La riforma del codice del terzo settore avviata con il decreto legislativo 117/2017, a causa della sua complessa ramificazione, sta affrontando un processo di attuazione lento e farraginoso, colpevole della nascita di numerosi dubbi tra gli enti di volontariato.
Il decreto legislativo 117/2017 ha disciplinato in maniera dettagliata ogni sfaccettatura del mondo no profit, delineando il nuovo scenario organizzativo, gestionale, normativo e fiscale che farà da cornice agli enti del terzo settore dopo l’entrata in vigore della riforma, che non è stata immediata, ma si sta ancora trascinando, nell’attesa dei vari decreti attuativi e della concreta costituzione del Registro Unico.
Molte disposizioni contenute all’interno del decreto legislativo potranno difatti essere applicate solo dopo la formazione concreta del RUNTS, mentre altre sono entrate in vigore a partire dall’anno successivo a quello in cui è stato pubblicato il codice del terzo settore, ovvero dal 1 gennaio 2018.
Nella presente analisi andremo a capire quali aspetti sono già da oggi in vigore relativamente alla riforma e quali invece inizieranno ad avere effetto solo dopo la completa effettività del nuovo codice.
Vi sono tre orizzonti temporali di attuazione della riforma, riepilogati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in una nota:
- le disposizioni contenute negli articoli riepilogati nell’articolo 104, comma 1 del d.lgs 117/2017 si applicano a partire dal periodo d’imposta successivo al 31.12.2017;
- le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del codice si applicheranno dopo l’avvenuta ricezione dell’autorizzazione da parte della Commissione europea;
- le altre disposizioni trovano applicazione solo successivamente all’operatività del registro unico nazionale.
Regime transitorio: disposizioni attualmente in vigore
Il primo orizzonte temporale previsto per l’attuazione della riforma dal legislatore, era quello relativo alla transitoria applicabilità di alcuni articoli citati all’interno del comma 1 dell’art. 104, quali “le disposizioni di cui agli articoli 77, 78, 81, 82, 83 e 84, comma 2, 85 comma 7 e dell’articolo 102, comma 1, lettere e), f) e g)”.
Tali disposizioni sono entrate in vigore a partire dal 1 gennaio 2018 ed avranno effetto fino al periodo “d’imposta di entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo X”, contenente le disposizioni relative al “regime fiscale degli enti del terzo settore”, che sarà applicabile solo dopo l’autorizzazione della Commissione Europea.
Nel dettaglio le disposizioni attualmente in vigore sono le seguenti:
- l’art. 77 del d.lgs 117/2017 tratta di titoli di solidarietà, delineando il seguente scenario: al fine di favorire il finanziamento ed il sostegno delle attività svolte dagli enti del Terzo settore iscritti al Registro gli istituti di credito autorizzati ad operare in Italia, in osservanza delle previsioni del Testo unico bancario, possono emettere specifici “titoli di solidarietà”, su cui gli emittenti non applicano le commissioni di collocamento;
- regime fiscale del Social Lending (art. 78);
- social Bonus ([art. 81);
- Disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali (art. 82);
- Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali (art. 83);
- l’art 84 in particolare il comma 2 che recita “i redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle organizzazioni di volontariato sono esenti dall’imposta sul reddito delle società”;
- l’art. 85 comma 7 “i redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle associazioni di promozione sociale sono esenti dall’imposta sul reddito delle società”;
- L’articolo 102, comma 1, lettere e), f) e g) attraverso il quale il legislatore ha abrogato le seguenti normative:
- «l’articolo 100, comma 2, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
Il quale riconduceva come oneri sociali deducibili» le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 1.549,37 euro o al 2 per cento del reddito di impresa dichiarato, a favore di associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge"; - l’articolo 15, comma 1, lettera i-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Il quale riconduceva come detrazioni per oneri «le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge»; - l’articolo 15, comma 1, lettera i-bis) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
- «l’articolo 100, comma 2, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
Il quale riconduceva come detrazioni per oneri “i contributi associativi, per importo non superiore a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all’articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie”.
Le suddette disposizioni sono quindi attualmente in vigore fino al momento in cui la Commissione Europea non esprimerà il suo parere favorevole definitivo in merito all’intero Titolo X del Codice del Terzo Settore.
Riforma ETS periodo transitorio: cosa è già obbligatorio e cosa no
Vi sono oltre alle sopracitate, alcune norme di carattere sostanziale come ad esempio quanto stabilito nell’art. 32 e 35 del codice del terzo settore, che sono da considerarsi immediatamente applicabili, in quanto si rendono necessarie al fine di poter adeguare le nuove organizzazioni no profit ai dettami imposti dalla riforma.
