Credito d’imposta ZES agricoltura: la percentuale per la fruizione

Francesco Rodorigo - Imposte

L'Agenzia delle Entrate ha determinato la percentuale per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti effettuati nella ZES unica da parte di imprese agricole, della pesca e del settore forestale

Credito d'imposta ZES agricoltura: la percentuale per la fruizione

Il nuovo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate indica la percentuale di fruizione del credito d’imposta per investimenti nella ZES unica.

In che misura le imprese del settore agricolo, forestale e della pesca possono beneficiare del credito d’imposta?

Le imprese interessate potranno usufruire del bonus richiesto in misura piena. Sarà necessario indicare nel modello F24 l’apposito codice tributo.

Credito d’imposta ZES agricoltura: la percentuale per la fruizione

Le imprese agricole e della pesca che entro il 17 gennaio hanno fatto domanda per il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica potranno beneficiare del bonus in misura piena.

Con il provvedimento n. 20152/2025 dell’Agenzia delle Entrate arriva infatti anche l’ultimo passaggio necessario per la fruizione dell’agevolazione. Nel documento pubblicato il 27 gennaio, infatti, è determinata la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile, pari al 100 per cento.

Le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, le imprese del settore forestale e quelle della pesca e dell’acquacoltura che dal 16 maggio al 15 novembre 2024 hanno investito nelle regioni della ZES unica, pertanto, possono beneficiare in misura piena dell’agevolazione.

Si tratta, ricordiamo, dell’agevolazione introdotta dall’articolo 16-bis del decreto Sud (n. 124/2023), il quale prevede il riconoscimento di un credito d’imposta a favore delle imprese che acquistano beni strumentali destinati a strutture produttive in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise e Abruzzo.

L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascuna impresa beneficiaria è dunque pari al credito risultante dall’ultima comunicazione valida presentata, moltiplicato per la percentuale individuata dall’Agenzia, appunto 100 per cento. Il risultato è troncato all’unità di euro.

I beneficiari possono visualizzare il credito d’imposta spettante, determinato con la modalità indicata, accedendo al proprio cassetto fiscale, disponibile dall’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.

Agenzia delle Entrate - Provvedimento n. 20152/2025
Determinazione della percentuale del credito d’imposta Zes Unica imprese agricole e pesca

Credito d’imposta ZES agricoltura: fruizione in compensazione tramite F24

Le imprese beneficiarie del credito d’imposta ZES agricoltura potranno fruire dell’agevolazione, presentando il modello F24 in modalità telematica.

Nella risoluzione n. 6/2025, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il nuovo codice tributo da utilizzare e ha fornito le istruzioni per la compilazione del modello F24.

Codice tributo Descrizione
7035 credito d’imposta investimenti Zes unica – imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale, della pesca e acquacoltura - articolo 16-bis, del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124

In fase di compilazione del modello F24 il codice tributo dovrà essere indicato nella sezione “Erario”:

  • nella colonna “importi a credito compensati”;
  • oppure, nell’eventualità in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Il campo “anno di riferimento” deve essere valorizzato con l’anno di sostenimento dei costi, nel formato “AAAA”.

Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 6 del 24 gennaio 2025
Codici tributo da inserire nel modello F24 per la compensazione del credito d’imposta per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura e del settore forestale che effettuano investimenti nella ZES Unica Sud.

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