Come recuperare l'imposta sostitutiva versata in eccesso, nel caso di rivalutazione e riallineamento? L'Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni relative alla misura del decreto Agosto: si deve compilare la dichiarazione integrativa e versare le rate rimanenti in forma ridotta dell'importo già corrisposto in eccesso
Come recuperare l’imposta sostitutiva versata per errore in eccesso nel caso di rivalutazione e riallineamento dei beni d’impresa?
Con la risposta all’interpello numero 344, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla misura prevista dal decreto Agosto del 2020.
Nel caso di un errore di calcolo si dovrà presentare una dichiarazione integrativa per il periodo d’imposta relativo alla rivalutazione dei beni d’impresa.
Nel caso in cui non siano state versate ancora tutte le rate, sarà prevista una riduzione dell’ammontare, da applicare in parti uguali per i versamenti rimanenti.
Rivalutazione e riallineamento beni d’impresa, il calcolo dell’imposta sostitutiva
L’Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni per il recupero dell’imposta sostitutiva versata in eccesso, nei casi di applicazione delle misure relative alla rivalutazione dei beni d’impresa.
I chiarimenti arrivano, su spunto dell’istante, con la risposta all’interpello numero 344 del 6 giugno 2023.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 344 del 6 giugno 2023
- Istruzioni per il recupero dell’imposta sostitutiva, di cui all’articolo 110, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.
Le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate riguardano il versamento in forma rateale dell’imposta sostitutiva, di cui all’articolo 110, c. 3, del decreto–legge 14 agosto 2020, n. 104, ovvero il decreto Agosto.
Il provvedimento prevedeva la possibilità di adeguamento dei valori fiscali ai maggiori valori dei beni relativi all’impresa, che risultano iscritti nel bilancio, ovvero il “riallineamento”.
Per l’affrancamento è prevista l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’IRAP e di eventuali addizionali.
Tale imposta, nella misura del 10 per cento, deve essere versata in un massimo di tre rate dello stesso importo.
La scadenza della prima rata è la stessa della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è eseguita la rivalutazione. Le altre scadenze sono entro i termini del versamento delle imposte dei periodi successivi.
Nel documento di prassi viene inoltre specificato quanto di seguito riportato:
“Ai fini del calcolo dell’imposta sostitutiva, con la circolare n. 6/E del 1° marzo 2022 è stato chiarito che la stessa va determinata assumendo come base imponibile l’importo della riserva da riallineamento al netto dell’imposta sostitutiva del 3 per cento versata in sede di riallineamento dei valori fiscali a quelli civilistici.”
La riserva da riallineamento, così come la riserva da rivalutazione, concorre a formare l’imponibile “al netto” dell’imposta sostitutiva versata. L’istante, invece, sostiene di aver indicato l’imposta “al lordo” dell’imposta sostitutiva versata.
Rivalutazione e riallineamento beni d’impresa, come recuperare l’imposta sostitutiva versata in eccesso?
Una volta appurato l’errore di calcolo nell’importo da versare a titolo di imposta sostitutiva, il soggetto può recuperare le somme seguendo le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate.
A fornire i chiarimenti era già stata, in precedenza, la risposta all’interpello numero 518 del 18 ottobre 2022.
Il soggetto può presentare una dichiarazione integrativa relativa al periodo d’imposta in cui è avvenuta la rivalutazione.
Tale dichiarazione non ha la finalità di modifica o revoca dell’esercizio dell’opzione ma esclusivamente della correzione dell’errore di compilazione del quadro RQ della dichiarazione dei redditi.
La finalità dell’adempimento è quella di legittimare la riduzione dell’ammontare dell’ultima rata (o delle rate ancora da versare).
Nel caso presentato dall’istante lo stesso può, infatti, versare la terza rata in forma ridotta dell’ammontare già corrisposto in eccesso.
La soluzione è già prevista nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate Prot. n. 370046/2022.
L’articolo 7, comma 5, prevede infatti quanto di seguito riportato:
“I soggetti che hanno provveduto al versamento parziale delle imposte sostitutive ai sensi del comma 6 dell’articolo 110 riducono in parte uguali i versamenti delle rate ancora dovute per effetto della revoca parziale esercitata, in misura corrispondente all’eventuale eccedenza già versata.”
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