Il Documento interpretativo n. 5/2019 pubblicato sul sito istituzionale dell'OIC il 25 Febbraio scorso spiega agli operatori del settore come contabilizzare la rivalutazione dei beni di impresa e gli effetti fiscali di questa operazione
L’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha pubblicato il Documento interpretativo n. 5/2019: si tratta di un discussion paper sui nuovi aspetti contabili della rivalutazione dei beni d’impresa introdotti dalla Legge di Bilancio 2019.
L’intervento dell’Oic ha la finalità di spiegare agli operatori come contabilizzare la rivalutazione di un bene d’impresa sulla base del nuovo dettato normativo: chiarisce quali sono i beni che possono essere oggetto di rivalutazione e quali no, come rilevare la rivalutazione sia nell’ Attivo Patrimoniale che, in contro partita, nel Patrimonio Netto e le conseguenze di fiscalità differita dell’operazione.
Rivalutazione beni impresa: il parere dell’OIC
Il 25 Febbraio 2019 l’OIC ha pubblicato in consultazione il Documento interpretativo n. 5/2019 in tema di valutazione di titoli non immobilizzati e rivalutazione dei beni d’impresa.
- OIC - Documento interpretativo n. 5/2019
- Discussion paper pubblicato dall’OIC sui nuovi aspetti contabili della rivalutazione dei beni d’impresa introdotti dalla Legge di Bilancio 2019
Il Documento ha la finalità di offrire un’interpretazione chiara sugli aspetti contabili della rivalutazione dei beni d’impresa alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2019.
Il primo paragrafo mette in chiaro quali sono i beni che possono essere oggetto di rivalutazione: le immobilizzazioni materiali ed immateriali (anche se completamente ammortizzate) e le partecipazioni di controllo e di collegamento iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie nel Bilancio d’esercizio in corso al 31 dicembre 2017.
Vengono esclusi i beni prodotti dall’attività di impresa, (quindi le rimanenze in giacenza), nonché i beni utilizzati sulla base dei contratti di leasing. In merito a questi ultimi, però, la rivalutazione è possibile unicamente qualora siano già stati riscattati e quindi siano iscritti nello Stato Patrimoniale.
La rivalutazione avviene per categorie omogenee di beni materiali, immateriali o partecipazioni e deve essere effettata nel primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, adottando un unico criterio di rilevazione.
In cosa consiste la rivalutazione dei beni d’impresa?
La rivalutazione consiste nella rilevazione di un maggior valore dei beni iscritti nell’Attivo dello Stato Patrimoniale.
Il redattore del bilancio procede con un rivalutazione in presenza di alcuni aspetti: maggiore capacità produttiva, prolungata possibilità di utilizzazione del bene nonché, per i titoli immobilizzati, osservando il valore corrente delle quotazioni in mercati regolamentati italiani o esteri.
La rivalutazione è un’operazione contabile e per tanto non comporta di per sé una modifica della vita utile dei beni; sarà opportuno aggiornare la vita utile nei casi in cui si sia verificato un mutamento delle condizioni originarie di stima.
Il Documento interpretativo n. 5/2019 spiega che la rivalutazione può avvenire sia sul costo storico del bene che sul relativo fondo ammortamento, oppure procedendo semplicemente con una diminuzione del fondo ammortamento.
In contropartita alla rivalutazione avremo l’iscrizione del medesimo saldo in una voce del Patrimonio Netto, diminuita dell’imposta sostitutiva da rivalutazione.
Nel bilancio in cui è effettuata la rivalutazione per l’esercizio 2018 gli ammortamenti sono calcolati sui valori non rivalutati in quanto la rivalutazione è ritenuta un’ operazione posteriore all’imputazione degli ammortamenti stessi, quindi operante sui bilanci a partire dal 2019.
Rivalutazione beni di impresa e fiscalità differita
L’OIC nel suo documento interpretativo affronta il tema della fiscalità differita inerente alle operazioni di rivalutazione dei beni aziendali:
“I maggiori valori iscritti nell’attivo sono riconosciuti anche ai fini fiscali a partire dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita; in quest’ultimo bilancio, pertanto, non sorge alcuna differenza temporanea.”
Il documento quindi spiega che l’effetto fiscale delle operazioni di rivalutazione si manifesterà nei bilanci futuri: ciò si verifica perché gli ammortamenti civilistici saranno maggiori di quelli fiscali, e ciò genera un’imposizione differita, richiamata nell’OIC 25.
Il documento inoltre tratta la contabilizzazione e gli effetti fiscali del saldo attivo di rivalutazione iscritto nel Patrimonio Netto: esso potrà essere, in tutto o in parte, affrancato ai fini fiscali, ma nell’ipotesi di mancato affrancamento la riserva sarà assoggetta ad imposizione solamente in caso di distribuzione dei dividendi ai soci.
In merito alle riserve in sospensione di imposta, il documento rimanda al contenuto dell’ Oic 25, e prevede che il regime di sospensione d’imposta della riserva determini una differenza temporanea imponibile tra il valore contabile della riserva e il suo valore fiscale, richiedendo conseguentemente l’iscrizione di imposte differite alla data della rivalutazione.
Tali imposte differite possono anche non essere contabilizzate se vi sono scarse probabilità di distribuire la riserva ai soci.
In tal caso sarà opportuno tenere d’occhio alcuni aspetti quali: l’andamento storico di distribuzione dei dividendi, la presenza nel bilancio di altre riserve di entità tale da non richiedere l’utilizzo di riserve in sospensione ai fini della distribuzione dei dividenti e in generale la composizione del Patrimonio Netto, con particolare riguardo alla presenza di altre riserve di entità rilevante, le quali hanno già scontato l’imposta.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Rivalutazione beni d’impresa: chiarimenti dall’OIC