Imprese sociali e deducibilità delle erogazioni liberali, l'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 593 del 28 dicembre 2022 ha delineato le modalità e i requisiti necessari per usufruirne
L’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 593/2022 sottoposta da un Consorzio ha chiarito le modalità con le quali è possibile, per le imprese sociali, fruire della deduzione delle erogazioni liberali.
In questa fase di transizione della riforma del terzo settore e di adattamento degli enti alle nuove forme giuridiche previste dal codice del terzo settore sono molto diffusi i dubbi che riguardano la possibilità di fruire di regimi fiscali e agevolazioni che ante riforma erano destinate a specifiche categorie di enti che ad oggi stanno subendo profondi cambiamenti e che quindi hanno bisogno di chiedere conferme in merito alla sussistenza di tali benefici.
Imprese sociali e deducibilità delle erogazioni liberali: un caso pratico
Il Consorzio istante si è definito all’interno dell’interpello delineando le seguenti caratteristiche:
- trattasi di consorzio costituito ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge regionale;
- avente finalità di interesse generale come interventi e servizi per il miglioramento dell’ambiente;
- avente la qualifica di impresa sociale senza scopo di lucro ai sensi dell’art. 2 del d.lgs 112/2017;
- i soci del Consorzio sono soggetti non imprenditori, anche se lo statuto prevede tale possibilità oltre che soggetti soci in forma di società;
- non è considerato consorzio con attività esterna;
- risulta iscritto alla sezione speciale della Camera di Commercio.
Sulla base delle caratteristiche sopra esposte il Consorzio istante fornisce all’Agenzia delle Entrate la propria interpretazione, secondo la quale le liberalità ad esso concesse dovrebbero poter beneficiare della deducibilità dal reddito netto del soggetto erogante, in quanto trattasi di impresa sociale costituita in forma di consorzio e non di società.
Deducibilità delle erogazioni liberali per le imprese sociali: il parere dell’AdE
L’Agenzia delle Entrate al fine di analizzare la casistica sopra esposta e fornire un parere acritico e parametrato sulle informazioni fornite dall’ente istante ha citato gli articoli 4 comma 1 del codice del terzo settore, secondo il quale
“sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore”
integrandolo poi con quanto previsto dall’art. 83 ove il legislatore dispone delle modalità di fruizione delle deduzioni dal reddito in caso di erogazione di liberalità.
Difatti l’art. 83 del d.lgs 117/2017 al comma 1 prevede che “dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore di cui all’articolo 82, comma 1, per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 30.000 euro", aggiungendo poi al comma 2 del medesimo articolo che "le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore, da persone fisiche, enti e società sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato”.
L’art. 83 si applica a tutti gli enti iscritti al RUNTS ai sensi dell’art. 82 del d.lgs 117/2017.
Infine l’Agenzia delle Entrate ripercorre i requisiti che qualificano un’impresa sociale e le caratteristiche che un ente deve possedere al fine di poter essere così classificato.
Dato che in base all’art. 11 comma 3 del codice del terzo settore “per le imprese sociali, l’iscrizione nell’apposita sezione del registro delle imprese soddisfa il requisito dell’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore”, l’istante sembra avere tutte le caratteristiche al fine di poter essere considerata idonea alla fruizione di tale agevolazione.
In conclusione l’AdE specifica infatti che “nel presupposto che i requisiti per la qualifica di impresa sociale siano soddisfatti” il consorzio istante rientra tra i beneficiari di quanto previsto dall’art. 83 del d.lgs 117/2017.
Nel caso in cui quindi l’impresa sociale sia stata riconosciuta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in base a quanto previsto dal d.lgs 112/2017 e non sia costituita sotto forma di società potrà beneficiare di quanto previsto dall’art. 83.
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