Le associazioni usano il modello EAS per comunicare all'Agenzia delle Entrate alcuni dati fiscalmente rilevanti quando vengono costituite e, successivamente, le informazioni aggiornate in caso di eventuali variazioni. La scadenza cambia in base alla motivazione dell'invio. Una panoramica su tempi e regole da seguire
Nonostante le novità introdotte dalla riforma del Terzo settore, il modello EAS resta uno strumento fondamentale per le associazioni.
Nato in relazione alle agevolazioni fiscali previste dall’articolo 30, comma 1 del D.l. 185/2008, è uno degli obblighi previsti per gli enti associativi senza scopo di lucro.
Resta, infatti, il mezzo utilizzato dagli enti neocostituiti per trasmettere dati rilevanti all’Agenzia delle Entrate ma utile anche per aggiornare le informazioni in caso di eventuali variazioni rispetto a quanto comunicato in precedenza.
La ragione alla base dell’invio determina anche una diversa scadenza da rispettare:
- in caso di nuova costituzione gli enti hanno 60 giorni di tempo;
- per gli aggiornamenti c’è tempo fino al 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono cambiate informazioni in possesso dell’Amministrazione finanziaria.
- Modello EAS associazioni e riforma del Terzo Settore
- Scadenza da rispettare per le associazioni
- Associazioni obbligate in caso di variazioni
- Quali sono i soggetti esonerati
- Modello EAS con modalità semplificate: soggetti ammessi
- Modello EAS post riforma: cosa è cambiato
- Modello non presentato: cosa succede?
Modello EAS associazioni e riforma del Terzo Settore
La piena operatività della riforma del Terzo Settore e in particolare del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, RUNTS cambia le carte in tavola anche per quanto riguarda questo tipo di comunicazione.
All’articolo 94 del Dlgs n. 117/2021 si legge:
“Agli enti del Terzo settore non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e comunque tali enti non sono tenuti alla presentazione dell’apposito modello di cui al comma 1 del medesimo articolo 30”.
La norma solleva gli ETS dall’invio del modello EAS ma non essendo ancora arrivata l’approvazione da parte della Commissione Europea sulle misure fiscali contenute nel titolo X del Codice del Terzo settore il passaggio alle nuove regole non può dirsi ancora compiuto.
Complici anche i tempi di attesa per l’iscrizione al RUNTS, in particolare per gli enti di nuova costituzione resta di cruciale importanza l’invio del modello.
L’adempimento è nato in relazione alle agevolazioni fiscali esistenti e alla necessità di trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali.
Di seguito modello e istruzioni da utilizzare.
- Modello EAS Agenzia delle Entrate: ecco il modello ufficiale da presentare;
- le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per le associazioni.
- Agenzia delle Entrate - Istruzioni per la compilazione del modello EAS
- Istruzioni per la compilazione del modello EAS per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi.
Modello EAS: scadenza da rispettare per le associazioni
Qual è la scadenza del modello EAS?
Il modello EAS per la trasmissione dei dati delle associazioni deve essere inviato, in via telematica - direttamente dal contribuente interessato oppure tramite intermediari abilitati:
- entro 60 giorni dalla data di costituzione degli enti;
- ovvero quando cambiano i dati precedentemente comunicati; la scadenza, in questa ipotesi, è il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione;
- infine, in caso di perdita dei requisiti qualificanti (previsti dalla normativa tributaria e richiamati dall’articolo 30 del Decreto Legge numero 185/2008, il modello EAS va ripresentato entro 60 giorni, compilando la sezione “Perdita dei requisiti”.
Modello EAS: associazioni obbligate in caso di variazioni
L’Agenzia delle Entrate specifica che il modello EAS dovrà essere inviato in caso di variazioni, eccetto che nei seguenti casi:
- modifica del dati anagrafici dell’ente e/o del rappresentante legale nel caso in cui siano già stati comunicati attraverso i modelli AA5/6 (per i soggetti non titolari di partita IVA) e AA7/8 (per i soggetti titolari di partita IVA); cfr Risoluzione 125/2011;
- variazioni per il solo ammontare dei proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità percepiti occasionalmente o abitualmente (ultima parte della dichiarazione n.20);
- variazione del costo sostenuto per messaggi pubblicitari (dichiarazione n.21);
- variazione dell’ammontare delle entrate (dichiarazione n.23);
- variazione del numero dei soci e/o associati dell’ente associativo (dichiarazione n. 24);
- variazione nell’ammontare delle erogazioni liberali ricevute (dichiarazione 30) o dell’ammontare dei contributi pubblici ricevuti (dichiarazione n. 31);
- variazione del numero e giorni per l’organizzazione di manifestazioni di raccolta fondi (dichiarazione n.33).
