Una panoramica sugli emendamenti ai principi contabili nazionali pubblicati dall'OIC, Organismo Italiano di Contabilità, lo scorso 4 maggio 2022 in linea con gli obblighi che arrivano dall'UE.
In accordo con gli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione Europea (Legge europea 2019-2020) l’OIC ha pubblicato in data 4 maggio 2022 gli emendamenti ai principi contabili nazionali.
In particolare, la legge 23 dicembre 2021 n. 238 al fine di adeguarsi alle previsioni della direttiva 34/2013 dell’Unione Europea è intervenuta stabilendo le seguenti disposizioni:
- gli enti di investimento e le imprese di partecipazione finanziaria (holding finanziarie) non possano avvalersi delle agevolazioni previste per le micro-imprese. In conseguenza di ciò, l’art. 24 della Legge 23 dicembre 2021 n. 238 comma 2 lettera c dopo il quarto comma dell’articolo 2435-ter ha aggiunto:
“Agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria non si applicano le disposizioni previste dal presente articolo, dal sesto comma dell’articolo 2435- bis e dal secondo comma dell’articolo 2435- bis con riferimento alla facoltà di comprendere la voce D dell’attivo nella voce CII e la voce E del passivo nella voce D”;
- in merito alla redazione del bilancio consolidato, sia con riferimento all’ubicazione della sede legale delle controllate sia con riferimento ai limiti dimensionali per l’esonero dalla redazione dello stesso, è stata prevista l’irrilevanza della sede della controllata e specifiche disposizioni per la valutazione del controllo. Inoltre, sono state introdotte disposizioni per la nota integrativa per le società controllate non consolidate ma soggette alla pubblicazione dello stato patrimoniale. In conseguenza di tali disposizioni la legge 23 dicembre 2021 ha aggiunto i commi 3 bis e 3 ter all’art. 27 e il comma 1-bis all’39 del D.lgs. 127/91;
- il divieto di compensazione fra voci dell’attivo e del passivo e fra costi e ricavi. In aggiunta, è stato previsto che gli Stati membri possano, in casi specifici, consentire o imporre alle imprese di effettuare delle compensazioni fra voci dell’attivo e del passivo, nonché fra quelle dei costi e dei ricavi, purché gli importi compensati siano indicati come importi lordi nella nota integrativa. In ragione di ciò la Legge 23 dicembre 2021 con l’art. 24 ha integrato l’articolo 2423 ter prevedendo quanto specificato.
Gli interventi sui principi contabili
Nel proseguo sono esaminate nel dettaglio i riverberi delle disposizioni introdotte.
Le conseguenze a livello di principi contabili sono state:
- L’aggiunta all’OIC12 il paragrafo 10A ed integrato il paragrafo 18 e 38;
- L’integrazione del paragrafo 28 dell’OIC 15;
- L’integrazione del paragrafo 7 e modifica del paragrafo 26 dell’OIC 17;
- L’integrazione del paragrafo 11 dell’OIC 18;
- L’integrazione del paragrafo 37 dell’OIC 19;
- L’integrazione del paragrafo 30 dell’OIC 20;
- L’integrazione del paragrafo 90 dell’OIC 24;
- L’aggiunta dei paragrafi 94A e 96 A all’OIC 25;
- L’aggiunta dei paragrafi 55A e 61 A all’OIC 26;
- L’aggiunta dei paragrafi 22A e 83A all’OIC 31;
- L’aggiunta dei paragrafi 136A, 137C e 143B all’OIC 32.
In riferimento all’esclusione dell’applicazione delle agevolazioni delle microimprese per gli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria (holding finanziarie):
- l’OIC 12 (Composizione e schemi di bilancio d’esercizio) è stato modificato al fine di recepire quanto premesso. In particolare, è stato specificato che rimane obbligatoria la redazione della nota integrativa e non si prevede la possibilità di comprendere la D dell’attivo nella voce CII e la voce E del passivo nella voce D. In aggiunta viene indicato (par. 18) il divieto di compensi di partite. Nei casi in cui è consentito dalla legge devono essere indicati in Nota Integrativa gli importi lordi oggetto di compensazione.
