Il bollo sulle ricevute fiscali

Domenico Catalano - Imposte

Quando si applica il bollo sulle ricevute fiscali: normativa di riferimento e casi pratici

Il bollo sulle ricevute fiscali

L’applicazione della marca da bollo su ricevute fiscali è disciplinata dall’articolo 13 della Tariffa allegata al DPR n 642/72.

In linea generale, l’acquisto e pagamento del bollo da 2 euro sulle fatture è obbligatorio per i soggetti passivi (imprese e professionisti) che non addebitano l’IVA, come i titolari di partita IVA in regime forfettario.

Questo perché secondo quanto previsto dalla legge l’obbligo di versare l’imposta di bollo riguarda tutte quelle operazioni non assoggettate ad Iva, qualora di importo superiore a 77,47 euro.

Vediamo di seguito le regole da seguire per la corretta applicazione del bollo su ricevute fiscali e fatture, quando si applica, casi di esenzione e quali sono le sanzioni previste in caso di violazione.

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Bollo su ricevute fiscali: quando si applica?

L’articolo 13 della Tariffa allegata al DPR 642/72 stabilisce quali sono gli atti sia in forma cartacea che elettronica per i quali vige l’obbligo di applicare la marca da bollo da 2 euro:

  • fatture, note, conti e simili documenti recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi;
  • ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria.

L’obbligo di versare l’imposta di bollo riguarda fatture o ricevute fiscali per operazioni non soggette ad Iva, secondo quanto previsto dall’art. 6 della Tabella B allegata al DPR 642/72 e questo perché l’IVA e il bollo da 2 euro sono due imposte tra loro alternative.

Quando si paga l’imposta di bollo da 2 euro sulle ricevute fiscali e sulle fatture

L’applicazione della marca da bollo su fatture e ricevute vige per tutte le seguenti operazioni di importo superiore a 77,47 euro

  • le fatture con importi esclusi Iva;
  • le fatture emesse dai contribuenti in regime di vantaggio, ovvero regime dei minimi;
  • le fatture fuori campo Iva, per mancanza del requisito oggettivo o soggettivo;
  • le fatture fuori campo Iva, per mancanza del requisito territoriale;
  • le fatture non imponibili, in quanto operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione, quali cessioni di navi, aeromobili, apparati motori o componenti destinati a navi e aeromobili e prestazioni di servizi destinati a questi ultimi;
  • le fatture non imponibili, per servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (fanno eccezione e quindi sono esenti da bollo, le fatture relative a servizi internazionali che siano diretti esclusivamente a realizzare l’esportazione di merci).

Quando non si applica il bollo da 2 euro?

Dopo aver capito quando si applica il bollo sulle ricevute fiscali e sulle fatture, chiariamo quando, di conseguenza, non è necessario applicare la marca da bollo da 2 euro.

La regola generale è che sono esenti dall’applicazione del bollo le fatture e le ricevute riguardanti operazioni che siano:

  • soggette ad Iva;
  • di importo complessivo inferiore a 77,47 euro.

Più nel dettaglio, non si applica il bollo da 2 euro nei seguenti casi:

  • l’Iva è esposta sul documento e la parte in esenzione non supera i 77,47 euro;
  • per le fatture relative a esportazioni di merci;
  • per le fatture relative a operazioni intracomunitarie;
  • per le fatture con Iva assolta all’origine, come nel caso della cessione di prodotti editoriali;
  • per le operazioni in reverse charge.

Ricevute fiscali e fatture miste: quando si applica il bollo?

Cosa succede, invece, in caso di fatture e ricevute in cui sono presenti operazioni imponibili ai fini Iva e in parte esenti?

In questo caso, come chiarito con la risoluzione n. 98/E/01 dell’Agenzia delle Entrate, è necessario considerare l’importo dell’operazione non soggetta ad Iva: se superiore a 77,47 euro sarà necessario versare anche l’imposta di bollo.

Si tratta di quelle situazioni in cui fattura o ricevuta fiscale sono assoggettate sia ad Iva che ad imposta di bollo.

Invece, come specificato dall’art. 26 della Tabella allegato B del DPR n. 642/72 non è mai necessario versare l’imposta di bollo su “quietanze di stipendi, pensioni, paghe, assegni, premi, indennità e competenze di qualunque specie relative a rapporti di lavoro subordinato”.

Chi deve applicare e versare l’imposta di bollo

Dopo aver chiarito quando si applica la marca da bollo su ricevute fiscali e fatture, vediamo chi deve applicarla.

Secondo l’art. 1199 del Codice Civile è obbligato ad applicare il bollo da 2 euro il soggetto che emette il documento. Si parla infatti di obbligo di apporre la marca da bollo quando il documento viene spedito e consegnato.

Nonostante ciò, secondo quanto previsto dal DPR 642/1972, la responsabilità è in solido tra “tutte le parti che sottoscrivono, ricevuto, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con l’imposta di bollo”.

Quindi in caso di mancata apposizione del bollo su ricevute fiscali e fatture di importo superiore a 77,47 euro, salvo i casi di esenzione sopra elencati, la sanzione prevista verrà applicata ad ambedue le parti.

Bollo su ricevute fiscali e fatture: sanzioni e conservazione

In caso di mancata applicazione della marca da bollo da 2 euro su fatture e ricevute fiscali è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 25 del DPR 633/1972:

In caso di omesso, insufficiente o irregolare versamento dell’imposta di bollo dovuta, si applica la sanzione amministrativa, per ogni fattura irregolare, di un importo da 1 a 5 volte l’imposta evasa

Pertanto si consiglia di tenere bene a mente non soltanto le regole su quando si applica la marca da bollo sulle ricevute fiscali, ma anche su quali sono le regole riguardanti la conservazione dei documenti da esibire in caso di controlli fiscali.

Oltre a dover applicare la marca da bollo da 2 euro su ogni fattura o ricevuta fiscale originale consegnata al cliente, è necessario conservare e registrare in contabilità la ricevuta di acquisto dei valori bollati riferiti alle marche da bollo applicate.

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