Pronte le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate per la maxi deduzione per le nuovi assunzioni. La misura che prevede la maggiorazione del costo ammesso in deduzione è stata prorogata dalla Legge di Bilancio fino alla fine del 2027
La maxi deduzione per le assunzioni, conosciuta anche come “più assumi meno paghi”, sarà accessibile alle imprese fino alla fine del 2027.
Si tratta della maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni introdotta nel 2024 e prorogata dalla Legge di Bilancio 2025, con alcune novità.
A fornire il quadro della situazione è l’Agenzia delle Entrate che nella prima circolare dell’anno illustra requisiti, beneficiari e modalità di funzionamento della misura.
Maxi deduzione del costo del lavoro: dall’AdE le istruzioni per le nuove assunzioni
L’agevolazione, introdotta dall’articolo 4 del decreto legislativo numero 216 del 2023, prevede per i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni una maxi deduzione IRPEF e IRES del costo del personale, pari al 120 per cento, per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato.
Una maggiorazione che arriva al 130 per cento per i rapporti di lavoro attivati con persone in specifiche condizioni di svantaggio.
La Legge di Bilancio 2025 (articolo 1, commi 399 e 400) ha esteso l’efficacia dell’agevolazione prevista inizialmente per il 2024, la quale sarà quindi operativa fino alla fine del 2027, con la condizione che l’incremento occupazionale si verifichi ogni anno.
Nella circolare n. 1/2025, pubblicata oggi, l’Agenzia delle Entrate fornisce dunque le istruzioni operative per l’applicazione e la fruizione dell’agevolazione.
Il beneficio per le nuove assunzioni spetta ai titolari di reddito d’impresa e agli esercenti arti e professioni, anche in forma associata, che conseguono un reddito di lavoro autonomo abituale. In particolare, il maxi bonus per le assunzioni spetta alle seguenti categorie di soggetti:
- società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione, società europee e società cooperative europee residenti nel territorio dello Stato;
- enti pubblici e privati diversi dalle società, trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
- enti pubblici e privati diversi dalle società, trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale, organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato;
- società ed enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;
- imprese individuali, società di persone ed equiparate ai sensi dell’articolo 5 del TUIR titolari di reddito d’impresa;
- esercenti arti e professioni, anche in forma associata, che determinano il reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 54 del TUIR (ad esclusione di chi opera in regime forfettario).
Rientrano tra i beneficiari dell’agevolazione anche le persone fisiche non residenti che producono nel territorio dello Stato redditi ivi imponibili. Non rientrano invece i datori di lavoro titolari di redditi che non sono classificabili né come reddito d’impresa né come reddito di lavoro autonomo abituale.
La super deduzione non spetta alle nuove attività (dopo il 1° gennaio 2023 per i soggetti con il periodo d’imposta che coincide con l’anno solare) e alle imprese che non si trovano in una situazione di normale operatività e che si trovano in una procedura con finalità liquidatorie. Sono ammesse invece le imprese che si trovano in una procedura di risanamento aziendale.
Come funziona l’incremento occupazionale?
L’incremento occupazionale è la condizione necessaria per poter maggiorare il costo del personale: l’agevolazione spetta se il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato alla fine del periodo d’imposta successivo a quello in corso è superiore al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d’imposta precedente.
Inoltre, deve verificarsi anche un incremento occupazionale complessivo, che sussiste quando il numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, non è inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d’imposta in corso.
In pratica, per poter beneficiare dell’agevolazione, l’aumento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato nel periodo agevolato deve essere accompagnato dall’aumento del numero dei lavoratori dipendenti anche a tempo determinato, rispetto alle medie occupazionali del periodo precedente.
La Legge di Bilancio 2025, nel prorogare la misura al 2027, ha previsto che ai fini della fruizione l’incremento occupazionale debba essere registrato di anno in anno. Ad esempio, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026 (2027, per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), l’incremento si determina rispetto al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (periodo d’imposta 2026).
Un adeguamento temporale che, spiega l’Agenzia, deve essere essere effettuato anche per quanto riguarda la sussistenza degli altri requisiti richiesti.
Come si determina la maggiorazione?
Come detto, la deduzione del costo del personale di nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato è pari al 120 per cento. Un valore che arriva al 130 per cento per i rapporti di lavoro attivati con persone in condizioni di svantaggio:
- lavoratrici e lavoratori molto svantaggiati;
- persone con disabilità o che rientrano in categorie svantaggiate;
- giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile;
- donne di qualsiasi età con almeno due figli minori o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in determinati territori;
- donne vittime di violenza;
- lavoratori o lavoratrici con sede di lavoro situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale;
- ex percettori del reddito di cittadinanza senza i requisiti per l’accesso all’Assegno di inclusione.
Gli articoli 4 e 5 del decreto MEF del 25 giugno 2024, attuativo della misura, contengono tutti i dettagli e le istruzioni da seguire per effettuare correttamente il calcolo del personale e valutarne l’effettivo incremento.
Ai fini della proroga si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto attuativo. Ai fini del calcolo degli acconti, specifica l’Agenzia, i beneficiari della misura non devono considerare la maggiorazione nella determinazione dell’imposta.
Per i dettagli e le precisazioni sul concetto di gruppo interno, le modalità di calcolo degli incrementi occupazionali nelle società a controllo congiunto e collegato e le modalità di calcolo dell’incremento occupazionale e dell’incremento occupazionale complessivo in presenza di determinate fattispecie si rimanda al testo integrale della circolare n. 1/2025.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Maxi deduzione del costo del lavoro: dall’AdE le istruzioni per le nuove assunzioni