Enti del terzo settore: quali sono e cosa fanno

Redazione - Associazioni

Enti del terzo settore: quali sono e cosa fanno? La definizione si riferisce ai soggetti attivi nell'ambito del no profit. Una panoramica su come cambia la classificazione delle associazioni con la riforma del Terzo Settore, sui tempi di applicazione delle novità introdotte e su come funziona il RUNTS.

Enti del terzo settore: quali sono e cosa fanno

Enti del terzo settore: quali sono e cosa fanno? Si definisce “terzo” dal momento che costituisce un altro ordine o classe rispetto alla sfera dello Stato e della pubblica amministrazione (primo settore) e a quella del mercato e delle imprese (secondo settore). Vi fanno parte gli enti che operano principalmente con finalità civiche o utilità sociale, e non per scopo di lucro.

Recentemente la Riforma ETS, introdotta con il decreto legislativo numero 117 del 2017, ha determinato un codice per le 300 mila associazioni che ne fanno parte e ha anche fornito chiarimenti sia sull’ambito in cui operano che sugli elementi caratterizzanti.

Il settore sta vivendo un lungo periodo di transizione a causa della riforma che non ha ancora concluso il suo percorso di applicazione.

Con le novità introdotte dal Decreto Legislativo numero 117 del 2017 si prova a mettere ordine in un panorama vastissimo e diversificato: cambiano le tipologie di associazioni e si introduce il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, queste le due grandi novità.

Ma esaminiamo più da vicino cos’è il terzo settore e quali sono le novità che stanno prendendo forma in questi anni.

Cos’è il terzo settore? Definizione e significato

Il terzo settore viene a costituire un altro ordine o classe rispetto alla sfera dello Stato e della pubblica amministrazione (primo settore) e a quella del mercato e delle imprese (secondo settore). Ecco che il significato del terzo settore, lo stesso di ciò che viene definito come no profit.

Quali sono e cosa fanno gli enti del terzo settore? Non perseguono scopo di lucro, al contrario delle imprese tradizionali operanti nel mercato. Il fine ricercato è costituito dall’esercizio di attività con finalità civiche o utilità sociale.

La definizione di terzo settore può essere rintracciata nella legge delega 106/2016 (articolo 1, comma 1):

Per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi.”

Significato e definizione di terzo settore sono da rintracciare nei principi sanciti dalla Costituzione. Il mondo no profit descritto dalla recente riforma viene così a riconnettersi con il principio di sussidiarietà (art. 118 Costituzione, c. 4), secondo il quale:

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale.”

Riforma del Terzo settore, i tempi di applicazione

Il Decreto Legislativo 117/2017 ha disciplinato in maniera dettagliata il mondo del terzo settore, delineando nuovo scenario organizzativo, gestionale, normativo e fiscale che farà da cornice agli enti del terzo settore dopo l’entrata in vigore completa della riforma.

Molte novità diventeranno operative solo dopo la formazione concreta del RUNTS, mentre altre sono entrate in vigore a partire dal 1° gennaio 2018.

La tabella di marcia per l’attuazione della riforma segue tre diverse velocità:

  • le disposizioni contenute negli articoli riepilogati nell’articolo 104, comma 1 del d.lgs 117/2017 si applicano a partire dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2017;
  • le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del codice si applicheranno dopo l’avvenuta ricezione dell’autorizzazione da parte della Commissione europea;
  • le altre disposizioni trovano applicazione solo successivamente all’operatività del Registro Unico Nazionale, che sta lentamente prendendo forma.

Alcune norme di carattere sostanziale, dunque, sono già in vigore da più di due anni, altre invece stentano a passare dalla teoria alla pratica.

Un ulteriore rallentamento è stato determinato dall’emergenza coronavirus che ha allungato i tempi anche sul fronte del Terzo Settore: una delle ultime proroghe disposte fissa al 31 marzo 2021 la scadenza per l’adeguamento degli statuti alle novità della riforma.

Enti del terzo settore: quali sono?

Possono essere considerati enti del terzo settore, secondo quanto stabilito dall’articolo 4 del Decreto legislativo numero 177/2017, le seguenti realtà no profit:

  • organizzazioni di volontariato;
  • associazioni di promozione sociale;
  • enti filantropici;
  • imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il testo della riforma del terzo settore indica anche quali soggetti sono esclusi dalla definizione. In particolare, viene fatta menzione dei seguenti casi di esclusione:

  • le amministrazioni pubbliche ex art. 1, c. 2, D.Lgs. 165/2001;
  • le formazioni e le associazioni politiche;
  • i sindacati;
  • le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche;
  • le associazioni di datori di lavoro.

Gli enti religiosi civilmente riconosciuti sono ammessi unicamente se perseguono gli interessi generali, previa adozione di un regolamento coerente con la legislazione su cos’è il terzo settore.

Con la riforma del Terzo settore, dunque, la qualifica di ONLUS, abbreviazione di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, scompare.

Introdotta dal Decreto legislativo numero 460/1997 che, negli anni, ha garantito agli enti che l’hanno ottenuta una serie di agevolazioni fiscali.

Con la Riforma ETS, la denominazione di ONLUS viene eliminata e le organizzazioni sono chiamate ad adeguare i loro statuti assumendo una nuova forma in linea con le novità introdotte.

