L'ente filantropico è un ente del terzo settore il quale può costituirsi assumendo particolari forme giuridiche al fine di perseguire gli obiettivi sociali e gli interessi della collettività.
Gli enti del terzo settore perseguono finalità di pubblico interesse, promuovendo la socialità, il mutualismo, il sostentamento delle categorie più fragili della società.
Tali azioni possono essere compiute in diverse modalità, ed avvalendosi di differenti configurazioni, tra di esse troviamo anche quella dell’ente filantropico.
Il codice del terzo settore prevede diverse tipologie di enti tra quelli che possono, in ottemperanza alla nuova normativa, perseguire finalità di pubblico interesse svolgendo le attività previste all’interno dello stesso.
Ente filantropico: definizione
L’art. 37 del d.lgs. 117/2017 definisce l’ente filantropico come “ente del Terzo settore costituito in forma di associazione riconosciuta o di fondazione al fine di erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale”.
Da tale assunto si desume che l’ente filantropico può essere costituito nelle seguenti forme:
- associazione riconosciuta, per la quale si intende un’associazione che abbia richiesto ed ottenuto la personalità giuridica;
- fondazione.
La finalità dell’ente filantropico risiede inoltre nell’erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di categorie svantaggiate oltre che alla persecuzione di attività di interesse generale.
Le attività di interesse generale sono quelle rientranti nell’elenco predisposto dal legislatore all’art. 5 del d.lgs 117/2017 e dovranno essere preventivamente indicate all’interno dello statuto dell’ente al momento della sua costituzione.
L’art. 37 del CTS al comma 2 richiama inoltre una formalità che, seppur a prima vista potrebbe sembrare banale, è in realtà fondamentale per la corretta configurazione dell’ente, “la denominazione sociale dovrà infatti contenere l’indicazione di ente filantropico. L’indicazione di ente filantropico, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dagli enti filantropici”.
Ente filantropico: particolarità e caratteristiche
L’ente filantropico non può quindi costituirsi come semplice associazione non riconosciuta, ed inoltre tra le fondazioni sono da escludere quelle di origine bancaria.
Essendo un ente del terzo settore anch’esso sarà soggetto ad iscrizione presso il RUNTS non appena esso sarà effettivamente entrato in vigore.
L’iscrizione dovrà essere fatta all’interno dell’apposita sezione dedicata agli enti filantropici.
Tale adempimento sarà necessario e obbligatorio, in quanto qualsiasi ente del terzo settore per essere così denominato e usufruire dei vantaggi riservati dal legislatore deve assolutamente procedere con l’iscrizione al registro unico del terzo settore.
L’art. 38 del d.lgs 117/2017 prevede inoltre che “gli enti filantropici traggono le risorse economiche necessarie allo svolgimento della propria attività principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi”.
Le entrate di un ente filantropico sono sostanzialmente quelle proprie di qualsiasi ente del terzo settore, prettamente di natura istituzionale o comunque non commerciale.
Le attività definibili come non commerciali per un ente filantropico sono difatti previste dagli articoli 84 e 79 del codice del terzo settore.
Il comma 2 dell’art. 38 del d.lgs 117/2017 prevede inoltre che “gli atti costitutivi degli enti filantropici indicano i principi ai quali essi devono attenersi in merito alla gestione del patrimonio, alla raccolta di fondi e risorse in genere, alla destinazione, alle modalità di erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale”.
Fondamentale è quindi per l’ente filantropico aver ben chiari i suoi obiettivi e i principi secondo i quali esso potrà approvvigionarsi delle risorse necessarie per la realizzazione degli stessi oltre che alle modalità di gestione delle risorse ottenute.
Una delle particolarità che caratterizza gli enti filantropici risiede invece nel fatto che per essi il legislatore ha previsto l’obbligo di redazione del bilancio sociale.
L’art. 39 del d.lgs 117/2017 espone difatti che “il bilancio sociale degli enti filantropici deve contenere l’elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell’esercizio, con l’indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche” e dovrà essere predisposto a prescindere dall’ammontare dei ricavi conseguiti dall’ente, e dovrà inoltre pubblicare tale documento sul proprio sito internet.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Ente filantropico: definizione e caratteristiche