Proroga imposte al 20 agosto 2021 con maggiorazione dello 0,40 per cento: il DPCM del 28 giugno solleva dubbi da parte di partite IVA e intermediari. Facciamo il punto della situazione, in attesa della possibile proroga lunga al 30 settembre.
Proroga imposte, è possibile effettuare il versamento entro il 20 agosto 2021 con la maggiorazione dello 0,40 per cento?
Il testo del DPCM firmato il 28 giugno 2021 che ha disposto la proroga del termine del versamento delle imposte da dichiarazioni fiscali al 20 luglio ha destato più di una perplessità tra contribuenti ed operatori professionali sulla sua effettiva portata.
Appare opportuno evidenziare che la proroga dei versamenti relativi alla dichiarazione dei redditi 2021 potrebbe essere ulteriormente estesa: in sede di conversione del decreto Sostegni bis si sta valutando il rinvio delle imposte al 30 settembre, sciogliendo così anche i nodi relativi al termine del 20 agosto.
In attesa di novità, facciamo il punto della situazione prevista attualmente.
Il riferimento è al termine del versamento con maggiorazione del 0,40 per cento che, secondo alcuni autori e professionisti della materia, non dovrebbe essere interessato dal differimento disposto dal DPCM del 28 giugno scorso.
Il dubbio sorge alla luce della mancata indicazione di tale possibilità all’interno del testo del decreto, diversamente da quanto avvenuto per le proroghe concesse negli anni passati.
Si rendono quindi necessari opportuni chiarimenti sugli effetti del rinvio al 20 luglio 2021.
A favore del “legame” tra termine prorogato e versamenti con maggiorazione dello 0,40 per cento si è espressa l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 128/E del 6 giugno 2007.
Ma a ben vedere è lo stesso testo del DPCM a prevedere la possibilità di differire il versamento al 20 agosto, previa maggiorazione.
Facciamo quindi il punto della situazione.
Proroga imposte 2021, dubbi sul DPCM: c’è il rinvio al 20 agosto con maggiorazione?
Il DPCM sulla proroga delle imposte sui redditi 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 30 giugno, rende ufficiale il rinvio dei versamenti per i soggetti ISA e i forfettari.
Saldo e primo acconto delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi 2021, IRAP e IVA potranno essere versati entro il 20 luglio senza maggiorazioni dai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, con ricavi e compensi non superiori al limite previsto per ciascun indice.
La proroga si applica anche ai soggetti che presentano cause di esclusione dagli ISA, comprese quelle previste in relazione all’emergenza Covid-19, ai forfettari nonché ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese che dichiarano i redditi per trasparenza, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR, e che rientrano nell’ambito delle attività soggette agli indici sintetici di affidabilità fiscale.
Il DPCM, al suo articolo 1 qui riportato, dispone come segue:
“1. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale … , tenuti entro il 30 giugno 2021 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e dell’imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2021 senza maggiorazione.”
Come sopra anticipato, il decreto che ufficializza la proroga di 20 giorni delle imposte sui redditi 2021 non menziona la possibilità di differire i versamenti al 20 agosto, ossia entro i 30 giorni successivi, con maggiorazione dello 0,40 per cento.
Ancorché il testo non espliciti, come avvenuto in diverse precedenti occasioni nel recente passato, il differimento del termine anche per il versamento con applicazione della maggiorazione del 0,40 per cento, già il solo titolo dell’articolo 1 qui riportato dovrebbe dissipare ogni dubbio riguardo l’effettiva volontà del Governo:
“Differimento per l’anno 2021 dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali”
Proroga imposte, differimento al 20 agosto 2021: a dissipare ogni dubbio è il testo del DPCM
L’articolo 17 del DPR 435 del 7 dicembre 2001 non è stato espressamente citato dal DPCM, ma è quello che fissa il termine ordinario del versamento al 30 giugno “differito” al 20 Luglio:
“1. Il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell’imposta regionale sulle attività produttive da parte delle persone fisiche, e delle società o associazioni di cui all’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è effettuato entro il 30 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione stessa …”
Chiara conseguenza di questa lettura è l’applicazione del successivo comma dello stesso articolo anche al nuovo termine differito:
“2. I versamenti di cui al comma 1 possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini ivi previsti, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.”
