Il codice del terzo settore ha previsto norme specifiche per le Fondazioni che intendono iscriversi al RUNTS, più complesse e tendenti verso le normative che il codice civile ha da sempre previsto per le società.
Il legislatore attraverso il nuovo codice del terzo settore ha previsto nuove norme più complesse ed astringenti in merito a governance e controllo per le Fondazioni che decidono di iscriversi al RUNTS, creando per loro un apparato più simile a quello già previsto per le società, maggiormente omogeneo ed in linea con quanto ha sempre voluto il Consiglio di Stato.
Come abbiamo già segnalato in precedenti approfondimenti, anche per le Fondazioni, come per altri enti non è obbligatorio il passaggio al terzo settore, e in alcuni casi non è addirittura possibile.
Vale la pena soffermarsi sulle principali analogie e differenze che vi sono in merito all’amministrazione e controllo delle Fondazioni facenti parte del terzo settore e di quelle invece che ne risultano escluse.
La Governance nelle Fondazioni ETS
L’art. 26 del d.lgs 117/2017 prevede la nomina degli amministratori per gli enti del terzo settore, siano essi associazioni riconosciute o meno, disciplinando inoltre i relativi profili di responsabilità.
Al comma 3 del citato articolo si effettua un rimando all’art. 2382 del codice civile, con la specifica previsione che “l’atto costitutivo o lo statuto possono subordinare l’assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore”.
Questo è sicuramente un fatto di grande importanza, in quanto il legislatore con tale previsione rende la responsabilità degli amministratori operanti nel terzo settore pari a quella di coloro che esercitano medesime cariche all’interno di enti di natura commerciale.
L’art. 28 del d.lgs 117/2017 riporta diversi riferimenti alle norme previste dal codice civile, nello specifico “gli amministratori, i direttori generali (...) rispondono nei confronti dell’ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell’articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili”.
Questo assunto pone le basi per un’importate stravolgimento nella percezione della governance e dei profili di responsabilità richiesti agli organi di amministrazione degli enti del terzo settore.
Si tratta infatti di responsabilità nei confronti:
- dell’ente come previsto dall’art. 2392 del cc;
- dei creditori come previsto dall’art. 2394 del cc;
Oltre a quanto previsto per l’azione di responsabilità limitatamente nel caso si dovessero verificare procedure concorsuali.
L’Organo di gestione di un ETS dovrà quindi rispettare i requisiti per poter essere eletto tale e i profili di responsabilità richiesti dalla norma.
Resta importante sottolineare inoltre la rinnovata attenzione del legislatore sul patrimonio minimo previsto per le Fondazioni, e la contestuale previsione per la sua immediata ricostruzione nel caso in cui esso scenda al di sotto del 1/3 del minimo previsto, così come già dettato per le società.
La responsabilità per il suo eventuale non tempestivo ripianamento cade sugli amministratori, questo è chiaro, anche se ad oggi il CTS non prevede un’eventuale sanzione, neppure disciplinare da poter applicare in caso di inottemperanza dell’organo di gestione su tale fattispecie.
Le normative prima citate valgono però solo per le Fondazioni ETS, coloro che per scelta è imposizione normativa non possono iscriversi al RUNTS non devono quindi seguire tali disposizioni.
L’organo di controllo e di revisione: fondazioni ETS
Un’altra variazione importante apportata dal d.lgs 117/2017 per le Fondazioni ETS riguarda le previsioni relative all’organo di controllo.
L’attività di controllo nelle Fondazioni non ETS è dominata da previsioni differenti, quali la possibilità di non nominare un organo di controllo se non in determinate condizioni, quali:
- le fondazioni bancarie sono obbligate alla nomina dell’Organo di controllo;
- le fondazioni liriche di cui al d.lgs 367/1996 sono obbligate alla nomina dell’Organo di controllo;
- le ONLUS che per 2 anni consecutivi raggiungono proventi superiori a euro 1.032.913,80 sono obbligate alla nomina dell’Organo di controllo.
Tutte le altre fondazioni non ETS non hanno nessun tipo di obbligo relativamente alla nomina di un organo di controllo.
Le Fondazioni ETS secondo quanto previsto dal comma 1 dell’art. 30 del d.lgs 117/2017 hanno sempre l’obbligo di nominare un organo di controllo, anche di tipo monocratico.
Inoltre a tale obbligo si aggiunge quello di nominare anche un revisore legale dei conti nel momento in cui per due esercizi consecutivi superino almeno due dei limiti qui sotto riportati, così come previsto dall’art. 31 del d.lgs 117/2017:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: euro 1.100.000,00;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: euro 2.200.000,00;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 unità.
Per quanto riguarda i requisiti e i profili di responsabilità che il legislatore ha previsto per il revisore e l’organo di controllo delle fondazioni ETS si fa sempre riferimento all’art. 28 del CTS, il quale impone agli stessi di rispettare quanto già previsto dal codice civile per le società.
Le Fondazioni che non sono ETS e non sono di origine bancaria o non sono ONLUS non devono invece seguire le norme sopra esposte e non hanno quindi particolari obblighi di natura amministrativa o di controllo e tanto meno contabili.
Le Fondazioni ETS dovranno invece seguire anche le obbligazioni contabili previste dall’art. 13 del d.lgs 117/2017 per quanto attinente alla redazione del bilancio e dei documenti ad esso collegati.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Governance e responsabilità: amministrazione e controllo nelle Fondazioni ETS