L'Agenzia delle Entrate aggiorna la denominazione del codice tributo da indicare nel modello F24 per beneficiare del bonus beni strumentali nuovi per gli investimenti a partire dal 2023. Le istruzioni nella risoluzione numero 45/E del 26 luglio 2023
Il bonus beni strumentali nuovi, introdotto dalla Legge di Bilancio 2021, ha subito diverse modifiche: l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato la denominazione del codice tributo per beneficiare dell’agevolazione nella sua ultima versione per gli investimenti a partire dal 2023.
Con la risoluzione numero 45/E del 26 luglio 2023, si riepilogano anche le istruzioni da seguire per compilare correttamente il modello F24.
Bonus beni strumentali nuovi, aggiornato il codice tributo da inserire nel modello F24
Il bonus beni strumentali nuovi è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2021: la Manovra dell’anno successivo, poi, ha esteso l’agevolazione anche agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023. In ultima battuta, sulla normativa è intervenuto anche il Decreto Sostegni ter.
Per i costi sostenuti a partire da quest’anno, il beneficio consiste in un credito d’imposta che può arrivare fino a un massimo del 20 per cento e può essere fruito in tre quote annuali in compensazione.
Bonus beni strumentali | Investimenti a partire dal 1° gennaio 2023 |
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20 per cento del costo | quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro |
10 per cento del costo | quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro |
5 per cento del costo | quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro |
Alla luce dell’evoluzione normativa, l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione numero 45/E del 26 luglio 2023 ha aggiornato la denominazione del codice tributo da utilizzare per utilizzare il bonus beni strumentali nuovi in compensazione.
Nel modello F24 deve essere indicata la sequenza di cifre 6936 che identifica il “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 - art. 1, commi 1056, 1057 e 1057-bis, legge n. 178/2020”.
Il codice tributo deve essere indicato nella sezione “Erario”, in particolare deve trovare spazio in corrispondenza delle somme indicate nella colonna:
- “importi a credito compensati”;
- “importi a debito versati”, nei casi in cui il contribuente debba procedere riversamento del credito, nella colonna.
Mentre per compilare correttamente il campo “anno di riferimento” bisogna far riferimento all’anno di entrata in funzione ovvero di interconnessione dei beni, nel formato per esteso, ad esempio 2023.
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