L'Oic ha approvato in via definitiva gli emendamenti ai principi contabili OIC 28 e 32. Abrogato invece l'Oic 7 dedicato ai Certificati Verdi la cui validità é terminata nel 2018
Il 28 Gennaio 2019 l’Organismo italiano di contabilità ha approvato in via definitiva il testo di modifica del Principio Contabile Oic 28 riguardante il Patrimonio netto e dell’Oic 32 dedicato agli Strumenti finanziari derivati, dopo un periodo di consultazione con gli operatori del settore.
Il testo, oltre alle modifiche operate ai suddetti principi, conferma l’abrogazione dell’OIC 7 relativo alla disciplina dei Certificati Verdi, ormai terminata nel 2018.
Gli emendamenti dell’Oic 28: il Patrimonio netto
La modifica operata dall’Organismo Italiano di Contabilità introduce l’inserimento di nuove informazioni in Nota Integrativa riguardo al Patrimonio Netto e chiarisce alcuni dubbi riguardo la corretta collocazione contabile delle riserve di copertura per gli Strumenti finanziari derivati.
Il testo pubblicato lo scorso 28 Gennaio, inoltre, conferma l’abrogazione dell’Oic 7 - Certificati Verdi, in quanto non più in vigore dal 2018.
Le informazioni aggiuntive da inserire nella Nota Integrativa delle società che redigono il bilancio in forma ordinaria riguardano la composizione del Patrimonio Netto: per i contratti derivati aventi ad oggetto azioni della società per i quali, il numero delle azioni da assegnare ai possessori, viene determinato solo al momento dell’esercizio dell’opzione, sarà necessario indicare il fair value .
Le conseguenze derivanti dall’applicazione della novità, chiarisce l’Oic, dovranno essere rilevate ai sensi dell’OIC 29 (Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio).
Gli emendamenti dell’Oic 32: gli Strumenti finanziari derivati
Per quanto riguarda l’OIC 32, la modifica prevede che il rilascio della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi deve avvenire quando negativa “se la società non prevede di recuperare tutta la perdita o parte della riserva in un esercizio o in più esercizi futuri”.
L’OIC risponde ad una richiesta di chiarimenti fatta sui paragrafi 87 c) e 114 c) del principio, spiegando che in sostanza la riserva è una copertura che la società mette in atto in caso di perdite.
Ciò può accadere, ad esempio, quando la copertura riguarda l’acquisto a termine di un bene destinato alla rivendita: se il prezzo d’acquisto del bene più il valore della riserva risulta superiore al valore di futura rivendita, la riserva negativa non può assumersi recuperabile.
L’operazione sopra descritta rappresenta di fatto un contratto oneroso e per tanto il nuovo Oic 32 stabilisce che la riserva non recuperabile venga classificata in Conto economico alla voce B13 - Altri accantonamenti, e non più alla voce D19 - Svalutazione strumenti finanziari derivati.
Le modifiche saranno applicate ai bilanci a partire dal 1° gennaio 2018.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Principi contabili nazionali: novità dall’Oic