In ultimo, nelle premesse dello stesso DPCM vi è un altro eloquente richiamo:
“Visto l’art. 3-quater del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, riguardante i termini per gli adempimenti fiscali”
L’articolo richiamato, che riportiamo di seguito, fissa il termine al 20 agosto del qualsiasi adempimento in scadenza dal 1 al 20 dello stesso mese.
“Art. 3-quater. Termini per adempimenti fiscali
1. All’articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 11 è inserito il seguente: "11-bis. Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal 1 al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione.”
Che motivo vi sarebbe di richiamare un testo normativo che dispone su dei termini che, secondo alcune diverse letture, non sono stati interessati dal DPCM?
Da quanto esaminato la conclusione è che anche il termine del versamento con maggiorazione risulta interessato dal differimento posto in essere dal DPCM analizzato e, per effetto della combinazione delle norme sopra citate, il nuovo termine è il 20 agosto 2021.
Bisogna inoltre dar conto di un chiarimento già fornito in merito dall’Agenzia delle Entrate che, come evidenziato dal Sole24Ore, con la risoluzione n. 128/E/2007 lega proroga e differimento dei versamenti con maggiorazione.
- DPCM proroga imposte sui redditi 2021
- Differimento, per l’anno 2021, dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali, ai sensi
dell’articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 - Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 2021
Proroga imposte al 20 luglio 2021, versamenti con maggiorazione al 20 agosto: la posizione dell’Agenzia delle Entrate
Pur evidenziando che il caso analizzato nella risoluzione 128/2007 è relativo alla proroga “automatica” prevista per i versamenti che cadono in giorni festivi, appare utile analizzare la posizione presa dall’Agenzia delle Entrate.
L’articolo 17 del DPR n. 435/2001 dispone, al comma 1, che il versamento di saldo e acconto delle imposte relative alla dichiarazione dei redditi e dell’IRAP è effettuato entro il 30 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione.
Ai sensi del comma 2 i versamenti di cui sopra:
“possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini ivi previsti, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.”
Come si legge nel documento dell’Agenzia delle Entrate, la norma prevede che il termine di 30 giorni per il versamento con maggiorazione dello 0,40 per cento decorra dalla data prevista per effettuare il primo versamento.
“Pertanto, le eventuali proroghe del termine per il primo versamento - che si rendano necessarie perché lo stesso cade durante un giorno festivo - determinano lo spostamento in avanti del giorno da cui decorre il termine per il versamento con la maggiorazione, con conseguente proroga dello stesso.”
La risoluzione n. 128/2007 evidenzia quindi che la proroga della scadenza per il primo versamento trascina con sé anche la decorrenza dei 30 giorni per i pagamenti con maggiorazione dello 0,40 per cento.
Appare tuttavia fondamentale evidenziare che la risoluzione parla esplicitamente di proroghe necessarie per i versamenti che cadono durante giorni festivi.
Si rende quindi necessario un chiarimento ufficiale per dissipare i dubbi sorti circa la possibilità di differire il pagamento di saldo e acconto al 20 agosto previa maggiorazione.
L’eventuale ulteriore proroga al 30 settembre di cui si parla nelle ultime ore consentirebbe tuttavia di superare la questione, ma è necessario attendere per le dovute conferme.
- Agenzia delle Entrate - risoluzione n. 128/E del 6 giugno 2007
- Termini per effettuare il versamento del saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi e del primo acconto
Urge un concreto sfrondamento delle norme e una maggior chiarezza nella loro estensione
Una ultima riflessione sovviene spontanea.
Il disporre un elementare differimento di un termine ha visto interessare il richiamo e l’analisi di una miriade di norme.
Solo una più approfondita analisi di questa complessa combinazione, non di univoca interpretazione anche per gli addetti ai lavori, ha portato alla corretta chiave di lettura.
Palese è la necessità di un cambio di paradigma nella elaborazione dei testi normativi che devono essere chiari e di semplice interpretazione.
L’attesa Riforma Fiscale che sembra delinearsi non appare così incisiva sotto questo profilo.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Proroga imposte 2021, dubbi sul DPCM: c’è il rinvio al 20 agosto con maggiorazione?