Remissione in bonis: sanzioni con F24 Elide dall’11 giugno 2018

Redazione - Imposte

Remissione in bonis: a partire dall'11 giugno 2018 cambiano le regole per il versamento delle sanzioni. Stessi codici tributo ma pagamento con modello F24 Elide.

Remissione in bonis: sanzioni con F24 Elide dall'11 giugno 2018

Versamento delle sanzioni remissione in bonis con modello F24 Elide dall’11 giugno 2018: è questo il contenuto della risoluzione n. 42/E pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 1° giugno.

Non cambiano i codici tributo da utilizzare ma esclusivamente le modalità di versamento: i contribuenti che intendono accedere alla particolare forma di ravvedimento operoso introdotta con il DL 16/2012 dovranno utilizzare esclusivamente il modello di pagamento “F24 Versamenti con elementi identificativi”.

Si ricorda che la remissione in bonis prevede la possibilità di permanere o aderire a benefici fiscali o regimi opzionali - come la cedolare secca sugli affitti oppure il regime agevolato delle associazioni di cui al modello Eas - nei casi di mere dimenticanze o di adempimenti fiscali non eseguiti tempestivamente.

In merito ai codici tributo da utilizzare, già precedentemente istituiti per i versamenti con F24 bisognerà indicare il codice 8114 o 8115 per la remissione in bonis per il 5 per mille.

Remissione in bonis: versamento sanzioni con F24 Elide dall’11 giugno 2018

A partire da lunedì 11 giugno 2018 i versamenti delle sanzioni per remissione in bonis dovranno essere effettuati con il modello di pagamento F24 Elide Versamenti con elementi identificativi.

La risoluzione numero 42/E pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 1° giugno 2018 specifica che i codici tributo da indicare nell’F24 Elide restano quelli istituiti con la risoluzione n. 46/E/2012, ovvero:

  • “8114” denominato “Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del d.l. n. 16/2012 - REMISSIONE IN BONIS”;
  • “8115” denominato “Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del d.l. n. 16/2012 - REMISSIONE IN BONIS 5 per mille”.

Istruzioni compilazione F24 Elide

I codici tributo per il versamento delle sanzioni da remissione in bonis dovranno essere utilizzati esclusivamente con modello F24 Elide seguendo le istruzioni di compilazione di seguito riportate:

Nella sezione “CONTRIBUENTE” sono indicati:

  • nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento.

Nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati:

  • nel campo “tipo”, la lettera “R”;
  • nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
  • nel campo “codice”, il codice tributo;
  • nel campo “anno di riferimento”, l’anno per cui si effettua il versamento (nella forma “AAAA”).

Si allega di seguito la risoluzione n. 42/E pubblicata dall’Agenzia delle Entrate:

Agenzia delle Entrate - risoluzione n. 42/E del 1° giugno 2018
REMISSIONE IN BONIS - utilizzo dei codici tributo 8114 e 8115 nel modello di pagamento “F24 Versamenti con elementi identificativi”

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