Digital tax, nuova proroga della scadenza per pagare l'imposta sui servizi digitali. Il versamento della web tax italiana slitta al 16 maggio 2021; rinvio anche per l'invio della dichiarazione, che passa al 30 giugno. Chi paga, come fare il calcolo e adempimenti dichiarativi: una panoramica delle istruzioni.
Digital tax, nuova proroga della scadenza per pagare l’imposta sui servizi digitali: si passa al 16 maggio 2021.
A darne notizia è il MEF, che con il comunicato stampa del 9 marzo 2021 annuncia l’arrivo di un provvedimento ad hoc, che fisserà a regime la nuova scadenza per pagare la web tax al 16 maggio.
Ad esser rinviata, anche per il 2021, è in parallelo la scadenza per la presentazione della relativa dichiarazione, che passa al 30 giugno 2021.
Ma cos’è la digital tax e chi paga la nuova imposta sui servizi digitali? Si tratta della tassa sui servizi dell’economia digitale, che si ispira alla proposta di Direttiva COM (2018) 148 final. In attesa del debutto della web tax europea, l’Italia si dota di una propria imposta sui servizi online.
Soggetti passivi della digital tax sono gli esercenti attività d’impresa, anche non residenti, che nel corso dell’anno in cui sorge il presupposto impositivo hanno realizzato, ovunque nel mondo (singolarmente o a livello di gruppo) ricavi non inferiori a 750.000.000 di euro, di cui almeno 5.500.000 nel territorio dello Stato.
Partendo dall’analisi della base imponibile della digital tax e delle istruzioni contenute nel provvedimento pubblicato dall’Agenzia delle Entrate il 15 gennaio 2021, facciamo il punto sulle regole per il calcolo della nuova imposta sui servizi digitali.
Digital tax, imposta servizi digitali 2021: le istruzioni nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate
Dopo la consultazione pubblica e la raccolta dei suggerimenti di professionisti, operatori ed associazioni di categoria, il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2021 dà ufficialmente il via alla digital tax italiana.
L’imposta sui servizi digitali, con aliquota del 3%, è stata istituita dalla Legge di Bilancio 2019, e successivamente modificata dalla Manovra dell’anno successivo. Il provvedimento delle Entrate chiarisce le regole ed i soggetti tenuti al versamento.
Quella che è stata definita come la web tax italiana, si applica alla fornitura di servizi digitali:
- veicolazione su un’interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia;
- messa a disposizione di un’interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi;
- trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo di un’interfaccia digitale.
Tra i punti analizzati dall’Agenzia delle Entrate vi sono i casi di esclusione. Restano fuori dal perimetro della digital tax i seguenti servizi e le relative prestazioni accessorie:
- la fornitura diretta di beni e servizi, nell’ambito di un servizio di intermediazione digitale;
- la fornitura di beni o servizi ordinati attraverso il sito web del fornitore di quei beni e servizi, quando il fornitore non svolge funzioni di intermediario;
- la messa a disposizione di un’interfaccia digitale il cui scopo esclusivo o principale, in termini di ricavi realizzati, è quello della fornitura agli utenti dell’interfaccia, da parte del soggetto che gestisce l’interfaccia stessa, di contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento;
- la messa a disposizione di un’interfaccia digitale utilizzata per gestire, a titolo esemplificativo: i sistemi dei regolamenti interbancari; le piattaforme di negoziazione o i sistemi di negoziazioni degli internalizzatori sistematici; le attività di consultazione di investimenti partecipativi e, se facilitano la concessione di prestiti, i servizi di intermediazione nel finanziamento partecipativo; le sedi di negoziazione all’ingrosso; le controparti centrali; i depositari centrali;
- la cessione di dati da parte dei soggetti che forniscono i servizi di cui sopra;
- lo svolgimento delle attività di organizzazione e gestione di piattaforme telematiche per lo scambio dell’energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché la trasmissione dei relativi dati ivi raccolti e ogni altra attività connessa.
- Agenzia delle Entrate - provvedimento del 15 gennaio 2021
- Imposta sui servizi digitali di cui all’articolo 1, commi da 35 a 50 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, modificata dall’articolo 1, comma 678 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Modalità applicative
Digital pax, chi paga? I soggetti passivi dell’imposta sui servizi digitali
Sono soggetti al pagamento della digital tax gli esercenti attività d’impresa che, nel corso dell’anno solare precedente a quello in cui sorge il presupposto impositivo:
- realizzano ovunque nel mondo, singolarmente o congiuntamente a livello di gruppo, un ammontare complessivo di ricavi non inferiore a euro 750.000.000;
- percepiscono nel medesimo periodo, singolarmente o congiuntamente a livello di gruppo, un ammontare di ricavi da servizi digitali non inferiore a euro 5.500.000 nel territorio dello Stato.
