Superbonus 110% anche per i non residenti, cessione e sconto le alternative alla detrazione

Rosy D’Elia - Imposte

Superbonus 110% anche per i non residenti, cessione e sconto in fattura le alternative alla detrazione suggerite dall'Agenzia delle Entrate in caso di mancanza di un'imposta lorda. Via libera e riepilogo delle regole da seguire nella risposta all'interpello numero 500 del 27 ottobre 2020.

Superbonus 110% anche per i non residenti, cessione e sconto le alternative alla detrazione

Superbonus 110% anche per i soggetti non residenti senza un’imposta lorda a cui applicare la detrazione: cessione del credito e sconto in fattura sono le alternative possibili. A fare il punto sulle regole da seguire è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 500 del 27 ottobre 2020.

Come di consueto, lo spunto per fare luce sull’accesso all’agevolazione introdotta dal Decreto Rilancio e sulle modalità di utilizzo arriva dall’analisi di un caso pratico. Protagonista è un contribuente iscritto all’AIRE, Anagrafe Italiani Residenti all’Estero, e proprietario di un immobile in Italia, dove non produce alcun reddito.

Superbonus 110% anche per i non residenti, cessione e sconto le alternative alla detrazione

La necessità di avere chiarimenti sulla possibilità di accedere al superbonus del 110% è legata al fatto che nel condominio dove è situato l’immobile di cui è proprietario saranno effettuati lavori per la coibentazione esterna e l’installazione della caldaia
condominiale
a condensazione ed eventualmente dei pannelli solari e fotovoltaici, nel rispetto dei requisiti richiesti dall’articolo 119 del Decreto Rilancio.

All’Agenzia delle Entrate si rivolge con una domanda diretta: anche un soggetto non residente, iscritto all’AIRE, che in Italia non produce reddito ha la possibilità di beneficiare del superbonus del 110%?

I chiarimenti arrivano con la risposta all’interpello numero 500 del 27 ottobre 2020:

“Ad un contribuente residente all’estero, proprietario di un immobile in Italia all’interno di un condominio quindi, titolare del relativo reddito fondiario, non è precluso l’accesso al Superbonus. In particolare, in mancanza di una imposta lorda sulla quale operare la detrazione del 110 per cento, potrà optare per la fruizione del Superbonus in una delle modalità alternative previste dall’articolo 121 del decreto Rilancio”.

Sconto sulle somme dovute fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, e cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione, sono le altre due strade percorribili.

Superbonus 110% anche per i non residenti senza un’imposta lorda a cui applicare la detrazione

Con la risposta all’interpello numero 500 del 27 ottobre 2020, l’Agenzia delle Entrate riepiloga anche alcune regole chiave per l’accesso all’agevolazione.

Il Superbonus spetta per il sostenimento delle spese relative ai cosiddetti interventi trainanti, finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici, e a quelli trainati, ovvero ulteriori interventi realizzati insieme ai primi.

In ogni caso, i lavori devono essere realizzati come segue:

  • su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati);
  • su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
  • su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno che si trovano all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati) o anche su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).

Nel rispetto dei requisiti richiesti per beneficiare del superbonus del 110% introdotto dal Decreto Rilancio possono accedere alla detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati.

A stabilirlo è la circolare n. 24/E del 2020 che, ai sensi dell’articolo 119, comma 1, lettera b) e comma 9 lettera b) del decreto Rilancio, individua come destinatari della maxi agevolazione le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni.

In questo quadro di regole, quindi, al singolo condomino anche se non residente spetta la detrazione per i lavori effettuati sulle parti comuni degli edifici, sulla base dei millesimi di proprietà o dei diversi criteri applicabili ai sensi degli articoli 1123 e seguenti del codice civile.

La stessa circolare chiamata in causa dall’Agenzia delle Entrate chiarisce anche un altro aspetto importante per i soggetti fiscalmente residenti all’estero che hanno intenzione di beneficiare del Superbonus del 110%:

“Trattandosi di una detrazione dall’imposta lorda, il Superbonus non può essere utilizzato dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva ovvero che non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta (come nel caso dei soggetti che rientrano nella cd. no tax area).

Tali soggetti, tuttavia, possono optare, ai sensi del citato articolo 121 del decreto Rilancio, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, delle modalità alternative di utilizzo ivi previste”.

Tutti i dettagli nel testo integrale della risposta all’interpello numero 500 del 27 ottobre 2020.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 500 del 27 ottobre 2020
Accesso al Superbonus previsto dall’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 da parte di un condomino fiscalmente non residente.

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