Marca da bollo da 2 o 16 euro: quando e come si paga

Giuseppe Guarasci - Imposte

La marca da bollo da 2 o da 16 euro si applica su documenti, fatture e ricevute fiscali. Quando si usa e quali sono le modalità di pagamento? Regole e istruzioni

Marca da bollo da 2 o 16 euro: quando e come si paga

Marca da bollo da 2 o da 16 euro: quali sono i casi in cui si applica ed è quindi dovuta?

Tecnicamente si tratta di un’imposta indiretta, che nel caso delle fatture è dovuta quando non è applicata l’IVA e nel rapporto tra cittadini e Pubblica Amministrazione deve essere versata per il rilascio di atti e documenti.

L’imposta di bollo, assolta in modo canonico attraverso la marca da bollo, viene applicata quindi a documenti, fatture e ricevute fiscali.

Negli ultimi tempi non ci sono state particolari novità per quanto riguarda gli importi dell’imposta del contrassegno che normalmente si acquista presso ricevitorie e tabaccai.

Negli anni però si è andati verso la digitalizzazione delle modalità di pagamento, anche per effetto dell’avvento dell’obbligo di fatturazione elettronica.

In questa guida ci soffermeremo sulle regole e sulle istruzioni da conoscere, rispondendo auna serie di interrogativi:

  • cos’è la marca da bollo?
  • quali sono gli importi?
  • quando si paga?
  • come si applica la marca o contrassegno che può essere acquistato presso ricevitorie o tabacchi?

Cos’è la marca da bollo

Dal punto di vista pratico, la marca da bollo è un contrassegno, simile a un francobollo, che si applica per adempiere all’obbligo di versamento dell’imposta dovuta su specifici atti e documenti.

Le marche da bollo più comuni sono quelle di un valore pari a 2 euro e a 16 euro e l’obbligo di acquisto riguarda numerosi casi: si va dal rilascio di documenti da parte della Pubblica Amministrazione fino agli adempimenti legati alla propria professione, come l’applicazione su fatture o ricevute fiscali.

Prima di vedere nel dettaglio quando si applica il bollo, è opportuno spiegare bene di cosa si tratta.

La marca da bollo è un’imposta che i contribuenti devono obbligatoriamente applicare in determinate situazioni. In generale, la marca da bollo con un valore da 2 euro o da 16 euro deve essere applicata su fatture o ricevute fiscali di importo non soggetto a IVA superiore a 77,47 euro, ai conti correnti bancari e postali, alle cambiali, ai contratti di locazione e ai documenti societari.

Solitamente è di due tipi:

  • la marca da bollo da 2 euro deve essere applicata su fatture e ricevute fiscali che superino l’importo precedentemente indicato;
  • la marca da bollo da 16 euro si applica agli atti delle pubbliche amministrazioni, documenti societari o notarili.

La legge n. 71/2013 ha stabilito un aumento degli importi dell’imposta di bollo, salita da 1,81 euro a 2 euro e da 14,62 euro a 16 euro.

Vediamo ora quali sono i casi specifici in cui si applica la marca imposta di bollo da 2 euro e quando quella da 16 euro, le regole e le sanzioni previste per chi non paga l’imposta di bollo.

Marca da bollo 2 euro o 16 euro, quando si usa?

La marca da bollo deve essere usata dai contribuenti per il pagamento dell’imposta di bollo. Si tratta di un’imposta indiretta che colpisce determinati consumi e si applica in misura fissa o proporzionale.

Le marche da bollo più comuni sono di due tagli:

  • 2 euro;
  • 16 euro.

Si applicano ai consumi stabiliti dal DPR 642/72 e i casi più frequenti che necessitano l’utilizzo della marca da bollo e il pagamento dell’imposta sono quelli relativi a fatture e ricevute fiscali esenti Iva, le cambiali, i contratti di locazione e tutti gli atti, i documenti, i registri delle società e gli atti della pubblica amministrazione.

Dove si compra la marca da bollo?

Per pagare l’imposta di bollo il metodo più semplice consiste nell’acquistare la marca da bollo dai rivenditori autorizzati, come il caso classico del tabaccaio, il quale potrà emettere il bollo dell’importo dovuto.

In ricevitoria sarà possibile richiedere l’emissione della marca da bollo dell’importo necessario.

Questo perché se è vero che normalmente si usano quelle da 2 o da 16 euro, vi sono casi in cui l’imposta varia in base allo specifico documento sul quale si applica, come ad esempio il bollo sulle cambiali.

L’imposta può anche essere versata in modalità telematica, nei casi di uso periodico delle marche da bollo, previa autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate.

Il versamento del bollo sulle fatture elettroniche

Il versamento dell’imposta di bollo si lega agli obblighi di fatturazione e nel corso degli ultimi anni, con l’avvio della fattura elettronica, è cambiata anche la modalità di pagamento.

