Rivalutazione dei beni di impresa prevista dal Decreto Agosto, via libera all'anticipazione per tutti i soggetti che hanno avuto l'esercizio a cavallo tra il 2019 e il 2020 indipendentemente dalla sua durata. Necessario, però, scegliere un solo esercizio per beneficiarne. A chiarirlo è l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 640 del 31 dicembre 2020.
Rivalutazione dei beni di impresa prevista dal Decreto Agosto, dall’Agenzia delle Entrate arriva il via libera all’anticipazione per tutti i soggetti che hanno avuto l’esercizio a cavallo tra il 2019 e il 2020 indipendentemente dalla sua durata. Necessaria, però, la scelta: non è possibile effettuarla per entrambi gli esercizi.
I dettagli nella risposta all’interpello numero 640 del 31 dicembre 2020.
Al centro dei chiarimenti l’articolo 110 del Decreto Agosto che consente a soggetti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, specificando che la rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020.
Rivalutazione dei beni di impresa, via libera all’anticipazione
Protagonista è una società che redige il bilancio in base alle disposizioni del codice civile e, rivolgendosi all’Agenzia delle Entrate per la rivalutazione dei beni di impresa, sottolinea che “ha chiuso il suo ultimo esercizio sociale lo scorso 30 giugno 2020 e, ad oggi, il bilancio relativo a tale ultimo esercizio, di durata non solare (1° luglio 2019 - 30 giugno 2020), non è stato approvato dall’assemblea dei soci, essendo tuttora pendenti i termini di legge per la relativa adozione”.
Con delibera dell’assemblea straordinaria del 7 luglio 2020, la Società ha scelto di spostare la data di chiusura dell’esercizio sociale dal 30 giugno al 31 dicembre, a partire dal 2020 che verrà, quindi, chiuso in anticipo al 31 dicembre 2020.
Alla luce delle decisioni, la società si rivolge all’Amministrazione finanziaria per sciogliere due dubbi:
- è possibile beneficiare della rivalutazione prevista dall’articolo 110, comma 2 del decreto legge n. 104 del 2020 nel bilancio in chiusura al 30 giugno 2020 (esercizio non coincidente con l’anno solare)?
- è possibile operare la rivalutazione dei propri beni sia nel bilancio in chiusura al 30 giugno 2020, sia nel bilancio immediatamente successivo (quello in chiusura al 31 dicembre 2020)?
Secondo quanto illustrato nella risposta all’interpello numero 640 del 31 dicembre 2020, è necessaria una scelta:
“La circostanza che il legislatore abbia riconosciuto solo una facoltà di anticipazione della rivalutazione ma non anche la duplicazione del beneficio, fa sì che i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare non possano effettuare la rivalutazione sia nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, sia in quello successivo, ma possano eseguirla una sola volta, dovendo scegliere se effettuarla nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 o, in alternativa, in quello successivo”.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 640 del 31 dicembre 2020
- Rivalutazione dei beni d’impresa per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare. Articolo 110, comma 2 del decreto legge n. 104 del 2020.
Rivalutazione dei beni di impresa per i soggetti con esercizio a cavallo tra il 2019 e il 2020, necessaria una scelta
Consentire anche alle imprese con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, che non abbiano ancora approvato il bilancio alla data di entrata in vigore del DL Agosto, di poter beneficiare della rivalutazione nel bilancio relativo all’esercizio che ha risentito degli effetti economici negativi del primo lockdown, è questo l’obiettivo dell’agevolazione.
“Il beneficio della anticipazione della rivalutazione spetti a tutti i soggetti che hanno avuto l’esercizio a cavallo tra il 2019 e il 2020 indipendentemente dalla durata di quest’ultimo, e, evidentemente, anche nel caso oggetto di interpello in cui l’istante, dopo la chiusura di tale esercizio, ha scelto di spostare la data di chiusura dell’esercizio sociale dal 30 giugno al 31 dicembre di ogni anno, a partire dall’esercizio in corso, che verrà chiuso il 31 dicembre 2020”.
In ogni caso, però, la società che si rivolge all’Agenzia delle Entrate per ottenere chiarimenti deve fare una scelta:
- effettuare la rivalutazione nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019;
- effettuarla nel bilancio di esercizio successivo chiuso al 31 dicembre 2020;
Non può effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa in entrambi gli esercizi.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Rivalutazione dei beni di impresa del Decreto Agosto, da effettuare per un solo esercizio