Molti si chiedono come applicare la maggiorazione nel caso di compensazione anche parziale del debito: proviamo a sciogliere i dubbi
Il Dlgs correttivo del concordato preventivo biennale, pubblicato lo scorso 5 Agosto nella Gazzetta Ufficiale, tra le altre novità ha formalizzato la possibilità di liquidare le imposte dovute dai cosiddetti soggetti ISA, platea che contempla anche i soggetti che applicano regimi di vantaggio quali il forfettario ed anche soci ed associati nonché i componenti l’impresa familiare, al 30 agosto applicando la maggiorazione dello 0,40 per cento.
Ma cosa succede in caso di compensazione? È questa la domanda che si pongono in tanti.
Versamenti al 30 agosto, focus sulla compensazione
Cominciamo col dire che, in presenza di una compensazione, la maggiorazione non si applica ovvero in caso di compensazione parziale essa deve essere calcolata sulla sola frazione non compensata.
Esempio pratico | |
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Imposta dovuta | 10.000 |
credito compensabile | 7.500 |
Maggiorazione dovuta | 10 pari allo 0,40 per cento dei 2.500 residui non compensati |
Totale da versare | 2.510 |
Ma in effetti non vi è una norma esplicita che disponga questo: si è consolidata negli anni una prassi enunciata in più occasioni dalla Agenzie delle Entrate già fin dal secolo scorso.
Il testo dell’articolo 17 del Dlgs 241 del 9 luglio 1997 nella sua ultima versione aggiornata dalla Legge di Bilancio 2024 dispone:
“1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.
La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge.”
Versamenti al 30 agosto e compensazione: le regole tra norma e prassi
La prassi che ne è derivata fin da subito ha previsto una lettura della norma tale da considerare la maggiorazione applicabile solo all’eventuale residuo debito post compensazione.
Alla pagina 8 delle istruzioni del Modello Redditi 1999 si legge:
“il contribuente che fruisce della facoltà di versare le imposte risultanti dalla dichiarazione con la maggiorazione dello 0,40 per cento o che effettua il versamento dell’IVA a saldo unitamente a quelli risultanti dalla dichiarazione unificata con la maggiorazione dello 0,40 per cento ed effettua la compensazione fra debiti e crediti d’imposta di pari importo, non è tenuto a corrispondere la maggiorazione dello 0,40 per cento”.
E inoltre vengono dettagliate ulteriormente le istruzioni sulla compensazione parziale:
“Nel caso in cui l’importo delle somme a debito sia superiore a quello delle somme a credito, la predetta maggiorazione si applica alla differenza fra il primo e il secondo di tali importi e va versata unitamente all’imposta”
Sempre sul punto, con riguardo al debito IVA annuale, appare interessante citare la risposta 2 contenuta nella risoluzione numero 73 del 20 giugno 2017:
“2) In caso di versamento del saldo IVA il 30 giugno, maggiorando quanto dovuto dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese tra il 16 marzo e il 30 giugno, si chiede se sia confermata la possibilità di compensare il debito IVA con i crediti delle imposte dirette emergenti dalla dichiarazione annuale dei redditi, e di applicare la maggiorazione al solo ammontare di debito IVA non compensato.
R: Come già chiarito con la circolare n. 144 del 9 giugno 1998, paragrafo 5.5., nonché con la circolare n. 113 del 31 maggio 2000, quesito 1.7, “la specifica maggiorazione dello 0,40 per cento, prevista per ogni mese o frazione di mese dal citato art. 6 del D.P.R. n. 542 del 1999, si applica (…) sulla parte del debito non compensato con i crediti riportati in F24. Detta precisazione resta valida ancorché non più riprodotta nella modulistica di riferimento.”
Una lettura che consente l’azzeramento dello 0,40 per cento non solo relativo alla liquidazione delle imposte dovute al 31 luglio ma anche lo 0,40 per cento mensile dovuto da marzo.
Da sottolineare la conclusione a cui, poi, giunge la stessa Agenzia delle Entrate:
“D’altronde, in presenza di crediti d’imposta compensabili già a partire dal 1° gennaio, la scelta di rinviare l’esposizione nel modello F24 della compensazione del debito IVA con detti crediti - dalla data di scadenza del saldo annuale IVA (16 marzo) a quella di scadenza del versamento delle IIDD (30 giugno) - è solo formale e non può per questo produrre interessi corrispettivi.”
Una maggiorazione questa dello 0,40 per cento, che con una più attenta conoscenza ed applicazione della prassi, può quindi essere ben evitata in diverse occasioni.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Versamenti al 30 agosto: no allo 0,40 per cento in compensazione