L'obbligo di devoluzione del patrimonio è previsto dal legislatore per le associazioni in fase di scioglimento o in particolari casi per le ONLUS che perdono la loro qualifica fiscale. Tale aspetto merita quindi uno specifico approfondimento, in modo da chiarire le modalità in cui esso avviene e la sua entità.
Il passaggio delle associazioni e delle stesse ONLUS al RUNTS non comporta ipotesi di scioglimento, ma come abbiamo più volte visto non tutti gli enti si sono pronunciati in favore della migrazione al nuovo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e molti di essi sono ancora in balia degli eventi in attesa di maggiori certezze che tardano ad arrivare.
In questa sede andremo a ripercorrere i passi previsti dal legislatore nell’ipotesi in cui una ONLUS perda la qualifica fiscale senza però procedere con lo scioglimento, mantenendo attiva la sua struttura come un ente non commerciale di tipo associativo.
La devoluzione del patrimonio sarà quindi completa in caso di scioglimento dell’ente ma in caso di perdita di qualifica di ONLUS sarà parziale, limitato alla parte incrementale di tale ammontare, che necessiterà quindi di apposita valutazione.
Devoluzione del patrimonio incrementale ONLUS
Una ONLUS che non vorrà adeguarsi al nuovo codice del terzo settore ed iscriversi al RUNTS entro il termine ultimo perderà la sua qualifica fiscale e dovrà ulteriormente compiere una decisione, quella di procedere con lo scioglimento o continuare comunque con la propria attività.
La circolare 59/E del 31 ottobre 2007 dell’Agenzia delle entrate afferma che “nell’ipotesi in cui l’ente, pur perdendo la qualifica di Onlus, non intenda sciogliersi, ma voglia continuare ad operare come ente privo della medesima qualifica, lo stesso è tenuto a devolvere il patrimonio, secondo i criteri indicati dall’art. 10, comma 1, lett. f, del D.lgs. 460/97, limitatamente all’incremento patrimoniale realizzato nei periodi di imposta in cui l’ente aveva fruito della qualifica di Onlus”.
Dato che il termine ultimo entro il quale le ONLUS potranno presentare domanda di iscrizione al RUNTS coinciderà con il momento a partire dal quale la qualifica fiscale di ONLUS sarà effettivamente abrogata, è chiaro desumere che le ONLUS che non si iscriveranno al Registro perderanno tale qualifica rientrando nella casistica prevista dalla circolare sopra esposta.
Se esse decideranno di sciogliere l’ente dovranno devolvere l’intero patrimonio previo vaglio del Ministero, in quanto l’anagrafe delle onlus non sarà più operativa, mentre chi deciderà di continuare la propria attività dovrà seguire specifici passaggi che ripercorriamo.
Patrimonio sociale incrementale: determinazione del vincolo devolutivo
Il vincolo devolutivo sarà applicato quindi alla sola parte che si è accresciuta grazie ai benefici derivanti qualifica ormai persa, e non anche in forza di altri fattori esterni a detta fattispecie. Per determinare l’importo oggetto di devoluzione sarà necessaria una valutazione comparativa del patrimonio nei due distinti momenti relativi alla:
- acquisizione della qualifica di Onlus;
- perdita di tale qualifica.
L’ente dovrà quindi redigere ai sensi dell’art. 20-bis, comma 1, lett. a, del D.P.R. 600/73 due documenti attestanti la situazione patrimoniale, economica e finanziaria, fotografando due momenti distinti:
- il momento immediatamente anteriore all’assunzione della qualifica di Onlus;
- ed il momento immediatamente successivo alla perdita della suddetta qualifica.
La compresenza di questi due rendiconti è necessaria al fine di poter compiere una comparazione analitica.
L’Agenzia per le Onlus con la delibera n. 128 del 7 maggio 2008 si era però dichiarata incerta sull’effettiva completezza documentale del confronto fatto attraverso lo stato patrimoniale come sopra specificato, paventando che non sia sufficiente ad individuare l’incremento di patrimonio che deve soggiacere al vincolo devolutivo.
Il parere negativo espresso dall’Agenzia delle Onlus era dato dal fatto che tale confronto consisteva in una mera differenza aritmetica, mentre al fine di ottenere un quadro preciso era necessario determinare l’impatto che il regime fiscale agevolato di cui l’ente ha usufruito, ha avuto sull’incremento del patrimonio.
All’interno della stessa circolare troviamo esempi pratici e specifiche da perseguire nel caso in cui si renda necessario calcolare l’incremento patrimoniale della ONLUS.
“Nell’ipotesi di un immobile di proprietà dell’ente anteriormente all’assunzione della qualifica di Onlus, il cui valore di mercato si sia incrementato nel corso degli anni e che, al momento della perdita della qualifica, risulti iscritto nello stato patrimoniale ad un valore superiore, l’incremento di valore, non avendo alcun legame con il regime fiscale agevolato di cui l’ente ha fruito, non dovrà essere soggetto a devoluzione”.
Vi sono molti altri esempi ma degno di menzione è sicuramente anche il seguente: “nell’ipotesi in cui un ente possieda, ante qualifica Onlus, una partecipazione azionaria od un immobile che sia successivamente ceduto realizzando una plusvalenza sul valore iniziale, è evidente che l’incremento conseguito sarà parte del patrimonio preesistente e non sarà soggetto all’obbligo di devoluzione, in quanto non derivante dal regime agevolato di cui l’ente ha fruito”.
Dato che l’Anagrafe delle ONLUS cesserà di esistere il 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui la commissione europea approverà la nuova normativa fiscale per gli ETS, mentre le ONLUS potranno decidere di iscriversi al RUNTS fino al 31 marzo del medesimo anno, dovranno rivolgersi al Ministero per ottenere il parere in merito alla devoluzione del patrimonio.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Devoluzione del patrimonio: il mancato adeguamento al terzo settore