Bonus digitalizzazione 2022 per agenzie di viaggio e tour operator: domanda dal 4 marzo

Rosy D’Elia - Imposte

Bonus digitalizzazione 2022 per agenzie di viaggio e tour operator: a partire dal 4 marzo alle ore 12 via libera alla domanda per accedere al credito d'imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute per software e attrezzature. Istanze entro la scadenza del 4 aprile 2022. La misura rientra negli incentivi previsti dal DL n. 152/2021 di attuazione del PNRR.

Bonus digitalizzazione 2022 per agenzie di viaggio e tour operator: domanda dal 4 marzo

Bonus digitalizzazione 2022 per agenzie di viaggio e tour operator: a partire dalle ore 12 del 4 marzo sarà attivo il canale per presentare la domanda di accesso all’agevolazione tramite il portale Invitalia.

Ci sarà tempo per richiedere il credito d’imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute per l’acquisto di software e attrezzature fino all’importo massimo di 25.000 euro fino alla scadenza del 4 aprile alle ore 17

Insieme al Superbonus turismo, l’agevolazione rientra tra gli incentivi previsti dal DL n. 152 del 2021 di attuazione delle PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

La misura sarà accessibile anche nei prossimi anni, fino al 31 dicembre 2024.

Il bonus per il digitale nel turismo rientra tra gli Aiuti di Stato e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi né del valore della produzione netta ai fini IRAP e non rileva ai fini del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi.

Le risorse messe in campo per il 2022 sono pari a 18 milioni di euro. In totale i fondi disponibili ammontano a 98 milioni di euro, con una riserva del 40 per cento dedicata agli interventi da realizzarsi nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

RisorseAnno
18 milioni di euro 2022
10 milioni di euro 2023
10 milioni di euro 2024
60 milioni di euro 2025

Bonus digitalizzazione 2022 per agenzie di viaggio e tour operator: chi può presentare domanda dal 4 marzo

Il bonus digitalizzazione 2022 può essere richiesto dalle agenzie di viaggi e dai tour operator con codice ATECO 79.1, 79.11, 79.12 che hanno e mantengono per i 5 anni successivi all’ottenimento del beneficio i seguenti requisiti:

  • essere regolarmente iscritti al Registro delle imprese;
  • non essere in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di concordato preventivo ovvero sottoposto ad altre procedure concorsuali;
  • in caso di imprese estere, avere una sede operativa in Italia già attiva presso il Registro delle imprese al momento della domanda;
  • essere in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC) ovvero non essere obbligato alla regolarità contributiva;
  • essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana.

Si ha diritto a un credito d’imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute per gli interventi di investimenti e attività di sviluppo digitale:

  • impianti wi-fi, solo a condizione che l’esercizio metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download;
  • siti web ottimizzati per il sistema mobile;
  • programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti;
  • spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate;
  • servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;
  • strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità;
  • servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente in relazione ai punti evidenziati.

Non possono essere inclusi, invece, i costi relativi alla intermediazione commerciale.

Bonus digitalizzazione 2022 per agenzie di viaggio e tour operator: le spese ammissibili

La lista di spese ammissibili è stilata sulla base di quella già previsto per il credito d’imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi.

Per stabilire quali sono gli investimenti e le attività che permettono di accedere all’agevolazione, il Decreto PNRR n. 152/2021 fa riferimento all’articolo 9 del DL n. 83/2014.

Più in particolare, nel Decreto interministariale del 29 dicembre 2021, è stato chiarito che possono rientrare nel campo di applicazione del bonus digitalizzazione le seguenti spese:

  • acquisto, anche in leasing, ed installazione di personal computer ed altre attrezzature informatiche, modem, router e di impianti wifi;
  • affitto di servizi cloud relativi ad infrastruttura server, connettività, sicurezza e servizi applicativi;
  • acquisto, anche in leasing, di dispositivi per i pagamenti elettronici e di software, licenze, sistemi e servizi per la gestione e la sicurezza degli incassi online;
  • acquisto, anche in leasing, di software e relative applicazioni per siti web ottimizzati per il sistema mobile;
  • creazione o acquisto, anche in leasing, di software e piattaforme informatiche per le funzioni di prenotazione, acqui-sto e vendita on line di pernottamenti, pacchetti e servizi turistici, quali gestione front, back office e API – Application Program Interface per l’interoperabilità dei sistemi e integrazione con clienti e fornitori;
  • acquisto o affitto di licenze software per la gestione delle relazioni con i clienti, anche con il sistema CRM – Customer Relationship Management;
  • acquisto o affitto di licenze software e servizi necessari per il collegamento all’hub digitale del turismo di cui alla misura M1C3-I.4.1 del PNRR;
  • acquisto o affitto di licenze del software ERP – Enterprise Resource Planning per la gestione della clientela e dei processi di marketing, vendite, amministrazione e servizi al cliente;
  • creazione o acquisto, anche in leasing, di software per la gestione di banche dati e la creazione di strumenti di analisi multidimensionale e report a supporto dei processi di pianificazione, vendita e controllo di gestione;
  • acquisto o affitto di programmi software per piattaforme informatiche per la promozione e commercializzazione digitale di servizi e offerte innovative.

Gli interventi oggetto dell’agevolazione devono essere realizzati presso una sede operativa in Italia in un arco temporale di 12 mesi, prorogabili fino a 18, e devono essere basati su una scheda progetto dettagliata e accompagnata da una relazione tecnica.

Bonus digitalizzazione 2022 per agenzie di viaggio e tour operator: come presentare domanda dal 4 marzo

Tutti i dettagli e le istruzioni sulla presentazione della domanda per ottenere il bonus digitalizzazione 2022 sono contenuti nell’avviso pubblico del ministero del Turismo datato 18 febbraio 2022.

Agenzie di viaggio e tour operator interessate a beneficiare del credito d’imposta hanno la possibilità di richiedere l’agevolazione a partire dalle ore 12 del 4 marzo tramite il canale attivato sul portale Invitalia.

L’accesso sarà possibile tramite le seguenti credenziali:

  • SPID;
  • CIE, carta d’Identità Elettronica;
  • CNS, Carta Nazionale dei Servizi.

Una volta all’interno della piattaforma sarà necessario seguire la procedura online:

  • inserire le informazioni richieste per la compilazione della domanda;
  • generare il modulo di domanda sotto forma di “pdf” immodificabile con le informazioni e i dati forniti dal soggetto richiedente e l’apposizione della firma digitale;
  • caricare il modulo di domanda di agevolazione debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del richiedente;
  • inviare la domanda;
  • ottenere l’attestazione di avvenuta presentazione della domanda, con il giorno e l’orario di acquisizione della medesima e il suo codice identificativo.

Agenzie di viaggi e tour operator hanno a disposizione un mese per procedere: la scadenza per richiedere il bonus digitalizzazione è fissata al 4 aprile 2022 alle ore 17.

Entro i 60 giorni successivi, il Ministero del turismo procede alla concessione del credito d’imposta sulla base dell’ordine cronologico di ricezione delle domande.

Dopodiché i soggetti beneficiari possono presentare richiesta di autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta.

La richiesta e i relativi allegati devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante del soggetto beneficiario che dovrà essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC).

Nel testo si legge:

“Con successivo avviso verranno comunicate le date entro le quali potranno essere presentate le richieste di autorizzazione alla fruizione”

Ciascun soggetto beneficiario può presentare una sola richiesta di autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta, che può essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite modello F24 dall’anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione dei limiti per l’utilizzo dei crediti di imposta.

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