Tassazione bitcoin per persone fisiche e società e regole per la rappresentazione in bilancio: analisi del trattamento fiscale delle criptovalute.
Bitcoin: quali sono le regole di tassazione applicabili alle persone fisiche e alle società e come devono essere rappresentate in bilancio le criptovalute?
Le domande ed i dubbi sul corretto trattamento fiscale dei bitcoin sono ancora oggi molti e di seguito forniremo un’analisi delle regole da seguire, alla luce dei chiarimenti forniti negli anni dall’Agenzia delle Entrate.
Le problematiche relative alla tassazione dei bitcoin sono diretta conseguenza della natura “fluida” delle criptovalute, valute virtuali archiviate e negoziate elettronicamente. Le posizioni dei Paesi europei sul trattamento fiscale delle valute digitali sono state per anni confuse e divergenti, fino al 2015, quando ad esprimersi è stata la Corte di Giustizia UE.
Le criptovalute sono state definite come “un tipo di moneta digitale, non regolamentate, emessa e controllata dai suoi sviluppatori ed accettata tra i membri di una comunità virtuali”.
I bitcoin sono stati definiti come una valuta virtuale a flusso bidirezionale, beni immateriali assimilabili al denaro.
In seguito alla pronuncia della Corte UE, l’Agenzia delle Entrate si è più volte espressa sulla tassazione dei bitcoin per persone fisiche e società, prima con la risoluzione n. 72/E del 2/9/2016 e poi con la risposta all’interpello n. 956-39/2018.
Tassazione bitcoin persone fisiche
Il corretto trattamento fiscale dei bitcoin detenuti da persone fisiche è stato esplicitato dall’Agenzia delle Entrate (Direzione Regionale Lombardia) con la risposta all’interpello n. 956-39/2018.
Alle criptovalute, compresi quindi i bitcoin, si applicano i principi che regolano le operazioni aventi ad oggetto valute tradizionali, compresa la normativa antiriciclaggio.
I bitcoin devono essere inseriti in dichiarazione dei redditi all’interno del quadro RW. In dichiarazione dei redditi, il contribuente dovrà indicare il controvalore in euro dei bitcoin detenuti al 31 dicembre secondo il tasso di cambio vigente a tale data, indicato sul sito del compratore.
In merito alla tassazione dei bitcoin detenuti dalle persone fisiche che agiscono fuori dall’attività d’impresa, le cessioni a pronti non danno origine a redditi imponibili. In sintesi, non sono dovute tasse sulle criptovalute.
L’unica eccezione è rappresentata dalle operazioni di natura speculativa, ovvero qualora la giacenza media relativa all’insieme dei wallet detenuti dal contribuente superi il controvalore di 51.645,69 euro per almeno 7 giorni lavorativi continui nell’anno. In tal caso gli utili conseguiti dovranno essere tassati al 26%.
Sugli importi detenuti in wallet non è dovuta l’IVAFE, applicabile esclusivamente su depositi, libretti e conti correnti bancari detenuti all’estero.
Appare tuttavia evidente che non bastano dei documenti di prassi per chiarire le regole da applicare. Considerando lo sviluppo delle valute digitali si rende necessario lo sviluppo di una normativa chiara.
Allo stato attuale quindi addentrarsi nella complessa materia della tassazione dei bitcoin e capirci qualcosa è davvero una scommessa, un po’ come giocare al casinò online.
Tassazione bitcoin per le società
Per le società e per le imprese in genere i bitcoin devono essere considerati a tutti gli effetti come una valuta estera, applicando quindi le stesse regole di tassazione previste nel caso di operazioni effettuate, ad esempio, in dollari.
Sono queste le indicazioni desumibili sulla base di quanto indicato nella risoluzione n. 72/E/2016 dell’Agenzia delle Entrate, che allineandosi all’interpretazione della Corte di Giustizia UE ha chiarito quindi che:
- le operazioni di acquisto e cessione di bitcoin in alternativa all’uso della moneta tradizionale sono considerate operazioni di cambio valuta e pertanto esenti IVA;
- i bitcoin che a fine esercizio sono nella disponibilità (a titolo di proprietà) della Società devono essere valutati secondo il cambio in vigore alla data di chiusura dell’esercizio e tale valutazione assume rilievo ai fini fiscali ai sensi dell’articolo 9 Tuir.
La rappresentazione dei bitcoin nel bilancio d’esercizio
L’uso dei bitcoin e di tutte le altre criptovalute, così come tutti gli strumenti finanziari, dovrà essere rappresentato in bilancio.
Allo stato attuale i principi contabili non contengono alcuna indicazione per le imprese, eccetto quanto prospettato dallo IAS 8, il quale prevede che “in assenza di un Principio o un’Interpretazione debba essere la direzione aziendale a sviluppare ed applicare un principio contabile” che sia in grado di fornire un’informativa che sia, tra le altre cose rilevante, attendibile, ed in grado di rappresentare fedelmente la situazione patrimoniale e finanziaria della società.
Secondo autorevoli esperti in materia, il bitcoin non può essere assimilato ad uno strumento finanziario puro e neppure ad un bene o ad una immobilizzazione immateriale da indicare alla voce B)I.7 dello Stato Patrimoniale.
L’unica soluzione percorribile è quindi considerarlo come un credito, seppure con le specifiche caratteristiche di una valuta informatica caratterizzata da un elevato tasso di volatilità e frutto di una funzione algoritmica.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Bitcoin: tassazione e rappresentazione in bilancio