Cosa succederebbe se lo Statuto dei diritti del contribuente fosse davvero rispettato?
In questi anni di caos fiscale non si fa altro che parlare di riforme e nuovi strumenti fiscali (anti evasione, pro crescita e sviluppo, pro famiglie o imprese, ecc.).
Il tutto all’interno di una cornice caratterizzata dall’incertezza, dal disordine e dalla sfiducia. Esatto, anche dalla sfiducia che ormai caratterizza il rapporto tra contribuenti e Stato. L’esempio più lampante di questo fenomeno è il perenne mancato rispetto dello Statuto dei Diritti del Contribuente (Legge 212/2000).
Perché non ripartiamo tutti da qui? Abbiamo una legge, raramente chiara ma purtroppo totalmente inattuata, anzi calpestata continuamente.
In questo articolo vorrei brevemente ricordare alcuni principi sanciti dallo Statuto dei diritti del contribuente e spesso non rispettati.
Come cambierebbe il nostro sistema fiscale (ed economico) se fossero attuati davvero?
Divieto della decretazione d’urgenza
L’articolo 4 dello Statuto dei Diritti del Contribuente afferma che:
“Non si può disporre con decreto-legge l’istituzione di nuovi tributi né prevedere l’applicazione di tributi esistenti ad altre categorie di soggetti”
Ci ricordiamo tutti dei Decreti Legge 193/2016 e 50/2017, non è vero...?
Evidentemente né uno né l’altro hanno introdotto nuovi tributi; tuttavia, in entrambi i casi si è fortemente riformato il sistema fiscale, soprattutto in ordine agli adempimenti IVA.
Era utopistico intervenire in modo organico sulle materie oggetto degli ultimi due decreti legge fiscali?
Informazione del contribuente
L’articolo 5 dello Statuto afferma che:
“L’amministrazione finanziaria deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria, anche curando la predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso ogni ufficio impositore.
L’amministrazione finanziaria deve altresì assumere idonee iniziative di informazione elettronica, tale da consentire aggiornamenti in tempo reale, ponendola a disposizione gratuita dei contribuenti.
L’amministrazione finanziaria deve portare a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con i mezzi idonei tutte le circolari e le risoluzioni da essa emanate, nonché ogni altro atto o decreto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti”
E qui si è creato un grande paradosso degli ultimi anni.
L’Agenzia delle Entrate, per non parlare più recentemente del Mef, in alcuni casi sembra quasi sostituirsi al legislatore, andando ben oltre quello che è il suo ruolo naturale.
Un esempio recente lo abbiamo avuto con la questione delle sanzioni relative alle certificazioni uniche degli autonomi: per due anni consecutivi è stato un comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate a comunicarci che le sanzioni non erano dovute se le cu degli autonomi fossero state inviate entro il termine di scadenza del modello 770. Tuttavia, la legge dice ancora oggi che la scadenza per l’invio è il 7 marzo...
Chiarezza e trasparenza
Le norme tributarie devono essere caratterizzate da chiarezza e trasparenza...
Si tratta di un principio basilare sancito dall’articolo 2 dello Statuto.
In particolare, le norme tributarie devono menzionarne l’oggetto nel titolo; la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l’oggetto delle disposizioni ivi contenute.
Le leggi e gli atti aventi forza di legge che non hanno un oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti all’oggetto della legge medesima.
I richiami di altre disposizioni contenuti nei provvedimenti normativi in materia tributaria si fanno indicando anche il contenuto sintetico della disposizione alla quale si intende fare rinvio.
A differenza di quanto letto sopra, invece, quante sono le leggi non fiscali in cui vengono infilate quasi di nascosto norme tributarie?
L’efficacia temporale delle norme tributarie (articolo 3 Legge 212/2000
Salvo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.
Vi ricordate cos’è successo recentemente con l’Ace?
In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
E anche qui di esempi recenti se ne potrebbero fare diversi...
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Lo Statuto dei diritti del contribuente, questo sconosciuto...