Cessione del credito e sconto in fattura: comunicazioni anche dopo il 31 marzo

Tommaso Gavi - Dichiarazioni e adempimenti

Analizziamo insieme le ultime novità su cessione del credito e sconto in fattura e, nello specifico, l'opportunità offerta dalla remissione in bonis

Cessione del credito e sconto in fattura: comunicazioni anche dopo il 31 marzo

La prima scadenza del superbonus 2023 e dei bonus edilizi dell’anno, rinviata dal 16 al 31 marzo scorso, non è stata oggetto di nuova proroga.

Il precedente rinvio era stato ufficializzato dal testo della legge di conversione del decreto Milleproroghe, mentre la legge di conversione del decreto 11/2023 non ha previsto ulteriori rinvii.

Il termine del 31 marzo 2023 è dunque passato ma i contribuenti che non hanno trovato acquirenti per i propri crediti hanno la possibilità di non perdere l’agevolazione.

Per i soggetti che intendono fruire in modo indiretto della detrazione attraverso lo sconto in fattura o la cessione del credito, c’è ancora la possibilità di provvedere alla comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

L’adempimento, che riguarda la scelta della fruizione del superbonus e degli altri bonus edilizi per le spese sostenute nell’anno 2022, potrà essere effettuato entro il 30 novembre prossimo grazie alla remissione in bonis.

Cessione del credito e sconto in fattura: niente paura per chi è andato oltre la scadenza del 31 marzo, è possibile fruire della remissione in bonis

La prima scadenza del superbonus 2023, fissata al 31 marzo, è ormai superata.

Mentre era arrivata la proroga per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate nel caso di scelta di fruizione indiretta per beneficiare della maxi agevolazione introdotta dal decreto Rilancio dal 16 al 31 marzo, nessun altro rinvio è stato previsto dalla legge di conversione del DL 11/2023.

Nel caso delle opzioni previste dall’articolo 121, ovvero la cessione del credito o lo sconto in fattura, l’apposita comunicazione che doveva essere inviata entro la fine dello scorso mese potrà essere inviata fino al prossimo 30 novembre.

La proroga oltre la data del 31 marzo era stata richiesta anche dai commercialisti ma non ha trovato spazio tra le misure che saranno inserite nella legge di conversione del DL 11/2023.

Grazie alla remissione in bonis ci sarà però tempo ulteriore con il pagamento di una sanzione ridotta di 250 euro.

A margine del convegno dello scorso 15 marzo, organizzato da Eutekne, Consiglio nazionale dei commercialisti e Ordine dei commercialisti di Roma, Salvatore Regalbuto, Tesoriere del CNDCEC con delega alla Fiscalità aveva ribadito l’importanza che avrebbe avuto una nuova proroga.

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Come stabilito dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020, prot. numero 283847:

“La suddetta Comunicazione deve essere inviata all’Agenzia delle entrate esclusivamente con modalità telematiche, entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa agevolata, dal beneficiario della detrazione (per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari) ovvero dall’amministratore del condominio (per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici).”

L’invio telematico può essere effettuato anche avvalendosi degli intermediari abilitati di cui all’articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 22 luglio 1998.

Le spese che devono essere oggetto della comunicazione sono quelle relative agli interventi di superbonus e delle altre agevolazioni edilizie sostenute nell’anno 2022.

A conclusione dell’iter di conversione del decreto Milleproroghe il calendario è stato allineato al termine per le villette e le unifamiliari, termine che invece è stato spostato al prossimo 30 settembre.

In questo caso potranno beneficiare della proroga solo i contribuenti che al 30 settembre 2022 hanno realizzato almeno il 30 per cento degli interventi previsti.

Cessione del credito e sconto in fattura: l’eliminazione del meccanismo

Il meccanismo della cessione del credito e dello sconto in fattura rappresenta a tutti gli effetti una questione da risolvere.

Per il passato ormai, perché il futuro si prospetta privo del meccanismo messo a punto con l’articolo 121 del decreto Rilancio.

Il decreto 11 del 16 febbraio 2023 ha infatti eliminato la possibilità di beneficiare della fruizione indiretta della detrazione per tutti i bonus edilizi, superbonus compreso.

Per l’ennesima volta viene prevista una modifica normativa, questa volta eliminando lo strumento.

Nel mese di dicembre scorso lo stesso Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti aveva reso noto che nei cassetti fiscali di contribuenti, imprese e banche erano fermi crediti per il valore di 99 miliardi di euro.

Di questi, il valore di quelli relativi al superbonus 110 per cento ammontava a circa 52 miliardi di euro.

Per “sbloccare” i cosiddetti crediti incagliati il Governo era già intervenuto con il decreto Aiuti quater che aveva introdotto la possibilità di una quinta cessione in ambiente controllato e la possibilità di fruire dell’agevolazione in 10 anni nel caso di comunicazioni inviate entro il 31 ottobre 2022.

Le misure, tuttavia, non sono state sufficienti. In assenza di una soluzione per il pregresso, intanto è stata anche eliminata la possibilità di intervento degli enti locali per acquistare i crediti incagliati.

Diverse misure sono state inserite nella legge di conversione del decreto 11/2023:

  • la detrazione in 10 anni per le spese del 2022;
  • la fruizione in 10 anni per i crediti comunicati fino al 31 marzo 2022;
  • la trasformazione dei crediti in BTP, per banche e assicurazioni.

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