- l’OIC 15 (Crediti) è stato oggetto di integrazione nel paragrafo 28 specificando che per i predetti enti non vi è la possibilità di includere ratei e risconti attivi nella voce CII "Crediti”.
- L’OIC 18 (Ratei e Risconti passivi) è stato oggetto di integrazione al paragrafo 11 specificando l’impossibilità per tali enti di includere ratei e risconti attivi nella voce CII "Crediti” e i ratei i risconti passivi nella voce D “Debiti”;
- L’OIC 19 (Debiti) è stato oggetto di integrazione al paragrafo 37 specificando l’impossibilità per tali enti di includere i ratei i risconti passivi nella voce D “Debiti;
- L’OIC 20 (Titoli di debito) è stato oggetto di integrazione al paragrafo 30 specificando l’impossibilità per tali enti di includere ratei e risconti attivi nella voce CII "Crediti” e i ratei i risconti passivi nella voce D “Debiti;
- L’OIC 31 (Fondi rischi oneri e TFR) è stato integrato del paragrafo 22A specificando l’impossibilità per i predetti enti di avvelersi delle agevolazioni per le microimprese. In ragione di ciò, tali predetti enti applicano la disciplina prevista per gli strumenti finanziari e delle operazioni di copertura previste dall’art. 2426 comma 1 punto 11bis;
- L’OIC 32 (Strumenti finanziari derivati) è stato integrato del paragrafo 136A specificando l’impossibilità per i predetti enti di avvelersi delle agevolazioni per le microimprese. In ragione di ciò, tali predetti enti applicano la disciplina prevista per gli strumenti finanziari e delle operazioni di copertura previste dall’art. 2426 comma 1 punto 11bis.
Gli interventi sulle disposizioni in materia di bilancio consolidato e sul divieto di compensazioni
In riferimento alle disposizioni in materia di bilancio consolidato:
- L’OIC 17 (Bilancio Consolidato e metodo del patrimonio netto) con riferimento al paragrafo 7 e 26 ha subito correzioni e integrazioni al fine di allinearsi alle disposizioni della direttiva europea 34/2013. Si è, quindi, proceduto alla specifica che “tutte le imprese controllate sono oggetto di consolidamento a prescindere dalla sede legale di tali controllate”; è stato previsto che per stabilire la totalità dei voti non vanno considerate le azioni proprie, le azioni incrociate e quelle detenute dalle persone fisiche per conto delle imprese stesse. Infine, si è specificato che le modalità di verifica dei limiti ai fini dell’esonero dalla redazione, individuando o la possibilità di simulare il consolidamento oppure di raggruppare i bilanci delle società controllate verificando se da tale raggruppamento non si superino i limiti incrementati del 20 per cento. In riferimento al capitale, alle riserve e al risultato di conto economico delle società controllate non consolidate o non valutate secondo il metodo del patrimonio netto si deve procedere a fornire informativa in Nota integrativa.
In riferimento alle disposizioni riguardanti il divieto di compensazioni:
- L’OIC 24 (Immobilizzazioni Immateriali) è stato integrato al paragrafo 90 in riferimento all’ipotesi in cui la società abbia ricevuto contributi pubblici e li abbia contabilizzati a riduzione dell’immobilizzazione ed è stato previsto di indicare nelle movimentazioni di tali immobilizzazioni, previste nella nota integrativa, il corso al lordo del contributo e il contributo.
- L’OIC 25 (Imposte sul reddito) è stato integrato del paragrafo 94 A e 96A prevedendo l’indicazione in nota integrativa degli importi lordi dei crediti e dei debiti tributari compensati e delle imposte anticipate e differite.
- L’OIC 26 (operazioni, attività e passività in valuta estera) è stato integrato del paragrafo 55 A prevedendo l’indicazione in nota integrativa degli importi lordi degli utili e delle perdite su cambi inclusi nel voce C17-bis del conto economico.
L’applicazione di tali emendamenti è in vigore a partire dai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2021 o da data successiva.
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