L’avviso di accertamento privo dei documenti può violare l’obbligo di motivazione

Emiliano Marvulli - Imposte

Quando l'avviso di accertamento privo dei documenti può violare l’obbligo di motivazione?

L'avviso di accertamento privo dei documenti può violare l'obbligo di motivazione

L’avviso di accertamento, anche se motivato per relationem ad altri atti, è valido -non rilevando l’omessa allegazione di un documento dello stesso contribuente- purché la motivazione sia comunque sufficiente.

L’obbligo di motivazione, infatti, è strumentale all’esercizio del diritto di difesa e può dirsi violato solo ove il contribuente illustri come e in che termini la tempestiva ostensione dei documenti indicati nell’atto impositivo avrebbe potuto influenzare l’esito dell’accertamento nei propri confronti.

Questo principio desumibile dall’Ordinanza n. 1755/2025 della Corte di Cassazione.

L’avviso di accertamento privo dei documenti può violare l’obbligo di motivazione

La vicenda processuale tratta il ricorso proposto da una associazione sportiva dilettantistica avverso l’avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria, a fronte dell’omessa presentazione della dichiarazione per l’anno 2009, aveva rideterminato l’imponibile ai fini IVA e IRAP acquisendo presso terzi le fatture emesse nei confronti della contribuente in relazione ai compensi ricevuti per l’attività di sponsorizzazione.

Dal complessivo calcolo degli importi era emerso il superamento della soglia fissata dall’art. 1 della Legge n. 398/1991 per poter usufruire del regime agevolato.

La CTP ha accolto il ricorso ritenendo inutilizzabile la documentazione allegata al PVC in quanto illegittimamente acquisita senza l’autorizzazione del PM.

Sull’appello dell’Agenzia, la CTR confermava in toto la pronuncia di prime cure e avverso la sentenza ha opposto ricorso in cassazione l’Agenzia delle Entrate lamentando, per quanto di interesse violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del DPR n. 600/1973 e dell’art. 56 del DPR n. 633/1972 per aver la CTR ritenuto non sufficientemente motivato l’avviso di accertamento perché privo dell’allegazione delle fatture.

A parere della ricorrente si trattava, infatti, di documentazione conosciuta al contribuente e, pertanto, non era necessaria la relativa allegazione.

Il parere della Cassazione

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il motivo di ricorso proposto dall’Amministrazione finanziaria.

In tema di validità dell’avviso di accertamento, la giurisprudenza di legittimità è concorde nell’affermare che l’atto, anche se motivato per relationem ad altri atti, è valido, non rilevando l’omessa allegazione di un documento dello stesso contribuente, purché la motivazione sia comunque sufficiente, tenuto conto che l’obbligo di motivazione è strumentale all’esercizio del diritto di difesa e può dirsi violato solo ove questo illustri come e in che termini la tempestiva ostensione dei documenti indicati nell’atto impositivo avrebbe potuto influenzare l’esito dell’accertamento nei propri confronti.

Nel caso di specie, a fronte della contestazione di 124 fatture, di cui 65 acquisite dai clienti della contribuente e 59 ricostruite induttivamente, mediante l’attribuzione di un valore medio calcolato sulla base del fatturato di quelle reperite, l’Ufficio finanziario non ha allegato all’avviso di accertamento nessuna delle fatture che ha rinvenuto e non ha riassunto il contenuto del relativo contenuto, non ha indicato il nominativo del cliente e neanche l’importo, limitandosi a riportare l’ammontare complessivo.

Pertanto, in linea con le pronunce dei vari gradi di giudizio, la mancata allegazione delle fatture ha comportato la violazione dell’obbligo di motivazione in quanto, sebbene trattasi di fatture note al contribuente (in quanto dallo stesso emesse) risulta menomato il diritto di difesa.

In particolare, il comportamento dell’ufficio non ha consentito all’associazione di sapere esattamente quali fatture erano state poste alla base della maggior pretesa fiscale, non essendo stato indicato neppure il numero o il cliente destinatario della prestazione. Da qui il rigetto del ricorso.

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