Superbonus 110 per cento, guida aggiornata dell'Agenzia delle Entrate, alla luce delle novità previste dal decreto Semplificazioni. Dalla CILA per i lavori di manutenzione straordinaria agli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche, passando per le agevolazione agli enti del terzo settore.
Superbonus 110 per cento, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la guida aggiornata con tutte le novità, comprese quelle del decreto Semplificazioni.
Con la conversione in legge del decreto legge n. 77/2021, gli interventi rientrano nella manutenzione straordinaria e si possono realizzare con una CILA, comunicazione di inizio lavori asseverata.
Nell’aggiornamento di settembre trovano quindi spazio le misure per rendere più semplice la documentazione da presentare e le opzioni a disposizione per gli interventi di rimozione delle barriere architettoniche.
Tra le novità della guida anche quelle per gli enti del terzo settore, che si aggiungono alle modifiche già apportate dalla Legge di Bilancio 2021 e riportate nella guida precedente.
Grazie all’ultima manovra rientravano nell’agevolazione i lavori per l’eliminazione delle barriere architettoniche, anche in favore di soggetti di età superiore a 65 anni.
La stessa Legge di Bilancio 2021 aveva già reso noto i limiti di spesa per l’installazione di colonnine di ricarica elettrica.
Dallo scorso 1° gennaio, inoltre, era arrivato il via libera inoltre ai lavori effettuati su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario e in comproprietà.
Superbonus 110 per cento, dall’Agenzia delle Entrate la guida aggiornata: tutte le novità
Il decreto Semplificazioni, ovvero il decreto legge numero 77 del 2021 convertito in legge, ha previsto che la documentazione da presentare per accedere alla misura introdotta dal decreto Rilancio sia più semplice.
Una novità consiste nella presentazione della comunicazione di inizio lavori asseverata, CILA, per attestare gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile o il provvedimento di legittimazione.
La semplificazione è valida per tutti gli edifici la cui costruzione è stata completata dopo il 1° settembre 1967: per quelli precedenti non è più necessaria l’attestazione di stato legittimo.
Gli interventi in questione sono quelli che riguardano le parti strutturali degli edifici o i prospetti ed esclusi quelli che comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici: gli interventi agevolabili costituiscono infatti “manutenzione straordinaria”.
Questa e altre novità sono riportate nella guida aggiornata dell’Agenzia delle Entrate, in cui sono inserite tutte le modifiche normative dell’agevolazione a settembre 2021.
Le novità si aggiungono a quelle della precedente versione, che riportava tra gli altri i principali cambiamenti della Legge di Bilancio 2021 (legge n. 178 del 30 dicembre 2020).
Tra le novità dell’ultima manovra erano state previste diverse proroghe sui termini, che potrebbero essere ulteriormente prorogati dalla prossima Legge di Bilancio 2022.
Al momento le scadenze da tenere presenti sono quelle riportate in tabella, ma potrebbe subire variazioni con allungamento del periodo agevolativo fino al 2023.
Superbonus 110 per cento | Proroga scadenza |
---|---|
Per la generalità dei contribuenti | 30 giugno 2022 |
IACP (istituti autonomi case popolari) | 31 dicembre 2022 |
Per i lavori in condomini o in edifici di unico proprietario o comproprietari (max 4 unità immobiliari), se al 30 giugno 2022 sono effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo | 31 dicembre 2022 |
IACP, se al 31 dicembre 2022 sono effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo | 30 giugno 2023 |
- Agenzia delle Entrate - guida superbonus 110 per cento aggiornata a settembre 2021
- Scarica la guida dell’Agenzia delle Entrate con tutte le novità dopo la conversione del decreto Semplificazioni.
Superbonus del 110 per cento, le novità su CILA, eliminazione di barriere architettoniche e agevolazione per il terzo settore
Le novità sulla CILA sono solo alcune tra quelle previste dal decreto Semplificazioni.
Oltre a quanto già spiegato, occorre aggiungere che la decadenza del beneficio fiscale previsto dall’articolo 49 del Dpr n. 380/2001 avviene, esclusivamente, in caso di:
- mancata presentazione della CILA;
- interventi realizzati in difformità della CILA;
- assenza dell’attestazione dei dati che la CILA deve contenere;
- non corrispondenza al vero di attestazioni e asseverazioni.
Le valutazioni sulla legittimità dell’immobile su cui si realizzano gli interventi restano impregiudicate.
Per quanto riguarda le violazioni meramente formali, le stesse:
- non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo;
- non comportano la decadenza dell’agevolazione fiscale, per irregolarità o omissione riscontrata.
Nel caso di controlli per violazioni rilevanti si verifica la decadenza del beneficio ma soltanto per il singolo intervento.
Per quanto riguarda gli interventi per l’eliminazione di barriere architettoniche, anche se in favore di over 65, devono essere realizzati insieme ad almeno uno degli interventi antisismici (previsti dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del Tuir) e non già richiesti ai sensi del comma 2 dell’articolo 119 del Dl n. 34/2020.
Un ulteriore novità riguarda gli enti del terzo settore: Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), Organizzazioni di volontariato (OdV) e Associazioni di promozione sociale (Aps) che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali.
Tali enti possono beneficiare dell’agevolazione se in possesso titoli relativi a immobili di categoria B/1, B/2 e D/4, in proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso.
I tetti di spesa, per gli enti in questione, sono più alti.
Il limite previsto per le singole unità immobiliari deve essere moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi di incremento dell’efficienza energetica, di miglioramento o di adeguamento antisismico, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare che si ricava dal rapporto dell’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia (Omi).
Superbonus del 110 per cento, le novità della Legge di Bilancio 2021: dalle barriere architettoniche all’unico proprietario
Le novità della Legge di Bilancio 2021 vanno oltre la proroga del superbonus del 110 per cento.
Il superbonus spetta, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2021, per gli interventi previsti dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del Dpr 917/1986, eseguiti congiuntamente a interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti (interventi trainanti).
Si tratta, in particolare, degli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità.
Rientrano tra i lavori di rimozione delle barriere architettoniche ammessi al superbonus del 110 per cento anche quelli effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni.
Come indicato dall’Agenzia delle Entrate, anche per tale categoria di lavori, è possibile optare per lo sconto in fattura e la cessione del credito.
Sempre per effetto delle novità in vigore dal 1° gennaio 2021, possono accedere al superbonus del 110 per cento le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, per interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.
Si segnala inoltre che, come riportato nella guida dell’Agenzia delle Entrate, la detrazione del 110 per cento per l’installazione di colonnine di ricarica è riconosciuta nel rispetto dei seguenti limiti di spesa (da intendersi per ciascun contribuente):
- 2.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno
- 1.500 euro, per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installino un numero massimo di otto colonnine
- 1.200 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installino un numero superiore a otto colonnine.
Per gli interventi in corso di esecuzione al 1° gennaio 2021, il superbonus è calcolato su un ammontare massimo delle spese pari a 3.000 euro.
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