Un esempio palese è quello relativo alla determinazione dell’eventuale obbligo di nomina di un organo di controllo o di un revisore, per la cui valutazione il Ministero del Lavoro ha già chiarito nella nota ministeriale n.12604 del 29.12.2017, che si dovrà prendere come riferimento i periodi d’imposta 2018 e 2019, affermando quindi che anche gli artt. 30 e 31 sono immediatamente applicabili a partire dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2017.
Per quanto riguarda invece la redazione dei documenti contabili sulla base ai commi 1 e 2 dell’articolo 13, nonostante l’attuale mancanza della modulistica dedicata, la quale sarà successivamente definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, gli enti non saranno esonerati da tale adempimento, dovendo quindi loro stessi predisporre tale documentazione seguendo i dettami generali della contabilità, con riferimento alle norme contenute nei commi citati.
L’applicazione inoltre della norma di cui all’articolo 14,comma 2, riguardante l’obbligo di pubblicazione annuale sul proprio sito internet degli emolumenti, compensi o corrispettivi, a qualsiasi titolo attribuiti dagli enti del Terzo settore ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti ed ai propri associati, “non è in alcun modo condizionata dall’operatività del registro unico nazionale: essa, peraltro, in considerazione del riferimento temporale annuale ivi contenuto, dovrà cominciare a trovare attuazione a partire dal 1 gennaio 2019, con riferimento alle attribuzioni disposte nel 2018, cioè nel primo anno successivo all’entrata in vigore della norma in esame”.
Le disposizioni che entreranno in vigore dopo il RUNTS
Uno dei passi più importanti da compiere per le associazioni intenzionate ad entrare a far parte del nuovo codice del terzo settore sarà quello legato all’adeguamento degli statuti, e per tale adempimento il legislatore ha previsto un discreto lasso di tempo, durante il quale molte delle disposizioni contenute nel d.lgs 117/2017 non avrebbero suscitato alcun effetto. L’art. 101 del codice del terzo settore al comma 2 assegna infatti un termine di 18 mesi alle associazioni per adeguarsi alle nuove normative che poi è stato successivamente prolungato fino al 31 ottobre scorso, data che tutti sappiamo essere una mera scadenza della possibilità data agli enti di utilizzare un modalità semplificata.
Il Registro Unico e i suoi uffici territoriali e nazionali avranno un ruolo chiave nella gestione del nuovo mondo del terzo settore, per questo molte disposizioni non sono ancora ad oggi attuabili, e resteranno in sospeso fino alla sua effettiva costituzione.
Si rende quindi evidente sottolineare che articoli come il 48 del d.lgs 117/2017 afferente agli obblighi di pubblicazione sul registro degli atti e degli elementi informativi o ancora, l’articolo 14 il quale prevede per gli enti del Terzo settore di maggiori dimensioni l’obbligo di adottare il bilancio sociale, non sono attualmente applicabili e le disposizioni in esso contenute non hanno carattere obbligatorio.
“La qualificazione giuridica di ente del Terzo settore, discende, dall’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore (articolo 4, comma 1 del codice), l’acronimo ETS, anche se previsto nella denominazione sociale, non sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico”. Questo quanto specificato dal Ministero del Lavoro, in tema di ONLUS.
Una delle tematiche infatti forse più importanti tra quelle legate alla costituzione del registro è proprio la decadenza della qualifica fiscale e il futuro delle ONLUS, in quanto le organizzazioni così denominate non potranno, fino alla costituzione del registro utilizzare la nomenclatura tipica del nuovo codice del terzo settore, e fino all’approvazione dei nuovi regimi fiscali da parte della commissione europea continueranno ad applicarsi le norme del D.Lgs 460/1997.
Difatti la normativa sulle ONLUS sarà definitivamente abrogata a decorrere dal periodo di imposta successivo al parere favorevole della Commissione Europea sulle norme fiscali introdotte dal Codice del Terzo Settore e dal periodo di imposta successivo all’operatività del RUNTS.
Questa è una panoramica sullo stato di avanzamento della riforma del terzo settore, pensato al fine di poter dissipare alcuni dubbi ragionevolmente nati tra gli utilizzatori a causa della farraginosa composizione della normativa stessa.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Riforma ETS periodo transitorio: cosa è già obbligatorio e cosa no