Contributo extra profitti, ulteriori chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate nella circolare numero 22 del 23 giugno 2022. Gli aspetti affrontati nel documento di prassi: l'ambito soggettivo, la base imponibile e il gruppo IVA.
Contributo extra profitti, l’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti sull’importo che deve essere versato dalle imprese nel settore di produzione e commercializzazione di energia elettrica, gas e prodotti petroliferi.
Li riporta la circolare numero 22 del 23 giugno 2022, che ha come oggetto il prelievo solidaristico previsto dal decreto Energia e modificato dal decreto Aiuti.
I soggetti obbligati devono versare un contributo pari al 25 per cento dell’imposto che risulta dal confronto tra le operazioni attive e passive del periodo compreso tra il 1° ottobre 2020 e 30 aprile 2021 e quelle dello stesso periodo dell’anno successivo.
Se dal confronto tra i due saldi si evidenzia uno scostamento inferiore al 10 per cento o un ammontare inferiore a 5 milioni di euro, l’importo non deve essere pagato.
Il documento di prassi riassume tutti i chiarimenti finora forniti, concentrandosi sull’ambito soggettivo, sulla base imponibile e sulle istruzioni relative al gruppo IVA.
Contributo extra profitti, i chiarimenti delle Entrate su chi deve pagare e sul calcolo
Alla luce delle richieste di chiarimenti sul contributo dovuto per gli extra profitti, l’Agenzia delle Entrate riepiloga quanto già indicato ai soggetti obbligati al versamento del contributo straordinario.
La sintesi delle principali delucidazioni e delle ulteriori precisazioni è contenuta nella circolare numero 22 del 23 giugno 2022, che ha come oggetto il prelievo solidaristico stabilito dall’articolo 37 del Decreto Energia, poi modificato dall’articolo 55 del Decreto Aiuti.
Gli aspetti su cui si concentra il documento di prassi sono tre:
- ambito soggettivo;
- base imponibile;
- istruzioni relative al gruppo IVA.
Molte delle indicazioni derivano da quanto stabilito dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 17 giugno 2022, che ha definito gli adempimenti e le modalità per il versamento del contributo.
Altri chiarimenti erano arrivati anche con le FAQ pubblicate lo scorso 20 giugno.
A livello temporale, la somma deve essere pagata nel rispetto delle scadenze in questione:
- entro il 30 giugno per il 40 per cento dell’importo complessivo dovuto, ovvero l’acconto;
- entro il 30 novembre per la parte rimanente, ossia il saldo, insieme a eventuali interessi e sanzioni.
Ad istituire i codici tributo per il versamento del contributo è stata la risoluzione numero 29 del 2022 dell’Agenzia delle Entrate.
Dal punto di vista soggettivo, ovvero dei contribuenti chiamati a pagare, il recente documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate spiega quanto di seguito riportato:
“In considerazione del dato testuale della norma, si deve ritenere che il contributo straordinario sia applicabile, al verificarsi degli altri presupposti normativamente previsti, a tutti i soggetti, stabiliti o meno in Italia, che – anche in via residuale, e non solo come attività principale – esercitano nel territorio italiano una o più delle attività sopra richiamate.”
- Agenzia delle Entrate - Circolare numero 22 del 23 giugno 2022
- Articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina” (c.d. decreto Ucraina) - Contributo straordinario contro il caro bollette.
Contributo extra profitti, i chiarimenti sul gruppo IVA
Oltre ai chiarimenti relativi ai soggetti obbligati e alla base imponibile, la circolare numero 22 fornisce le istruzioni per il gruppo IVA.
Stando a quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 37 del decreto Ucraina, denominato anche Enervia, il contributo straordinario deve essere corrisposto da ciascuno dei soggetti che abbiano aderito a un gruppo IVA.
Ovviamente tali soggetti devono esercitare una o più attività che rientrano tra i codici ATECO indicati.
Rispetto a quelli previsti per gli altri contribuenti, la verifica dell’obbligo di versamento richiede ulteriori adempimenti.
Nella recente circolare l’Amministrazione finanziaria chiarisce quanto di seguito riportato:
- sono irrilevanti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti appartenenti al gruppo;
- sono rilevanti e si considerano effettuate dal gruppo IVA le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese da un soggetto partecipante al gruppo nei confronti di un soggetto che non ne fa parte;
- tutti gli obblighi dichiarativi sono assolti dal gruppo stesso, che si occupa, quindi, anche di presentare le Lipe, che riepilogano tutte le attività riferibili all’unico soggetto “Gruppo IVA”.
Ciascun partecipante al gruppo IVA deve provvedere a quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate:
“Ciò posto, in considerazione delle anzidette peculiarità, al fine di verificare se il contributo straordinario sia dovuto ed al fine di quantificare lo stesso, ciascun soggetto interessato che partecipi a un Gruppo IVA, di fatto, ricostruisce, per i periodi 1° ottobre 2020 - 30 aprile 2021 e 1° ottobre 2021 – 30 aprile 2022, le LIPE che avrebbero dovuto essere autonomamente presentate nell’ipotesi di mancata adesione al Gruppo.”
Per la ricostruzione delle cosiddette “LIPE virtuali” devono essere considerate tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate, o acquisite, dal soggetto che partecipa al gruppo IVA.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Contributo extra profitti, i chiarimenti delle Entrate su chi deve pagare e sul calcolo