Rivalutazioni beni d'impresa e riallineamento: dall'Agenzia delle Entrate arrivano tutte le risposte sulle misure previste dal DL Agosto e Liquidità. I chiarimenti sono raccolti nella circolare numero 6/E del 1° marzo 2022: dall'inquadramento generale della normativa agli aspetti procedurali.

Rivalutazioni beni d’impresa e riallineamento: le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 6/E del 1° marzo 2022.
Si accendono i riflettori sull’applicazione degli articoli 110 del Decreto Agosto e 6 bis del Decreto Liquidità, che stabilisce disposizioni specifiche per i settori alberghiero e termale.
Arrivano 79 pagine di chiarimenti: dall’inquadramento generale della normativa agli aspetti procedurali.
In una carrellata di domande e risposte, sono organizzate le indicazioni operative da seguire per beneficiare delle misure previste dai due decreti emergenziali.
Il documento si articola in tre parti:
- La disciplina della rivalutazione e del riallineamento:
- Inquadramento generale;
- Ambito oggettivo;
- Riserva da rivalutazione/riallineamento;
- Riallineamento;
- La rivalutazione dei beni prevista per i settori alberghiero e termale:
- Inquadramento generale;
- Gli aspetti procedurali.
Rivalutazioni beni d’impresa e riallineamento: le istruzioni della circolare n. 6 del 2022 sul DL Agosto
Con la circolare n. 6/E del 1° marzo 2022, l’Agenzia delle Entrate illustra e chiarisce la disciplina della rivalutazione dei beni d’impresa e del riallineamento prevista dai Decreti Agosto e Liquidità, nel primo anno di emergenza Covid.
Tra le diverse misure emergenziali, il DL n. 104 del 2020 ha disciplinato anche la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio d’esercizio e allo stesso tempo ha previsto il riallineamento, ovvero la possibilità di riconoscere ai fini fiscali i maggiori valori iscritti nel bilancio relativo all’esercizio chiuso entro il 31 dicembre 2020.
Questa ultima opportunità è stata offerta anche a coloro che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali.
Come ricorda l’Agenzia delle Entrate, l’operazione può avere effetti sia solo sul piano civilistico che anche su quello fiscale. In questo ultimo caso è necessario procedere con il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP con l’aliquota del 3 per cento per i beni ammortizzabili e per i beni non ammortizzabili e pari al 10 per cento per l’affrancamento del saldo attivo della rivalutazione.
Il documento che fa luce sull’applicazione pratica della disciplina è stato elaborato dopo la consultazione pubblica che si è conclusa il 7 dicembre, finalizzata a raccogliere contributi e osservazioni di tutti i soggetti interessati.
Il testo, quindi, nasce proprio per sciogliere dubbi e fare luce su criticità operative. Con questo obiettivo, raccoglie anche i chiarimenti già forniti con le istanze agli interpelli e altri documenti di prassi, in risposta agli interrogativi dei contribuenti e degli addetti ai lavori.
La circolare fa luce su diversi potenziali oggetti della rivalutazione: dai diritti immateriali giuridicamente tutelati ma non iscritti in bilancio al diritto all’uso di spazi per l’esercizio di attività commerciale ottenuto gratuitamente.
Ma non si ferma solo a definire l’ambito oggettivo, fornisce istruzioni, ad esempio, anche sul perfezionamento dell’opzione per il riallineamento.
Rivalutazioni beni d’impresa settore alberghiero e termale: le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate sul DL Agosto
La carrellata di domande e risposte, poi, riguarda anche un’altra misura, questa volta settoriale, introdotta con il Decreto Liquidità all’inizio dell’emergenza Covid.
Il DL n. 23 dell’8 aprile 2020, all’articolo 6 bis, ha offerto ad alcuni soggetti, che operano nei settori alberghiero e termale e che non adottano i princìpi contabili internazionali nella redazione del bilancio, la possibilità di rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
In particolare le disposizioni riguardano:
- società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione, le società europee e le società cooperative europee residenti nel territorio dello Stato;
- enti pubblici e privati diversi dalle società, trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.
Come sottolinea la circolare, la rivalutazione in questione deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
- essere eseguita in uno o in entrambi i bilanci o rendiconti relativi ai due esercizi successivi a quello dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019;
- riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea;
- essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.
In questo caso non è dovuta alcuna imposta sostitutiva.
Tra i chiarimenti rilevanti forniti dal documento pubblicato il 1° marzo 2022, c’è sicuramente una precisazione che riguarda il perimetro di applicazione della rivalutazione dei beni d’impresa.
La misura è settoriale, ma anche i soggetti che operano in ambito alberghiero e termale in via non prevalente possono usufruirne per beni o porzioni di beni utilizzati per lo svolgimento delle attività che ricadono nei due settori interessati.
D’altronde, sottolinea l’Agenzia delle Entrate, la misura nasce per consentire di rivalutare gratuitamente i beni delle imprese che operano nei settori alberghiero e termale che, in ogni caso, risultano tra quelli maggiormente colpiti dalla crisi economica conseguente alla pandemia.
Tutti i dettagli sulla rivalutazione dei beni d’impresa e sul riallineamento sono contenute nel testo integrale della circolare numero 6/E del 1° marzo 2022.
- Agenzia delle Entrate - Circolare n. 6/E del 1° marzo 2022
- Chiarimenti in merito alle discipline della rivalutazione e del riallineamento di cui all’articolo 110 del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e della rivalutazione per i settori alberghiero e termale di cui all’articolo 6-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Rivalutazioni beni d’impresa e riallineamento: chiarimenti delle Entrate su DL Agosto e Liquidità