Il calendario delle scadenze per il pagamento dell’imposta di bollo 2024 sulle fatture elettroniche è così strutturato:

Periodo di riferimento e importoScadenza versamento
Imposta di bollo I trimestre 2024 superiore a 5.000 euro Scadenza il 31 maggio
Imposta di bollo I trimestre 2024 inferiore a 5.000 euro Scadenza il 30 settembre
Imposta di bollo II trimestre 2024 Scadenza il 30 settembre
Imposta di bollo I e II trimestre 2024 inferiore a 5.000 euro Scadenza il 30 novembre (differita a lunedì 2 dicembre)
Imposta di bollo III trimestre 2024 Scadenza 30 novembre (differita a lunedì 2 dicembre)
Imposta di bollo IV trimestre 2024 Scadenza 28 febbraio 2025

Per gli importi sotto i 5.000 euro sono previste scadenze “mobili”:

  • se l’importo dovuto nel primo trimestre è inferiore a tale soglia, è possibile versarlo anche entro il secondo trimestre;
  • se l’importo dovuto nel primo e nel secondo trimestre è inferiore a tale soglia, è possibile versare la somma anche entro il terzo.

L’importo da pagare sarà riportato all’interno dell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate e l’imposta potrà essere versata mediante il servizio presente online, con addebito su conto corrente bancario o postale oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate.

Il pagamento del bollo per atti, documenti e registri emessi o utilizzati durante l’anno resta invece annuale e il versamento dovrà essere effettuato in un’unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Ma quali sono le differenze e quando si applica la marca da bollo da 2 euro e quando quella da 16 euro?

Marca da Bollo da 2 euro: quando si applica?

La marca da bollo da 2 euro è obbligatoria per le fatture o le ricevute fiscali emesse in forma cartacea o elettronica di importo superiore ai 77,47 euro non soggetto al pagamento dell’IVA.

La legge che disciplina l’imposta di bollo è il DPR 642/72 che stabilisce l’obbligo di applicare la marca da bollo da 2 euro per:

  • le fatture con importi esclusi IVA;
  • le fatture emesse dai contribuenti in regime di vantaggio, ovvero regime dei minimi;
  • le fatture fuori campo IVA, per mancanza del requisito oggettivo o soggettivo;
  • le fatture fuori campo IVA, per mancanza del requisito territoriale;
  • le fatture non imponibili, in quanto operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione, quali cessioni di navi, aeromobili, apparati motori o componenti destinati a navi e aeromobili e prestazioni di servizi destinati a questi ultimi;
  • le fatture non imponibili, per servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (fanno eccezione e quindi sono esenti da bollo, le fatture relative a servizi internazionali che siano diretti esclusivamente a realizzare l’esportazione di merci).

Al contrario, la marca da bollo da 2 euro non si applica quando:

  • l’IVA è esposta sul documento e la parte in esenzione non supera i 77,47 euro;
  • per le fatture relative a esportazioni di merci;
  • per le fatture relative a operazioni intracomunitarie;
  • per le fatture con IVA assolta all’origine, come nel caso della cessione di prodotti editoriali;
  • per le operazioni in reverse charge.

Con l’avvio dell’obbligo di fatturazione elettronica, in sostituzione dell’obbligo di applicare il contrassegno, è necessario selezionare l’apposita voce riportata sul software utilizzato per segnalare l’obbligo di versamento dell’imposta di bollo sul documento emesso.

Marca da bollo da 16 euro: quando si applica?

Quando si applica invece la marca da bollo 16 euro?

La legge prevede che la marca da bollo da 16 euro debba essere applicata nel caso di:

  • atti rogati o autenticati da un notaio o altro pubblico ufficiale;
  • le scritture private contenenti convenzioni anche unilaterali che regolino rapporti giuridici di qualsiasi specie;
  • istanze, memorie, ricorsi, dirette agli organi dell’amministrazione dello Stato e degli enti pubblici territoriali tendenti ad ottenere rilasci di certificati, cioè provvedimenti amministrativi.

Al contrario, non è necessario applicare la marca da bollo da 16 euro nei seguenti casi:

  • importo indicato sul documento è inferiore a 77,47 euro;
  • quote associative e contributi liberali/donazioni ad associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive;
  • l’importo è assoggettato all’IVA;
  • il documento è già assoggettato ad imposta di bollo o esente per legge.

Inoltre, la legge ha stabilito specifici casi di soggetti esenti dal pagamento dell’imposta di bollo.

Nello specifico, non devono applicare la marca da bollo:

  • le onlus iscritte all’apposita Anagrafe presso l’Agenzia delle Entrate;
  • le associazioni di volontariato iscritte al Registro regionale del Volontariato;
  • le federazioni sportive e Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.

Marca Bollo da 2 euro e da 16 euro: le sanzioni

Per chi non rispetta l’obbligo di applicare la marca da bollo di 2 euro o di 16 euro e di pagare quindi l’imposta è soggetto a sanzioni.

Si tratta di sanzioni amministrative pecuniarie, regolate dall’articolo 23 del DPR 633/1972 (Decreto IVA) che regolamenta appunto il pagamento del bollo.

La sanzione applicata è di importo pari a 1 a 5 volte l’imposta evasa e si applica per ogni singola fattura irregolare.

Per evitare di incorrere in sanzioni, è importante da sapere per i consumatori che l’applicazione della marca da bollo è di norma a carico di chi emette la fattura ma la legge stabilisce che la responsabilità della mancata applicazione e quindi del mancato pagamento dell’imposta è sia di chi emette che di chi riceve la fattura.

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