Remissione in bonis: a partire dall'11 giugno 2018 cambiano le regole per il versamento delle sanzioni. Stessi codici tributo ma pagamento con modello F24 Elide.
Versamento delle sanzioni remissione in bonis con modello F24 Elide dall’11 giugno 2018: è questo il contenuto della risoluzione n. 42/E pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 1° giugno.
Non cambiano i codici tributo da utilizzare ma esclusivamente le modalità di versamento: i contribuenti che intendono accedere alla particolare forma di ravvedimento operoso introdotta con il DL 16/2012 dovranno utilizzare esclusivamente il modello di pagamento “F24 Versamenti con elementi identificativi”.
Si ricorda che la remissione in bonis prevede la possibilità di permanere o aderire a benefici fiscali o regimi opzionali - come la cedolare secca sugli affitti oppure il regime agevolato delle associazioni di cui al modello Eas - nei casi di mere dimenticanze o di adempimenti fiscali non eseguiti tempestivamente.
In merito ai codici tributo da utilizzare, già precedentemente istituiti per i versamenti con F24 bisognerà indicare il codice 8114 o 8115 per la remissione in bonis per il 5 per mille.
Remissione in bonis: versamento sanzioni con F24 Elide dall’11 giugno 2018
A partire da lunedì 11 giugno 2018 i versamenti delle sanzioni per remissione in bonis dovranno essere effettuati con il modello di pagamento F24 Elide Versamenti con elementi identificativi.
La risoluzione numero 42/E pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 1° giugno 2018 specifica che i codici tributo da indicare nell’F24 Elide restano quelli istituiti con la risoluzione n. 46/E/2012, ovvero:
- “8114” denominato “Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del d.l. n. 16/2012 - REMISSIONE IN BONIS”;
- “8115” denominato “Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del d.l. n. 16/2012 - REMISSIONE IN BONIS 5 per mille”.
Istruzioni compilazione F24 Elide
I codici tributo per il versamento delle sanzioni da remissione in bonis dovranno essere utilizzati esclusivamente con modello F24 Elide seguendo le istruzioni di compilazione di seguito riportate:
Nella sezione “CONTRIBUENTE” sono indicati:
- nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento.
Nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati:
- nel campo “tipo”, la lettera “R”;
- nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
- nel campo “codice”, il codice tributo;
- nel campo “anno di riferimento”, l’anno per cui si effettua il versamento (nella forma “AAAA”).
Si allega di seguito la risoluzione n. 42/E pubblicata dall’Agenzia delle Entrate:
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Remissione in bonis: sanzioni con F24 Elide dall’11 giugno 2018