Contributo caro bollette, i codici tributo e le FAQ delle Entrate in vista della scadenza del pagamento

Tommaso Gavi - Imposte

Contributo caro bollette sugli extraprofitti, arrivano i chiarimenti per produttori, estrattori e distributori di energia e gas con le FAQ dell'Agenzia delle Entrate del 20 giugno 2022. La risoluzione numero 29 dello stesso giorno istituisce inoltre i codici tributo da inserire nel modello F24 per il versamento.

Contributo caro bollette, i codici tributo e le FAQ delle Entrate in vista della scadenza del pagamento

Contributo caro bollette, in vista della prima scadenza del 30 giugno 2022 l’Agenzia delle Entrate pubblica i principali chiarimenti nelle FAQ del 20 giugno 2022.

Nello stesso giorno, la risoluzione numero 29 istituisce gli appositi codici tributo per i soggetti che sono chiamati al pagamento.

Dovranno provvedere al primo versamento specifiche attività: produttori, estrattori e distributori di energia e gas sui propri extraprofitti.

Il primo termine per il versamento del 40 per cento del contributo straordinario deve essere corrisposto entro la fine del mese.

I soggetti interessati dovranno inserire le sequenze di cifre indicate dalla risoluzione citata all’interno del modello F24, seguendo le apposite istruzioni per la compilazione.

Contributo caro bollette: chi deve pagare

Arrivano i chiarimenti sul contributo contro il caro bollette, che produttori, estrattori e distributori di energia e gas devono pagare sui propri extraprofitti.

Diversi aspetti del contributo straordinario destinato alle imprese e ai consumatori, che sono stati colpiti dall’aumento dei prezzi e dall’energia e del gas, sono stati chiariti nelle FAQ pubblicate il 20 giugno 2022.

Innanzitutto viene chiarito il perimetro delle aziende chiamate al pagamento del contributo previsto dall’articolo 37 del DL 21 marzo 2022, numero 21, ovvero il Decreto Energia. Dovranno provvedere al versamento le attività che rientrano tra i codici ATECO riportati nella tabella riassuntiva.

Codice ATECO Attività
06.20.00 Estrazione di gas naturale
19.20.10 Raffinerie di petrolio
19.20.20 Preparazione o miscelazione di derivati del petrolio (esclusa la petrolchimica)
19.20.30 Miscelazione di gas petroliferi liquefatti (Gpl) e loro imbottigliamento
19.20.90 Fabbricazione di altri prodotti petroliferi raffinati
35.11.00 Produzione di energia elettrica
35.14.00 Commercio di energia elettrica
35.21.00 Produzione di gas
35.23.00 Commercio di gas distribuito mediante condotte
46.71.00 Commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento
47.30.00 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione

Una risposta ai quesiti più richiesti chiarisce inoltre quanto di seguito riportato:

“Si ricorda che non sono, invece, obbligati al pagamento del contributo straordinario i soggetti che svolgono attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell’energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti.”

I chiarimenti si aggiungono alle indicazioni già fornite nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 17 giugno 2022.

Tra gli aspetti oggetto di delucidazioni ci sono anche quelli relativi ai soggetti inclusi ed esclusi dal versamento del contributo straordinario e la determinazione della base imponibile.

Il contributo straordinario si applica alla variazione del saldo relativo al periodo 1° ottobre 2021 - 30 aprile 2022 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Chi ha iniziato l’attività in data successiva al 30 aprile 2021 è esclusi dal versamento in questione, poiché viene meno il presupposto per l’applicazione del contributo dato che manca lo svolgimento dell’attività nel primo periodo indicato.

Per chi ha iniziato l’attività prima del 30 aprile 2021 ma dopo il 1° ottobre 2020, il contributo è dovuto ma dovranno essere paragonati periodi omogenei.

Nel caso di inizio attività al 1° gennaio 2021, per esempio, si dovranno confrontare i dati delle LIPE relative al periodo 1° gennaio-30 aprile 2021 con quelli dello stesso periodo del 2022. In caso di periodo non coincidente con le LIPE, si dovranno utilizzare i dati dei registri IVA.

Contributo caro bollette: calcolo della base imponibile

Per quanto riguarda il calcolo della base imponibile, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che per i soggetti obbligati alla liquidazione trimestrale dell’IVA le operazioni attive e passive relative ai mesi di aprile 2021 e di aprile 2022 concorrono alla formazione della base imponibile:

per un importo pari all’ammontare complessivo delle operazioni attive e passive, al netto dell’IVA, annotate con riferimento alle medesime mensilità nei corrispondenti registri.

Il contributo deve essere calcolato prendendo in considerazione l’importo complessivo delle operazioni attive e passive, al netto dell’IVA, così come comunicato nelle LIPE relative a seguenti periodi:

  • 1° ottobre 2020 - 30 aprile 2021;
  • 1° ottobre 2021 - 30 aprile 2022.

Non si possono estrapolare i valori riferibili alle attività svolte, non interessate dal contributo: non è infatti previsto lo scorporo.

Per la determinazione del contributo si deve fare riferimento agli importi messi in evidenza nelle liquidazioni periodiche in questione.

Contributo caro bollette: codice tributo e istruzioni per la compilazione del modello F24

A stabilire gli adempimenti e le modalità di versamento del contributo straordinario dovuto dai soggetti interessati, per aiutare le imprese e i consumatori colpiti dal caro bollette, è stato il provvedimento del 17 giugno 2022.

Entro la prima scadenza, quella del 30 giugno 2022, deve essere versato il 40 per cento del contributo a titolo d’acconto. La parte rimanente dovrà essere versata entro il 30 novembre 2022.

Con la risoluzione numero 29 del 20 giugno sono invece stati istituiti i codici tributo da inserire nel modello F24 per il pagamento di acconto, saldo ed eventuali, interessi e sanzioni.

Codice tributo Descrizione
2710 Contributo straordinario contro il caro bollette - ACCONTO - art. 37, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2022, n. 21
2711 Contributo straordinario contro il caro bollette - SALDO - art. 37, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2022, n. 21
1939 Contributo straordinario contro il caro bollette - INTERESSI - art. 37, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2022, n. 21
8939 Contributo straordinario contro il caro bollette - SANZIONE - art. 37, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2022, n. 21

Nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate vengono inoltre fornite le istruzioni per il versamento con modello F24.

I codici tributo in questione dovranno essere inseriti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”.

Dovrà inoltre essere indicato l’“anno di riferimento”, ovvero l’anno d’imposta a cui si riferisce il versamento. Il formato da utilizzare è “AAAA”.

Agenzia delle Entrate - Risoluzione numero 29 del 20 giugno 2022
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, del contributo straordinario contro il caro bollette, di cui all’articolo 37 del decreto-legge 31 marzo 2022, n. 21 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.

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