Quando è obbligatorio il bollo da 2 euro su fatture e ricevute? Vediamo quando si applica l'imposta di bollo da due euro e quali le sanzioni in caso di mancato pagamento.
Quando si applica il bollo da 2 euro? In alcuni casi su fatture e ricevute è obbligatorio il versamento dell’imposta di bollo e di seguito vedremo i casi in cui si paga.
Il bollo da 2 euro su fatture e ricevute fiscali si applica al fine di pagare l’imposta dovuta su operazioni per le quali non è addebitata l’IVA.
Viste le importanti novità relative proprio al pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, è utile fare un riepilogo di quando si paga e quali i casi di esenzione.
Non tutti sono obbligati a pagare l’imposta di bollo di importo variabile in base alla tipologia di documento. Per capire chi paga e quando si applica la marca da bollo su fatture e ricevute bisogna prendere come riferimento le regole previste dal DPR 642/72.
Sono soggetti all’imposta di bollo gli atti, i documenti e i registri indicati nella Tariffa allegata al decreto e, come anticipato, il bollo su fatture e ricevute è obbligatorio solo quando non è applicata l’Iva su una determinata operazione: le due imposte sono infatti tra loro alternative e l’unico caso in cui è chiesto il versamento di ambedue gli importi è per fatture miste.
Di seguito tutte le istruzioni su quando e come applicare la marca da bollo da 2 euro su fatture e ricevute fiscali.
Bollo 2 euro su fatture e ricevute: quando si applica?
Il bollo da 2 euro si applica su fatture e ricevute fiscali cartacee o elettroniche non soggette ad Iva e di importo superiore ai 77,47 euro.
In merito si segnala che a partire dal 1° gennaio 2019 sono in vigore le novità in merito al pagamento del bollo sulle fatture elettroniche: il versamento dell’imposta sarà virtuale e l’importo dovuto viene calcolato direttamente dall’Agenzia delle Entrate.
L’obbligo di apporre la marca da bollo sulle ricevute fiscali non riguarda tutte le operazioni effettuate.
Ecco quando si applica il bollo 2 euro secondo quanto previsto dal DPR 642/72:
- le fatture con importi esclusi Iva;
- le fatture emesse dai contribuenti in regime di vantaggio, ovvero regime dei minimi;
- le fatture fuori campo Iva, per mancanza del requisito oggettivo o soggettivo;
- le fatture fuori campo Iva, per mancanza del requisito territoriale;
- le fatture non imponibili, in quanto operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione, quali cessioni di navi, aeromobili, apparati motori o componenti destinati a navi e aeromobili e prestazioni di servizi destinati a questi ultimi;
- le fatture non imponibili, per servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (fanno eccezione e quindi sono esenti da bollo, le fatture relative a servizi internazionali che siano diretti esclusivamente a realizzare l’esportazione di merci).
Bollo due euro su fatture: quando non si applica
In considerazione delle regole sopra esposte, non sarà necessario applicare la marca da bollo da 2 euro quando la fattura o la ricevuta fiscale presentano contemporaneamente le seguenti caratteristiche:
- sono assoggettate al pagamento IVA;
- l’importo complessivo non soggetto ad IVA è inferiore a euro 77,47.
- per le fatture relative a esportazioni di merci;
- per le fatture relative a operazioni intracomunitarie;
- per le fatture con Iva assolta all’origine, come nel caso della cessione di prodotti editoriali;
- per le operazioni in reverse charge.
Per maggiori dettagli i lettori possono consultare la guida completa con le istruzioni su quando si applica la marca da bollo.
Bollo due euro su fatture: altre istruzioni
Il soggetto obbligato all’apposizione della marca da bollo è l’emittente della fattura e della ricevuta fiscale.
Attenzione però: nonostante sia indicato chi deve apporre la marca da bollo sul documento, la legge prevede che ad essere responsabili del pagamento dell’imposta di bollo siano tutte le parti che “sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con l’imposta di bollo”.
Pertanto, sebbene l’obbligo ricada sul soggetto che opera come parte attiva, anche il soggetto passivo potrà essere chiamato in causa e sottoposto a sanzioni in caso di mancato pagamento dell’imposta di bollo da 2 euro dovuta su fatture e ricevute fiscali.
Bollo due euro su fatture e ricevute: sanzioni in caso di omessa applicazione della marca
In caso di mancata applicazione della marca da bollo da 2 euro su fatture e ricevute, obbligo previsto ai fini del pagamento della relativa imposta di bollo, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista è di importo pari da 1 a 5 volte l’imposta evasa e si applica per ogni singola fattura irregolare.
Si ricorda inoltre che il soggetto che emette la fattura o la ricevuta dovrà aver cura di conservarne una copia e conservare e registrare in contabilità le ricevute di acquisto dei valori bollati relativi alle marche da bollo applicate.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Bollo due euro su fatture e ricevute