Accollo debito d'imposta altrui e divieto di compensazione, versamenti con modello F24: il provvedimento pubblicato il 24 settembre 2021 dall'Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni e specifica le regole in materia di scarto e sanzioni.
Accollo del debito d’imposta altrui e divieto di compensazione: per i versamenti sarà necessario utilizzare il modello F24, senza possibilità di compensare i crediti dell’accollante.
A fornire le istruzioni per i pagamenti dei debiti altrui è il provvedimento pubblicato dall’Agenzia delle Entrate il 24 settembre 2021, che arriva dopo ormai quasi due anni dall’introduzione della possibilità di versamento dei debiti d’imposta maturati da altri soggetti.
Ad introdurre l’accollo dei debiti d’imposta altrui, previsto dallo Statuto del contribuente, è stato l’articolo 1, comma 5 del decreto legge n. 124/2019, prevedendo altresì il divieto di compensazione dei crediti dell’accollante.
Accollo debito d’imposta e divieto di compensazione: le istruzioni per i versamenti con modello F24
Il collegato fiscale alla Legge di Bilancio 2020 ha introdotto l’istituto dell’accollo del debito d’imposta altrui, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 8, comma 2 della legge n. 212/2000, lo Statuto del contribuente.
Per l’avvio della misura era atteso un provvedimento da parte dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato il 24 settembre 2021.
Il modello F24, da presentare in modalità telematica, è l’unica via per il pagamento del debito d’imposta. In caso di compensazione, il versamento si considera non avvenuto ed è quindi sanzionato.
Secondo quanto previsto dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, la delega di pagamento sarà rifiutata se si utilizzano modalità diverse dall’F24 telematico e, parimenti, nel caso di utilizzo di crediti dell’accollante in compensazione ai fini del versamento.
Ai fini della compilazione del modello F24, bisognerà indicare nella sezione “Contribuente” i seguenti dati:
- nel campo “Codice fiscale”, il codice fiscale dell’accollato, soggetto passivo del rapporto tributario e debitore originario;
- nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, il codice fiscale dell’accollante, soggetto che effettua il versamento in luogo dell’accollato, unitamente al codice che sarà individuato con successiva risoluzione.
- Agenzia delle Entrate - provvedimento 24 settembre 2021
- Disposizioni di attuazione dell’articolo 1 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. Accollo del debito d’imposta altrui e divieto di compensazione
Accollo del debito d’imposta altrui, doppia sanzione in caso di violazione
I versamenti effettuati con modalità diverse rispetto all’invio del modello F24 telematico, e in violazione rispetto alle istruzioni operative fornite dall’Agenzia delle Entrate, saranno considerati omessi, ossia non avvenuti.
La sanzione prevista è duplice, e colpisca sia l’accollato che l’accollante.
Si legge infatti nel provvedimento del 24 settembre 2021:
“per l’accollato, l’omesso pagamento comporta il recupero dell’imposta non versata e degli interessi, nonché l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. L’accollante è coobbligato in solido con l’accollato limitatamente all’imposta non versata e agli interessi.
All’accollante si applica la sanzione di cui all’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, qualora il credito utilizzato sia esistente. Al medesimo soggetto si applica la sanzione di cui al successivo comma 5 del citato articolo 13, qualora il credito utilizzato sia inesistente.”
L’accollato dovrà quindi versare una sanzione pari al 30 per cento dell’importo non versato, ridotta alla metà in caso di pagamento con ritardo non superiore a 90 giorni e, salva l’applicazione del ravvedimento operoso, ulteriormente ridotta ad un quindicesimo per giorno di ritardo per i versamenti effettuati entro 15 giorni. L’accollante sarà obbligato in solido al versamento limitatamente all’imposta dovuta e ai relativi interessi.
L’accollante sarà sanzionato per un importo pari al 30 per cento del credito utilizzato, qualora esistente. In caso di credito inesistente, la sanzione è invece pari al duecento per cento della misura dei crediti indicati.
L’Agenzia delle Entrate potrà notificare l’atto volto all’irrogazione della sanzione e al recupero dell’imposta entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello in cui è stato presentato il modello F24 in violazione delle regole specifiche per l’accollo dei debiti altrui.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Accollo debito d’imposta e divieto di compensazione: le istruzioni per i versamenti con modello F24