Modello EAS Agenzia delle Entrate associazioni: soggetti esonerati
Il modello EAS non deve essere presentato dai seguenti soggetti esonerati:
- le associazioni e le società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche che non svolgono attività commercialeo de-commercializzata nei confronti degli associati e dei tesserati;
- le associazioni pro-loco che hanno esercitato l’opzione per il regime agevolativo in quanto nel periodo d’imposta precedente hanno realizzato proventi inferiori a 250.000 euro (Legge n. 398/1991 – Regime speciale Iva e imposte dirette);
- le Onlus di cui al decreto legislativo n° 460 del 1997;
- gli enti che risultano già iscritti al RUNTS;
- gli enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (per esempio, i fondi pensione).
Modello EAS con modalità semplificate: soggetti ammessi
Stando alle regole originarie, in ogni caso, ci sono soggetti che hanno diritto a presentare il modello EAS con modalità semplificate:
- le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, diverse da quelle espressamente esonerate;
- le associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle prefetture, dalle regioni o dalle province autonome ai sensi del Dpr 361/2000;
- le associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell’interno come enti che svolgono in via preminente attività di religione e di culto, nonché le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
- i movimenti e i partiti politici tenuti alla presentazione del rendiconto di esercizio per la partecipazione al piano di riparto dei rimborsi per le spese elettorali ai sensi della legge n. 2 del 1997 o che hanno comunque presentato proprie liste nelle ultime elezioni del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo;
- le associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel Cnel nonché le associazioni per le quali la funzione di tutela e rappresentanza degli interessi della categoria risulti da disposizioni normative o dalla partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale, le loro articolazioni territoriali e/o funzionali gli enti bilaterali costituiti dalle anzidette associazioni gli istituti di patronato che svolgono, in luogo delle associazioni sindacali promotrici, le attività istituzionali proprie di queste ultime;
- l’ANCI, comprese le articolazioni territoriali;
- le associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione della ricerca scientifica individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (per esempio, l’Associazione italiana per la ricerca sul cancro);
- le associazioni combattentistiche e d’arma iscritte nell’albo tenuto dal Ministero della difesa;
- le federazioni sportive nazionale riconosciute dal Coni.
Si consiglia inoltre alle associazioni nate con l’intento di iscriversi al RUNTS ma che ancora non hanno completato l’iter di presentare il Modello EAS entro i termini previsti dalla legge.
Modello EAS post riforma: cosa è cambiato
Il modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali nasce per gli enti non commerciali di natura associativa, e per anni ha avuto la funzionalità di ponte comunicativo tra gli enti stessi e l’agenzia delle entrate destinataria dell’adempimento.
I dati comunicati attraverso tale documento sono chiaramente necessari ai fini dell’analisi della persistenza della natura non commerciale e della fruizione dei regimi fiscali agevolati previsti dal legislatore.
La riforma del terzo settore ha però esonerato alcuni enti dalla predisposizione e dall’invio di tale comunicazione e consentito ad altri di utilizzare il modello in forma semplificata.
Modello EAS non presentato: cosa succede?
Cosa succede se un’associazione non ha presentato il modello EAS?
Il Decreto Legge numero 16/2012 ha stabilito che:
“La fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente:
- abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento alla data di scadenza ordinaria del termine;
- effettui la comunicazione (o effettui l’adempimento richiesto) entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
- versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione di 258 euro con codice tributo 8114 - cd. remissione in bonis”.
Attenzione: la sanzione per la remissione in bonis non può essere oggetto di ravvedimento operoso e, a partire dall’11 giugno 2018, deve essere pagata esclusivamente con il modello F24 Elide.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Modello EAS associazioni: scadenza e istruzioni