Un’associazione nel linguaggio giuridico è un ente associativo formato da un insieme di persone fisiche o giuridiche accomunate dalla comune volontà di perseguire uno scopo, prevalentemente di carattere non lucrativo.
Il fenomeno giuridico dell’associazione, così come delle fondazioni e dei comitati, trova il suo fondamento giuridico nell’articolo 18 della Costituzione italiana. Fondamentali sono poi i riferimenti del codice civile, con gli articoli 14 e seguenti che ne disciplinano modalità di costituzione, funzionamento e responsabilità.
Come si costituisce un’associazione
La costituzione di un’associazione deve avvenire obbligatoriamente con atto pubblico.
L’atto costitutivo e lo statuto devono contenere i seguenti elementi obbligatori:
- la denominazione dell’ente;
- l’indicazione dello scopo;
- l’entità del patrimonio;
- la sede sociale;
- le norme sull’ordinamento e sull’amministrazione.
Atto costitutivo e statuto di un’associazione devono anche determinare i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione; nel caso delle fondazioni occorre determinare altresì criteri e modalità di erogazione delle rendite.
L’atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell’ente e alla devoluzione del patrimonio, e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione.
La responsabilità degli amministratori delle associazioni
I membri dell’associazione che vengono nominati amministratori hanno precisi compiti ma anche precise responsabilità. Gli amministratori sono responsabili verso l’ente secondo le norme del mandato.
È però esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia partecipato all’atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l’atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare del proprio dissenso (vedi articolo 18 del codice civile).
Gli adempimenti per le associazioni: i libri sociali obbligatori
Per garantire il corretto funzionamento delle associazioni è necessario istituire i seguenti libri sociali:
- libro soci;
- libro verbali assemblea;
- libro verbali consiglio direttivo;
- libro prima nota cassa.
Secondo quanto disposto dall’articolo 20 del Codice Civile l’assemblea delle associazioni deve essere convocata dagli amministratori una volta l’anno per l’approvazione del bilancio. L’assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest’ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale.
Il modello EAS: cos’è e quando si presenta
La presentazione del modello EAS è uno dei principali adempimenti fiscali ed amministrativi cui un’associazione è chiamata ad ottemperare.
Nato in relazione alle agevolazioni fiscali previste dall’articolo 30, comma 1 del D.l. 185/2008, è uno degli obblighi previsti per gli enti associativi senza scopo di lucro.
Resta, infatti, il mezzo utilizzato dagli enti neocostituiti per trasmettere dati rilevanti all’Agenzia delle Entrate ma utile anche per aggiornare le informazioni in caso di eventuali variazioni rispetto a quanto comunicato in precedenza.
Il modello EAS deve essere inviato, in via telematica - direttamente dal contribuente interessato oppure tramite intermediari abilitati:
- entro 60 giorni dalla data di costituzione degli enti;
- ovvero quando cambiano i dati precedentemente comunicati; la scadenza, in questa ipotesi, è il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione;
- infine, in caso di perdita dei requisiti qualificanti (previsti dalla normativa tributaria e richiamati dall’articolo 30 del Decreto Legge numero 185/2008, il modello EAS va ripresentato entro 60 giorni, compilando la sezione “Perdita dei requisiti”.
Il modello EAS non deve essere presentato dai seguenti soggetti esonerati:
- le associazioni e le società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche che non svolgono attività commerciale o de-commercializzata nei confronti degli associati e dei tesserati;
- le associazioni pro-loco che hanno esercitato l’opzione per il regime agevolativo in quanto nel periodo d’imposta precedente hanno realizzato proventi inferiori a 250.000 euro (Legge n. 398/1991 – Regime speciale Iva e imposte dirette);
- le Onlus di cui al decreto legislativo n° 460 del 1997;
- gli enti che risultano già iscritti al RUNTS;
- gli enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (per esempio, i fondi pensione).
Modello EAS con modalità semplificate: soggetti ammessi
Stando alle regole originarie, in ogni caso, ci sono soggetti che hanno diritto a presentare il modello EAS con modalità semplificate:
- le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, diverse da quelle espressamente esonerate;
- le associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle prefetture, dalle regioni o dalle province autonome ai sensi del Dpr 361/2000;
- le associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell’interno come enti che svolgono in via preminente attività di religione e di culto, nonché le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
- i movimenti e i partiti politici tenuti alla presentazione del rendiconto di esercizio per la partecipazione al piano di riparto dei rimborsi per le spese elettorali ai sensi della legge n. 2 del 1997 o che hanno comunque presentato proprie liste nelle ultime elezioni del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo;
- le associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel Cnel nonché le associazioni per le quali la funzione di tutela e rappresentanza degli interessi della categoria risulti da disposizioni normative o dalla partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale, le loro articolazioni territoriali e/o funzionali gli enti bilaterali costituiti dalle anzidette associazioni gli istituti di patronato che svolgono, in luogo delle associazioni sindacali promotrici, le attività istituzionali proprie di queste ultime;
- l’ANCI, comprese le articolazioni territoriali;
- le associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione della ricerca scientifica individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (per esempio, l’Associazione italiana per la ricerca sul cancro);
- le associazioni combattentistiche e d’arma iscritte nell’albo tenuto dal Ministero della difesa;
- le federazioni sportive nazionale riconosciute dal Coni.
Le associazioni sportive dilettantistiche (ASD)
Nel panorama associazionistico spiccano le ASD, associazioni sportive dilettantistiche.
Le associazioni sportive dilettantistiche, ASD, poggiano le loro basi normative su quanto previsto nel codice civile, all’interno dell’art. 90 della legge 289/2002 e relativamente all’aspetto fiscale si riferiscono a quanto esposto nella legge 398/1991.
L’ASD è un ente associativo normato da quanto previsto dal Titolo II, Capo II e III del codice civile, in quanto essa può come ogni altro ente non commerciale di tipo associativo assumere le vesti di ente riconosciuto o non riconosciuto.
La legge 289/2002 ha previsto la possibilità per gli enti che svolgono attività sportiva a livello dilettantistico, di costituirsi in forma di associazione, società di capitali senza scopo di lucro o in cooperative, e di poter usufruire delle agevolazioni fiscali previste dalla legge 398/1991.
La distinzione dell’attività sportiva tra dilettantistica e professionale viene effettuata dall’ordinamento sportivo e dalle federazioni sportive.
La legge 91 del 1981 definisce difatti quali sono gli elementi da indagare al fine di poter definire un’attività sportiva dilettantistica o professionale e l’articolo 2 definisce infatti che:
“ai fini dell’applicazione della presente legge, sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l’osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell’attività dilettantistica da quella professionistica”.
Il CONI svolge un ruolo fondamentale nell’attività svolta dalle associazioni dilettantistiche in quanto il suo riconoscimento dell’ente è elemento essenziale per la conferma definitiva del "il riconoscimento ai fini sportivi", che si tratta di un riconoscimento diverso da quello sopra esposto previsto dal codice civile, alle associazioni, società sportive dilettantistiche, già affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate ed agli Enti di Promozione Sportiva, oltre che condizione necessaria, come previsto dal Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, con la circolare del 21 febbraio 2014, per poter usufruire delle agevolazioni a favore della tassazione dei compensi erogati da tali enti.