Cessione del credito, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del Decreto contro le frodi in edilizia. Dal superbonus ai bonus casa ordinari, ma anche per le imprese del turismo, il DL n. 13 del 25 febbraio 2022 riscrive le regole: tornano le cessioni multiple, ma limitate e vigilate. Dal 1° maggio stop alle cessioni parziali.
Cessione del credito, il testo del Decreto Frodi n. 13 del 25 febbraio 2022 è stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Le novità approvate dal Consiglio dei Ministri del 18 febbraio diventano definitive: ripartono le cessioni del credito multiple, con la possibilità di tre operazioni, ma con nuovi limiti e sotto l’occhio vigile dell’Agenzia delle Entrate.
Dopo la prima cessione del credito, sia per il superbonus che per i bonus casa ordinari, saranno consentiti altri due trasferimenti solo in favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del Testo Unico in materia bancaria e creditizia o verso imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.
Novità che si applicheranno anche alle cessioni relative al superbonus dell’80 per cento per le imprese turistiche e al credito d’imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator.
Dal 1° maggio 2022 saranno inoltre vietate le cessioni parziali del credito d’imposta, successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate. Dalla stessa data debutterà il “bollino blu”, il codice identificativo attribuito ai crediti d’imposta che dovrà essere indicato ai fini delle ulteriori cessioni del credito.
Il testo del decreto contro le frodi in materia edilizia, il DL n. 13 del 25 febbraio 2022, conferma inoltre l’inasprimento delle sanzioni per le false asseverazioni, così come le novità in materia di assicurazione ad hoc, con massimale pari all’importo dei lavori.
Cessione del credito, le novità nel testo del Decreto Frodi 13/2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale
Il testo del decreto legge n. 13 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio 2022 riscrive nuovamente le regole in materia di cessione del credito e, come prima cosa, dispone l’abrogazione della stretta prevista per il superbonus e i bonus casa dall’articolo 28 del decreto Sostegni ter.
Riparte parzialmente, con un sistema di vigilanza più serrato, il mercato della cessione del credito.
Viene nuovamente riscritto l’articolo 121 del decreto Rilancio n. 34/2020, che disciplina per l’appunto le regole per la monetizzazione dei bonus edilizi.
Stando alle novità previste dall’articolo 1 del decreto legge n. 13/2022, sia per lo sconto in fattura che per la cessione del credito, il credito d’imposta maturato, successivamente alla prima cessione libera, potrà essere ulteriormente trasferito altre due volte, ma esclusivamente in favore di:
- banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del TUB (decreto legislativo n. 385/1993);
- società appartenenti a gruppi bancari iscritti all’albo previsto dall’articolo 64 del TUB;
- imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
Si specifica che per quel che riguarda l’opzione per lo sconto in fattura, le nuove regole si applicheranno al fornitore in capo al quale matura il credito d’imposta relativo alla riduzione del corrispettivo per i lavori eseguiti o i beni ceduti.
Un’apertura, seppur limitata, alle cessioni del credito multiple, che si applicherà immediatamente. Per l’avvio delle novità si rende necessario attendere un nuovo aggiornamento al software dell’Agenzia delle Entrate per l’esercizio delle opzioni.
Le stesse regole si applicheranno anche ai bonus Covid cedibili ai sensi dell’articolo 122 del decreto Rilancio, quali ad esempio il credito d’imposta per la sanificazione e per i canoni di locazione.
Partiranno invece dal 1° maggio 2022 le novità relative al divieto di cessione parziale del credito e all’attribuzione del “bollino blu”.
- Decreto legge n. 13 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio 2022
- Scarica il testo del decreto legge contenente misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili
Cessione del credito, dal 1° maggio 2022 stop alle cessioni parziali e codice identificativo: le novità nel testo del Decreto Frodi
Debutteranno dal 1° maggio 2022 le ulteriori novità previste in materia di cessione del credito.
Così come previsto dal comma 3, articolo 1 del decreto legge n. 13/2022, i crediti derivanti dalle opzioni per la monetizzazione del superbonus e degli altri bonus casa non potranno essere ceduti parzialmente dopo l’invio della prima comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
Si fermano quindi le cessioni parziali, e sarà introdotto un codice identificativo univoco per il trasferimento dei crediti fiscali. Il “bollino blu” dovrà essere indicato nelle eventuali successive cessioni, secondo le modalità che verranno definite dall’Agenzia delle Entrate con apposito provvedimento.
Cessione del credito limitata anche per il superbonus alle imprese turistiche e per il bonus digitalizzazione per agenzie di viaggio e tour operator
La stretta alla cessione del credito tocca anche le imprese turistiche.
Il decreto Frodi n. 13/2022 interviene infatti anche sulle regole previste nell’ambito del superbonus dell’80 per cento introdotto dal decreto legge n. 152 del 6 novembre 2021.
Anche in tal caso, sarà possibile effettuare tre operazioni di cessione del credito, che potrà essere trasferito esclusivamente per intero una sola volta, fatta salva la possibilità di ulteriori due cessioni in favore di banche, intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari o imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.
Saranno considerati nulli i contratti che prevedono operazioni differenti da quelle disposte dal nuovo provvedimento, senza periodi transitori. Sarà un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate a stabilire le modalità attuative, anche in merito alla tracciabilità del credito d’imposta.
Stessa stretta anche per il credito d’imposta del 50 per cento previsto per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator.
Decreto Frodi, pesanti sanzioni in caso di asseverazioni false e assicurazioni professionali da rifare
Sono numerose e profonde le modifiche introdotte alla disciplina del superbonus e dei bonus casa, e la cessione del credito diventa ad ostacoli anche per le agevolazioni specifiche previste per il comparto turistico.
Tra le novità, il testo del decreto legge n. 13 del 25 febbraio 2022 conferma inoltre l’obbligo di CCNL specifico per le imprese, così come l’inasprimento delle sanzioni previste in caso di asseverazioni false.
I tecnici abilitati che espongono informazioni false o che omettono di indicare informazioni rilevanti sui requisiti tecnici dell’intervento o sulla sua realizzazione, ovvero che attestano falsamente la congruità delle spese, rischiano il carcere da 2 a 5 anni e sono puniti con una multa da 50.000 a 100.000 euro.
Scatta inoltre l’obbligo di adeguare le assicurazioni professionali. Il massimale dovrà essere pari all’importo dei lavori oggetto di attestazioni e asseverazioni, e sarà necessario stipulare una polizza per ciascun intervento.
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