Calcolo digital tax, aliquota del 3%: individuazione ricavi imponibili in base all’indirizzo IP del dispositivo
Il calcolo della digital tax si ottiene applicando l’aliquota del 3% ai ricavi imponibili. Rientrano nella determinazione dell’imposta dovuta i corrispettivi percepiti nel corso dell’anno solare da ciascun soggetto passivo d’imposta.
Ai fini della determinazione della base imponibile, il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate specifica che i ricavi imponibili sono assunti al lordo dei costi sostenuti per la fornitura dei servizi digitali e al netto dell’imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette.
Nella determinazione della base imponibile non devono essere considerati i ricavi derivanti dai servizi digitali resi a soggetti, sia residenti sia non residenti nel territorio dello Stato, che si considerano controllati, controllanti o controllati dallo stesso soggetto controllante ai sensi dell’articolo 2359 c.c. nel medesimo anno solare.
Per il calcolo dei ricavi imponibili sui servizi digitali relativi alla pubblicità online, rilevano i corrispettivi percepiti dai soggetti passivi dell’imposta sui servizi digitali che si occupano di collocare il contenuto pubblicitario mirato su siti di terze parti, e i corrispettivi percepiti dai soggetti passivi dell’imposta che ospitano il contenuto pubblicitario.
Per quanto concerne invece le interfacce digitali che consentono di mettere in contatto utenti, rilevano i corrispettivi versati dagli utenti dell’interfaccia digitale multilaterale, ad eccezione di quelli versati come corrispettivo della cessione di beni o della prestazione di servizi.
Ancora, in merito ai servizi digitali di trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo di un’interfaccia digitale, nella determinazione della base imponibile rilevano i corrispettivi derivanti dalla trasmissione a titolo oneroso dei dati ottenuti dall’attività degli utenti sulle interfacce digitali.
Il totale dei ricavi imponibili, ai fini del calcolo dell’imposta sui servizi digitali dovuta, è il prodotto del totale dei ricavi dei servizi digitali ovunque realizzati da ciascun soggetto passivo dell’imposta per la percentuale rappresentativa della parte di tali servizi collegata al territorio dello Stato.
Tra le istruzioni fornite nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2021, particolare rilievo è data all’individuazione dei criteri di collegamento della prestazione con il territorio dello Stato.
Un ricavo è imponibile se l’utente del servizio digitale è localizzato nel territorio nello Stato. Per i servizi di pubblicità online, l’utente si considera localizzato nel territorio dello Stato se la pubblicità appare sul proprio dispositivo nel momento in cui è utilizzato nel territorio dello Stato.
Il criterio di accesso e localizzazione all’interno dello Stato è la linea comune anche per gli ulteriori servizi digitali sottoposti a tassazione.
La localizzazione nel territorio italiano del dispositivo è determinata sulla base dell’indirizzo IP dello stesso.
Digital tax, scadenza versamento e dichiarazione: proroga dei termini per il 2021
Passando alle regole relative al versamento della digital tax ed alla trasmissione della relativa dichiarazione, si ricorda che già il decreto n. 3/2021 ha previsto una proroga, portando:
- la scadenza per versare l’imposta al 16 marzo 2021, in luogo del termine ordinario del 16 febbraio;
- la scadenza per gli adempimenti dichiarativi al 30 aprile 2021, in luogo del termine ordinario del 31 marzo.
Come sopra anticipato, il MEF con comunicato stampa del 9 marzo 2021 ha annunciato la modifica dei termini per pagare la digital tax e per presentare la relativa dichiarazione, rispettivamente al 16 maggio e al 30 giugno.
I nuovi termini di versamento e dichiarazione si applicheranno anche in sede di prima applicazione della norma in luogo di quelli prorogati, rispettivamente al 16 marzo 2021 e al 30 aprile 2021.
- MEF - comunicato stampa 9 marzo 2021
- In arrivo la modifica dei termini per i versamenti dell’imposta sui servizi digitali e per la presentazione della relativa dichiarazione
Il versamento dovrà essere effettuato con modello F24, utilizzando i codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 14/E del 1° marzo 2021.
I soggetti non residenti che non dispongono di un conto corrente presso sportelli bancari o postali situati in Italia e che non possono eseguire il pagamento con modello F24, effettuano il versamento mediante bonifico:
- a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 - Capitolo 1006 (codice IBAN IT43W0100003245348008100600),
- indicando quale causale del bonifico il codice fiscale, il codice tributo e l’anno di riferimento.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Digital tax, proroga scadenza imposta servizi digitali 2021. Chi paga e calcolo, le istruzioni AdE