Superbonus 110 per cento, la Legge di Bilancio 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, proroga la maxi detrazione: per le unifamiliari fino al 31 dicembre 2022, per i condomini fino al 2025 con riduzione progressiva dell'agevolazione a partire dal 2024. Prorogati anche gli interventi trainati. Alcune misure del decreto antifrodi confluiscono nel testo in vigore dal 1° gennaio.
Superbonus 110 per cento, il testo della Legge di Bilancio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, contiene la proroga della maxi detrazione introdotta dal decreto Rilancio.
I termini vengono spostati in avanti per tutti i beneficiari e l’agevolazione è prevista in misura piena per tutto il 2022.
Per i condomini, le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione e per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale la maxi detrazione spetterà anche per il 2023 e verrà progressivamente ridotta per il 2024 e il 2025.
Vengono prorogate anche la cessione del credito e lo sconto in fattura.
Le misure previste dal decreto antifrodi, infine, confluiscono nel testo della legge numero 234 del 30 dicembre 2021, in vigore dal 1° gennaio 2022.
Superbonus 110 per cento, la proroga nella Legge di Bilancio 2022 in Gazzetta Ufficiale
Dopo l’accesa discussione del periodo precedente all’approvazione della Legge di Bilancio 2022, il testo conferma la proroga delle scadenze collegate al superbonus 110 per cento.
I termini sono differenti a seconda dei beneficiari della maxi detrazione introdotta dal decreto Rilancio ma l’importo in forma piena spetta per tutto il 2022.
Secondo quanto previsto dal comma 28, lett. a)-e), g)-l) dell’articolo 1 della legge 234 del 30 dicembre 2021, per i condomini, le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arte o professione e per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, è prevista una proroga dell’agevolazione al 2025.
L’importo della detrazione, tuttavia, si riduce progressivamente nel corso degli anni.
In sintesi, l’agevolazione spetterà secondo la seguente tabella di marcia:
- nella misura del 110 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023;
- nella misura del 70 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024;
- nella misura del 65 per cento per le spese sostenute nel 2025.
Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022, la detrazione viene ripartita in quattro quote annuali dello stesso importo.
Per quanto riguarda gli abitazioni unifamiliari, l’agevolazione spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 a condizione che venga effettuato almeno il 30 per cento dei lavori previsti alla data del 30 giugno 2022.
Come già anticipato, viene cancellato il limite ISEE di 25 mila euro annui.
Le proroghe valgono anche per gli interventi trainati e per l’installazione di impianti solari fotovoltaici e delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici: sono stati eliminati i termini previsti in precedenza.
Infine, per quanto riguarda le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, gli interventi possono rientrare nella maxi detrazione fino al 31 dicembre 2023, a patto che sia effettuato almeno il 60 per cento dei lavori entro il 30 giugno dello stesso anno.
Superbonus 110 per cento, proroga anche per cessione del credito e sconto in fattura
Il comma 29 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2022 contiene anche la proroga delle opzioni di fruizione indiretta della detrazione, previste dall’articolo 121 del decreto Rilancio.
La proroga delle scadenze segue un doppio binario:
- per gli interventi di natura edilizia ed energetica, la detrazione può essere fruita tramite sconto in fattura o cessione del credito anche a banche e intermediari finanziario per gli anni 2022, 2023 e 2024;
- per gli interventi che rientrano nel superbonus 110 per cento le opzioni di fruizione indiretta dell’agevolazione spettano fino alla fine del 2025.
A riguardo bisogna dare conto anche del destino del D.L. 157/2021, ovvero il decreto antifrodi.
La misura, che ampliava i poteri di controllo dell’Agenzia delle Entrate ed estendeva l’obbligo del visto di conformità, è stata abrogata in quanto è confluita nel testo della Legge di Bilancio 2022.
Superbonus 110 per cento, le misure del decreto antifrodi confluiscono nella Legge di Bilancio 2022
Le misure contenute nel decreto antifrodi sono confluite nel testo della Legge di Bilancio 2022.
Innanzitutto viene fornito il prezzario di riferimento, quello indicato dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 6 agosto 2020.
Tale prezzario si deve applicare anche al sismabonus e agli interventi antisismici, al bonus facciate e agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.
Inoltre, il decreto antifrodi prevede l’obbligo di asseverazione da parte di un tecnico abilitato per stabilire la congruità dei prezzi degli interventi.
Il tecnico dovrà tenere da conto anche i prezzi massimi stabiliti, per alcune categorie di beni, dal decreto del Ministero della Transizione ecologica.
Viene inoltre esteso l’obbligo del visto di conformità anche se il superbonus 110 per cento viene utilizzato in detrazione nella dichiarazione dei redditi.
A riguardo, fa eccezione il caso in cui la dichiarazione viene presentata direttamente dal contribuente, o tramite il proprio sostituto d’imposta, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle Entrate.
L’esclusione dell’obbligo riguarda anche i lavori che rientrano nell’edilizia libera e gli interventi con importo totale non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio.
Rappresenta un’eccezione dell’eccezione il bonus facciate, per i quali è previsto l’obbligo del visto di conformità.
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