitare il contenzioso |
Ripristino della cessione del credito | Per enti del Terzo settore, IACP, sismabonus cratere e edilizia libera (per cantieri già iniziati al 16 febbraio scorso) |
Superbonus, dalle scadenze alle nuove regole: tutte le novità del decreto Cessioni
- Proroga per la scadenza delle villette: passa dal 31 marzo al 30 settembre 2023
- Cessione del credito: comunicazione all’Agenzia delle Entrate fino al 30 novembre per le spese del 2022
- Superbonus e detrazione in 10 anni, per le spese sostenute nel 2022
- Trasformazione dei crediti in BTP: la possibilità per banche e assicurazioni
- Altre misure del decreto Cessioni
Proroga per la scadenza delle villette: passa dal 31 marzo al 30 settembre 2023
Sono tante le novità e le nuove regole per il superbonus e i bonus edilizi, approvate con la legge di conversione del decreto 11/2023.
Il testo, scaricabile in pdf, ha ottenuto il via libera definitivo del Senato lo scorso 5 aprile.
- Gazzetta Ufficiale - Testo Testo coordinato del decreto 11 del 2023 con la legge di conversione 11 aprile 2023, n. 38
- Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17luglio 2020, n. 77.
L’approvazione della Camera era arrivata il giorno precedente, il passaggio al Senato è stato estremamente rapido.
Nel testo sono presenti norme che hanno un’efficacia retroattiva, la necessità di approvare rapidamente i correttivi è stata legata principalmente alle scadenze di fine marzo del superbonus.
Un’importante novità riguarda la proroga del termine per villette e unifamiliari: la scadenza viene spostata dal 31 marzo scorso al 30 settembre 2023.
La misura era già stata anticipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze attraverso un comunicato stampa dello scorso 30 marzo, a ridosso della precedente scadenza.
Potranno beneficiare del termine gli stessi contribuenti che avevano avuto accesso al termine del 31 marzo.
La misura è destinata ai soggetti che alla data del 30 settembre 2022 abbiano realizzato almeno il 30 per cento dei lavori.
Nel computo dei lavori, come stabilito dal comma 8-bis del decreto Rilancio:
“possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo.”
Ci sarà quindi più tempo per provvedere ai pagamenti e agli altri adempimenti.
I sei mesi di tempo in più saranno quindi previsti esclusivamente per chi è in fase avanzata dei lavori, mentre sono state stabilite nuove regole per chi ha intenzione di iniziarne di nuovi.
Cessione del credito: comunicazione all’Agenzia delle Entrate fino al 30 novembre per le spese del 2022
Un’ulteriore novità è la possibilità di cedere i crediti del superbonus e delle altre agevolazioni edilizie, per le spese sostenute nel 2022, anche oltre la scadenza passata del 31 marzo.
Chi non ha ancora trovato un’acquirente per i propri crediti potrà provvedere alla comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro la nuova scadenza del 30 novembre 2023, lo stesso termine previsto per l’invio delle dichiarazioni dei redditi.
La possibilità è prevista grazie allo strumento della remissione in bonis, che permette di continuare a cedere i crediti con il pagamento di una sanzione di 250 euro.
La misura è finalizzata a favorire lo sblocco dei crediti incagliati, dando la possibilità ai contribuenti di trovare nuovi acquirenti entro la nuova scadenza.
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Superbonus e detrazione in 10 anni, per le spese sostenute nel 2022
Per aumentare la capienza fiscale dei soggetti che effettuano interventi del superbonus, e non riescono a cedere le somme, è stata prevista la possibilità di portarle in detrazione in 10 anni, anziché i 4 anni stabiliti ordinariamente, con 10 rate annuali dello stesso importo.
La possibilità è prevista per le cessioni di crediti d’imposta con comunicazione inviata all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2023. In altre parole viene estesa la precedente disposizione prevista dal decreto Aiuti quater per le comunicazioni inviate fino al 31 ottobre scorso.
Potranno scegliere la strada della detrazione in 10 anni anche i contribuenti che hanno sostenuto spese tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022.
Una volta scelta, l’opzione è irrevocabile. Deve essere inoltre esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2023, quindi con l’invio del modello 730/2024 o modello dei redditi PF/2024.
Chi intende scegliere questa strada dovrà fare particolare attenzione nell’invio della dichiarazione dei redditi 2023.
La norma prevede, infatti, quanto di seguito riportato:
“L’opzione è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d’imposta 2022 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi.”
In altre parole, per scegliere di portare in detrazioni gli importi in 10 anni si dovrà attendere ancora un anno.
Se si sceglie di recuperare le somme con il modello 730/2023, la scelta obbligata è quella della detrazione in 4 anni.
Trasformazione dei crediti in BTP: la possibilità per banche e assicurazioni
Per far ripartire l’acquisto dei crediti e aumentare la capienza fiscale di banche e assicurazioni, a tali soggetti viene data la possibilità di “trasformare” i crediti d’imposta in BTP, buoni del tesoro poliennali, per le spese sostenute nell’anno 2022.
Gli stessi buoni dovranno avere scadenza almeno a 10 anni.
Il primo utilizzo può essere fatto in relazione alle ordinarie emissioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2028.
Tale utilizzo è inoltre consentito nel limite del 10 per cento della quota annuale che eccede i crediti d’imposta utilizzati in compensazione nello stesso anno.
Altre misure del decreto Cessioni
Oltre alle principali misure della legge di conversione del decreto 11/2023, nel nuovo testo sono contenuti una serie di interventi correttivi e interpretativi.
Tra questi c’è il ripristino della cessione del credito per determinate categorie di contribuenti.
Torna la possibilità per:
- enti del Terzo settore, ONLUS e cooperative;
- edilizia popolare, IACP;
- sismabonus cratere;
- edilizia libera, con bonifici precedenti al 17 febbraio scorso o con autodichiarazione di entrambe le parti.
Ricordiamo che il cosiddetto decreto Blocca cessioni (numero 11/2023) avevo previsto il divieto per la cessione del credito e lo sconto in fattura per i nuovi interventi relativi a superbonus e bonus edilizi in generale.
Inoltre ci sono diverse norme di interpretazione autentica, approvate per limitare i contenziosi futuri.
Nello specifico le misure, che avranno valenza retroattiva, prevedono:
- la facoltà e non l’obbligo di liquidazione di stati avanzamento lavoro per gli interventi diversi dai superbonus;
- la facoltà e non l’obbligo di inclusione nelle asseverazioni tecniche dell’attestazione di congruità delle spese relative all’apposizione del visto di conformità.
Per quanto riguarda il sismabonus e il super sismabonus, via libera anche alla remissione in bonis nel caso di presentazione dell’allegato B successivamente al deposito del titolo edilizio o dell’inizio lavori.
Sono inoltre fornite precisazioni sui requisiti temporali e oggettivi dell’attestazione SOA richiesta alle imprese esecutrici. La soglia di 516.000 euro per i lavori si deve calcolare con riferimento a ogni contratto di appalto e a ogni contratto di subappalto.
Nuovi chiarimenti arrivano anche nel caso di variazioni sulla CILA: per le scadenze si deve tenere in considerazione la presentazione della prima comunicazione di inizio lavori asseverata.
Viene infine fornito un nuovo elenco dei documenti necessari a limitare la responsabilità di chi acquista il credito, permettendo al cessionario di essere escluso dalla responsabilità in solido.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Superbonus, dalle scadenze alle nuove regole: tutte le novità del decreto Cessioni in Gazzetta Ufficiale