Bonus bollette imprese, a chi spettano i crediti d'imposta del decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1° marzo scorso? Le agevolazioni in favore delle imprese energivore e a forte consumo di gas naturale sono state aumentate dal decreto Energia. Soggetti, requisiti e misura del credito sono negli articoli 4 e 5 del DL bollette 2022 e nel testo del DL 21/2022 pubblicato in GU. Nuovo credito d'imposta anche per aziende con contatori di potenza pari o superiore a 16,5 kW.
Bonus bollette imprese, a chi spetta il credito d’imposta previsto dal DL numero 17 del 1° marzo 2022?
Alle imprese energivore e a quelle a forte consumo di gas naturale. A prevederlo sono gli articoli 4 e 5 del decreto bollette 2022, che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. L’agevolazione è stata incrementata dalle novità introdotte dal decreto Energia, ovvero il DL numero 21 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 marzo 2022.
Alle misure previste nella norma, che deve essere convertita in legge dopo l’iter parlamentare entro 60 giorni dall’entrata in vigore e che stabilisce la misura del credito d’imposta degli interventi in favore delle imprese, si aggiunge un altro credito d’imposta.
Ne possono beneficiare le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW. Prevista anche la cessione a intermediari finanziari e istituti di credito.
Intervento del Direttore Responsabile di Informazione Fiscale Francesco Oliva nel corso della trasmissione Good Morning Kiss Kiss andata in onda sul canale 727 di Sky, sul canale 158 del digitale terrestre e su Radio Kiss Kiss ed avente ad oggetto proprio le novità e le agevolazioni fiscali introdotte con il Decreto Energia 2022:
Bonus bollette imprese, a chi spettano i crediti d’imposta? Soggetti, requisiti e novità del decreto Energia
Con la pubblicazione del decreto bollette 2022 in Gazzetta Ufficiale sono state confermate le misure in favore delle imprese energivore e a forte consumo di gas naturale.
Tra le misure messe in campo dal governo per combattere il caro energia, oltre agli interventi in favore delle famiglie o quelli di tipo strutturale, ci sono quelli per mitigare l’impatto negativo in termini economici del rincaro dei prezzi di gas e elettricità.
Sulle azioni interviene anche il nuovo decreto dell’esecutivo, il decreto Energia, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 marzo 2022 e in vigore dal giorno successivo.
Vediamo subito quali sono le agevolazioni introdotte dal decreto Bollette 2022 e incrementate dal DL numero 21/2022.
Nello specifico sono stati previsti due crediti d’imposta, negli articoli 4 e 5 del DL numero 17 del 1° marzo 2022.
In tali articoli sono stabiliti, tra le altre cose:
- la misura del credito d’imposta;
- i requisiti per ottenerlo;
- le regole per la fruizione.
Ma andiamo con ordine e partiamo dal “Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese energivore”, previsto dall’articolo 4 del testo definitivo del decreto bollette 2022.
I destinatari dell’agevolazione sono le imprese a forte consumo di energia elettrica, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017.
Le stesse devono aver subito un incremento del costo per KWh superiore al 30 per cento nel confronto tra la media del primo trimestre 2022 e quella dello stesso periodo del 2019.
Tale media deve essere calcolata “al netto delle imposte e degli eventuali sussidi” e devono essere tenuti in conto anche eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.
Nel rispetto dei requisiti indicati, le imprese hanno diritto a un credito d’imposta pari al 20 per cento delle spese sostenute per l’energia acquistata e utilizzata nel secondo trimestre 2022.
Sulla misura del credito d’imposta interviene il decreto Energia, incrementandolo al 25 per cento delle spese sostenute. A prevederlo è l’articolo 5 del DL 21/2022, rubricato come “Incremento del credito d’imposta in favore delle imprese energivore e gasivore.”
L’agevolazione è riconosciuta anche per la spesa relativa all’energia elettrica prodotta dalle imprese e autoconsumata, nello stesso periodo di tempo indicato.
L’aumento del costo per kWh deve essere calcolato sulla base della variazione del prezzo unitario dei combustibili in questione. Il credito d’imposta viene determinato in relazione al prezzo convenzionale dell’elettricità: ovvero la media del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non concorre né alla formazione del reddito d’impresa né alla base imponibile dell’IRAP.
L’agevolazione è cumulabile con altre agevolazioni relative agli stessi costi, a patto che il cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.
Bonus bollette imprese, i soggetti che hanno diritto al credito d’imposta
Un’altra agevolazione è prevista per le imprese a forte consumo di gas naturale.
In questo caso i destinatari della misura, i requisiti e la misura del credito d’imposta sono stabiliti all’interno dell’articolo 5 del decreto bollette 2022.
Il credito d’imposta previso è del 15 per cento della spesa relativa al gas consumato nel 2° semestre del 2022 “per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici”.
Anche in questo caso interviene il decreto Energia, tramite lo stesso articolo 5 del DL 21/2022: il credito d’imposta viene innalzato al 20 per cento delle spese sostenuto, come confermato dal testo pubblicato in GU.
Rimane il requisito per l’accesso all’agevolazione: l’impresa deve aver subito un incremento superiore al 30 per cento del prezzo medio, nel confronto tra il 2° trimestre 2022 e lo stesso periodo del 2019.
Tale prezzo deve essere calcolato come media dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS), pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME).
Le imprese che hanno diritto al credito d’imposta, nel rispetto dei requisiti indicati, sono quelle che operano nei settori indicati nell’allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021.
L’impresa deve inoltre aver consumato, nel 1° trimestre del 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento del volume di gas naturale indicato all’articolo 3, comma 1, dello stesso decreto, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.
Anche in questo caso, il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non concorre né alla formazione del reddito d’impresa né alla base imponibile dell’IRAP.
Viene prevista la possibilità di cumulo del credito con altre agevolazioni relative agli stessi costi. Tuttavia tale cumulo non deve portare al superamento del costo sostenuto.
Il nuovo credito d’imposta introdotto dal decreto Energia
Il decreto Energia, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 marzo 2022 e in vigore dal giorno successivo, introduce anche un altro credito d’imposta.
Destinatari della nuova agevolazione sono le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW.
Le stesse devono essere diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, per le quali è già stata prevista un’altra misura agevolativa.
Il nuovo credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 12 per cento delle spese sostenute, come prevede l’articolo 3 del DL 21/2022.
Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale è riconosciuto un credito pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.
Il requisito da rispettare, in questo caso è che il prezzo di riferimento del gas naturale calcolato come media per il primo trimestre abbia subito un incremento superiore al 30 per cento rispetto allo stesso trimestre 2019, secondo i valori pubblicati dal GME.
In merito alle nuove agevolazioni è prevista un’ulteriore novità: la cessione del credito d’imposta. Il credito sarà quindi cedibile ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
In altre parole, si ripropongono le modifiche introdotte dal decreto Frodi nelle disposizioni del decreto Rilancio che riguardano il superbonus 110 per cento e per i bonus casa.
Stando a quanto riportato nel testo definitivo:
“Il credito d’imposta di cui al comma 1 è cedibile dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.”
In altre parole il credito d’imposta maturato, successivamente alla prima cessione libera, potrà essere ulteriormente trasferito altre due volte, ma esclusivamente in favore di:
- banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del TUB (decreto legislativo n. 385/1993);
- società appartenenti a gruppi bancari iscritti all’albo previsto dall’articolo 64 del TUB;
- imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
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