Fondazione, conviene il passaggio al RUNTS e diventare quindi ETS? Nel processo decisionale che le diverse tipologie di enti facenti parte del mondo no profit devono attraversare sono molti gli aspetti da dover analizzare, di tipo economico-sociale e fiscale. Facciamo il punto su vantaggi e svantaggi.
Le Fondazioni, così come le altre tipologie di enti operanti nel settore no profit, devono ben considerare tutti i vantaggi e gli svantaggi che il passaggio al terzo settore potrebbe loro portare, in modo da scegliere la strada migliore da implementare al fine di poter raggiungere gli obiettivi sociali che stanno alla base della loro costituzione.
Come abbiamo accennato in ulteriori approfondimenti, anche per le Fondazioni non esiste alcun tipo di obbligo relativamente al passaggio al terzo settore e all’acquisizione della qualifica di ETS.
È bene però elencare quali potrebbero essere i vantaggi legati a tale trasmigrazione e sotto quali vesti potrebbe essa avvenire.
Chiaramente non si parla di meri vantaggi fiscali, ma di aspetti positivi che abbracciano anche agevolazioni di tipo economico-sociale, pur sempre accompagnati da un aggravio di responsabilità ed adempimenti che il management dovrà implementare al fine di garantire un’efficiente governance dell’ente.
Fondazione ETS: le agevolazioni fiscali
Le Fondazioni che decidono di adeguarsi alle norme previste dal d.lgs 117/2017 ed acquisire la qualifica di ETS, possono accedere a numerose agevolazioni fiscali, oltre ad usufruire della contribuzione sociale prevista dal legislatore, quali ad esempio il “cinque per mille”.
Il Codice del Terzo Settore agli artt. 82 ed 83 compie un esauriente elenco delle agevolazioni fiscali a cui le Fondazioni potranno accedere nel momento in cui esse assumeranno la qualifica di ETS, sia in materia di imposte indirette e tributi locali, che per quanto riguarda le detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali, di seguito riproposte:
- non sono soggetti all’imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale i trasferimenti a titolo gratuito;
- agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione poste in essere da enti del Terzo settore, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa;
- le modifiche statutarie sono esenti dall’imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative;
- gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato sono esenti dall’imposta di registro;
- le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costituitivi di diritti reali immobiliari di godimento a favore di tutti gli enti del Terzo settore, incluse le imprese sociali, a condizione che i beni siano direttamente utilizzati, entro cinque anni dal trasferimento, in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell’oggetto sociale e che l’ente renda, contestualmente alla stipula dell’atto, apposita dichiarazione in tal senso;
- gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, sono esenti dall’imposta di bollo;
- gli immobili posseduti e utilizzati esclusivamente per lo svolgimento con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, sono esenti dall’imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili;
- l’imposta sugli intrattenimenti non è dovuta per le attività svolte dagli enti occasionalmente o in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- possibilità di ricevere erogazioni liberali che danno diritto a detrazioni o deduzioni fiscali per i donatori.
Oltre ai vantaggi sopra esposti è chiaro che vale la pena ricordare anche quanto previsto dagli artt. 71,72, 81, 77, 78 del d.lgs 117/2017, cioè la possibilità di accedere alle assegnazioni di immobili pubblici, ai fondi istituiti per il finanziamento delle attività di interesse generale, al social bonus, ai titoli di solidarietà e al social lending.
Chiaramente però il vantaggio più impattante su tutti è quello relativo al regime di tassazione che potrebbe interessare una Fondazione ETS rispetto ad una estranea al RUNTS.
L’art. 79 al comma 2 prevede infatti che le attività di interesse generale siano considerate come di natura non commerciale se «svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi».
Ma cosa ancor più rivoluzionaria, rispetto alle normative previgenti, è la quantificazione della soglia da non superare per non incorrere in problematiche dal punto di vista fiscale.
Il legislatore infatti specifica che si intende di natura commerciale quell’attività per cui i ricavi superano, per due anni consecutivi, di oltre il 5 per cento i relativi costi per ciascun periodo d’imposta.
La riforma quindi trasforma la teoria in pratica, fornendo parametri e numeri specifici al fine di poter consentire l’attività di controllo ex post delle strategie di management degli enti non commerciali.
Le Fondazioni su cui non influisce la riforma
Abbiamo sopra analizzato i vantaggi che possono portare una Fondazione ad iscriversi al RUNTS, nonostante tutti gli adempimenti di cui dovrà accollarsi e i numerosi profili di responsabilità a cui andrà incontro.
È opportuno però in questa sede specificare che per alcune tipologie di Fondazioni non vi sarà alcuna variazione rispetto al passaggio al terzo settore.
Scendiamo nell’approfondimento citando casi pratici:
- le Fondazioni che gestiscono meramente il proprio patrimonio immobiliare e al massimo percepiscono una rendita da tale attività, sono soggette a tassazione relativamente a quanto da loro dichiarato come «redditi da fabbricati», tale fattispecie non subirà quindi variazioni nel caso in cui dovessero decidere di entrare a far parte del nuovo registro;
- le Fondazioni di erogazione per lo svolgimento della loro attività beneficiano di rendite finanziarie e per lo più effettuano solo attività di tipo gratuito, anche in questo caso non vi saranno variazioni in caso di passaggio al RUNTS.
È ovvio che non vi saranno variazioni solo in merito ad un eventuale vantaggio di tipo fiscale.
È chiaro che se la Fondazione decidesse di non iscriversi al RUNTS non potrebbe beneficiare di tutte le agevolazioni previste dal legislatore ed elencate nel dettaglio nella parte principale del presente approfondimento.
Fondazioni ONLUS: caso particolare
Le ONLUS sono un caso molto controverso, qualsiasi forma esse assumano.
Difatti per loro il passaggio al RUNTS rappresenta l’unica possibilità per non dover effettuare la devoluzione del patrimonio incrementale, quello ciò stratificato negli anni grazie alla fruizione dei benefici fiscali portati dalla qualifica fiscale di organizzazione non lucrativa di utilità sociale.
Le Fondazioni ONLUS possono, come abbiamo più volte analizzato per le altre tipologie di associazioni, quindi compiere una scelta fra le seguenti alternative:
- sciogliere la Fondazione e devolvere il patrimonio;
- perseguire con la propria attività restando al di fuori del RUNTS e devolvendo il patrimonio incrementale;
- trasmigrare nel RUNTS e non perdere il patrimonio.
Nel caso in cui opti per la terza scelta dovrà però decidere in ultimo quale forma assumere.
Le vesti che può assumere una Fondazione ETS
La Fondazione che decide di trasmigrare all’interno del RUNTS ed acquisire quindi la qualifica di ETS non troverà una classificazione identica a quella iniziale, non vi è infatti un unico asset predisposto per tale figura, sarà quindi necessario condurre un’ulteriore analisi, al fine di poter ben comprendere quale delle vesti previste dal CTS è più idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali della Fondazione considerata.
Le uniche categorie da escludere, che non possono essere assunte da una fondazione sono quelle afferenti alle reti associative e alle società di mutuo soccorso.
La Fondazione che decide quindi di essere un ente del terzo settore può scegliere tra le seguenti opzioni:
- ente filantropico;
- impresa sociale;
- altri enti del terzo settore.
Assumendo la qualifica di impresa sociale, la Fondazione svolgerà la sua attività in modo commerciale, si tratta quindi di capire come si vuole continuare a condurre la gestione dell’ente considerato.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Fondazione ETS: regime fiscale, vantaggi e svantaggi