Le organizzazioni che compaiono nell’Anagrafe delle ONLUS, infatti, sono chiamate a entrare a far parte del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, dopo aver adeguato lo statuto alle novità scegliendo una delle tre opzioni possibili:

  • ODV, organizzazione di volontariato;
  • APS, associazione di promozione sociale;
  • altro ente tra quelli previsti dall’articolo 4 del dlgs 117/2017.

Gli enti del Terzo Settore già esistenti, dunque, in questo periodo transitorio si trovano difronte a un bivio:

  • passare al Terzo Settore, adeguando lo statuto e scegliendo una delle forme previste dalla riforma;
  • restare un semplice ente non commerciale, rinunciando ai benefici fiscali per coloro che fanno parte del RUNTS.

Alla luce di quanto previsto dal decreto legge 125/2020, le associazioni avranno tempo fino al 31 marzo 2021 per adeguare i propri statuti alle novità della riforma, usufruendo della modalità semplificata.

In ogni caso sarà possibile, come previsto anche per le precedenti scadenze, adeguare lo statuto anche dopo la scadenza del 31 marzo 2021, avvalendosi però non più della modalità semplificata, ma utilizzando quella tradizionalmente prevista per adeguamenti statutari, fino a quando la riforma non entrerà effettivamente e completamente in vigore e sarà operativo il RUNTS.


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Registro Unico del Terzo Settore, che cos’è e come funziona

Ed è proprio il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il pilastro della riforma ETS, confluiranno in esso, infatti, tutti gli enti no profit tutelati dal legislatore e legittimati ad accedere ai benefici fiscali, sociali ed economici previsti dalla normativa.

A porre le basi per la sua operatività è il decreto ministeriale numero 106/2020, che all’articolo 7 infatti prevede che l’iscrizione nel RUNTS ha effetto “costitutivo relativamente all’acquisizione della qualifica di Ente del Terzo settore e costituisce presupposto ai fini della fruizione dei benefici previsti dal Codice e dalle vigenti disposizioni in favore degli ETS”.

Le sezioni che comporranno il RUNTS sono state ricavate da quanto descritto nell’art. 46 del D. Lgs 117/2017, e saranno come di seguito schematizzate:

  • Organizzazioni di volontariato, a cui sono iscritte le ODV di cui agli articoli 32 e seguenti del Codice;
  • Associazioni di promozione sociale, a cui sono iscritte le APS di cui agli articoli 35 e seguenti del Codice;
  • Enti filantropici, a cui sono iscritti gli enti di cui agli articoli 37 e ss. del Codice;
  • Imprese sociali, a cui sono iscritte le imprese di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112 e successive modificazioni e integrazioni, ivi comprese le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381;
  • Reti associative, a cui sono iscritti gli enti di cui all’articolo 41 del Codice;
  • Società di mutuo soccorso, a cui sono iscritti gli enti di cui all’articolo 42 del Codice, costituiti ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818, e in possesso dei relativi requisiti, che non siano soggetti, ai sensi dell’articolo 44, comma 2 dello stesso Codice, all’obbligo di iscrizione nella sezione “imprese sociali” presso il Registro imprese. Per le società di mutuo soccorso soggette all’obbligo di iscrizione nella sezione speciale, la stessa soddisfa il requisito dell’iscrizione nella sezione del RUNTS di cui alla presente lettera;
  • Altri enti del Terzo settore, a cui sono iscritti tutti gli enti del Terzo settore diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c), d) ed f) del presente comma.
  • L’organizzazione amministrativa del RUNTS sarà distribuita su base nazionale e poi a cascata attraverso uffici regionali e provinciali, il registro conterrà informazioni omogenee e predefinite, riguardanti ogni associazione ad esso iscritta.

Un ente che ha intenzione di far parte del Terzo Settore ed utilizzare l’acronimo atto a configurare la propria identità di associazione deve risultare iscritto al RUNTS.

L’art. 7 del d.l 106/2020 continua poi sottolineando che “nei casi previsti dall’articolo 22, commi 1, 2 e 3 del Codice, l’iscrizione nel RUNTS ha altresì effetto costitutivo della personalità giuridica”.

L’art. 22 del d. lgs 117/2017 attesta che “le associazioni e le fondazioni del Terzo settore possono, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalità giuridica mediante l’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi del presente articolo”. Per tali enti quindi l’iscrizione al RUNTS ha effetti costitutivi anche relativamente all’acquisto della personalità giuridica.

Diverso è il caso di APS, ODV, enti filantropici, società di mutuo soccorso tenute ad iscriversi ad una rete associativa o rete associativa nazionale, per le imprese sociali, di Società di Mutuo Soccorso, che sono tenute all’iscrizione nel Registro imprese.

Mentre per quanto riguarda le qualifiche di associazione di promozione sociale (APS), di organizzazione di volontariato (ODV), di Ente filantropico, di Società di Mutuo Soccorso non sono tenute all’iscrizione nell’apposita sezione “imprese sociali” del Registro imprese, né a quella di Rete associativa o di Rete associativa nazionale, vedranno riconosciuti i propri benefici grazie all’iscrizione in ciascuna delle apposite sezioni del RUNTS.

In ogni caso l’acronimo ETS e la locuzione “Ente del Terzo settore” dovranno essere utilizzati solamente dagli enti iscritti alla sezione di cui all’articolo 46 comma 1, lettera g) del Codice.

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