Testo ufficiale in pdf del DL 50/2017 dopo la conversione in Legge 96/2017 con l'elenco delle materie oggetto di riforma.
DL 50/2017, il testo di conversione in legge da parte del Senato introduce numerose novità fiscali, tra quelle confermate e tra le ulteriori novità apportate in sede di conversione con i numerosi emendamenti presentati.
Dopo l’approvazione da parte della Camera dei Deputati, la palla è passata al Senato della Repubblica che ha approvato e convertito nella legge 96/2017 il DL 50/2017 il 15 giugno 2017 con voto di fiducia, rispettando il termine dei 60 giorni successivi all’entrata in vigore della manovrina. Dato lo scarso tempo a disposizione, il Senato ha convertito la manovrina senza modifiche sostanziali rispetto a quanto già fatto dalla Camera.
Gli emendamenti al DL 50/2017 arrivati alla definitiva conversione in legge sono tuttavia parecchi e riguardano materie molto diverse tra loro: si va dalla cosiddetta web tax alla nuova normativa sui voucher e del lavoro occasionale, passando dall’eliminazione delle monetine da 1 e 2 centesimi di euro. Importanti novità anche sul fronte IVA, con l’introduzione del regime transitorio in materia di termini temporali entro i quali esercitare il diritto alla detrazione.
In termini di finanza statale si tratta precisamente di una correzione di 3,2 miliardi della Legge di Bilancio 2017, nel rispetto di quanto richiesto dalla Commissione Europea.
Uno degli aspetti forse più buffi della questione del DL 50/2017 è proprio il fatto di averlo battezzato, chissà perché, “manovrina”. In realtà si tratta di un intervento legislativo molto pesante per la vita di contribuenti ed aziende, con un totale finale di ben 131 articoli (considerando i vari bis e ter).
Le novità fiscali introdotte con la Manovra 2017 sono parecchie, analizziamole in base al testo ufficiale del DL 50/2017 messo a disposizione dal Governo dopo la conversione al Senato. La legge di conversione della manovrina è in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e il testo definitivo dovrebbe esser reso disponibile a breve.
DL 50/2017 pdf della versione ufficiale definitiva dopo la conversione della Legge 96/2017
- DL 50/2017 testo ufficiale definitivo pdf dopo la conversione nella Legge 96/2017
- Testo definitivo e ufficiale del DL 50/2017 dopo la conversione nella Legge 96/2017 (file pdf)
DL 50/2017 convertito al Senato: ecco l’elenco delle materie interessate dalle novità fiscali introdotte dalla manovra varata dal Governo Gentiloni:
- Split payment IVA;
- Web Tax;
- Voluntary Disclosure;
- Certificati di regolarità fiscale;
- Termine per il diritto all’esercizio della detrazione IVA sugli acquisti;
- IVA vitto e alloggio studenti;
- Nuovi limiti alla compensazione dei crediti IVA e norme di contrasto alle indebite compensazioni con modello F24;
- Cedolare secca sulle locazioni brevi;
- Cessione detrazioni Irpef condomini;
- Accise sui tabacchi;
- Aumento aliquote IVA;
- Vendita online tabacchi ed e-cig;
- Prelievo erariale unico sui giochi;
- Rideterminazione base imponibile Ace;
- Indici sintetici di affidabilità fiscale;
- Rottamazione liti tributarie.
Come si evince palesemente da questo elenco si tratta di una vera e propria riforma fiscale che tocca diverse materie.
Tuttavia, la sorpresa si è avuta con l’introduzione dell’articolo 54 bis in materia di nuovi voucher e prestazioni occasionali, una materia notoriamente molto delicata e che non andrebbe trattata a colpi di decreto legge.
Soffermiamoci su alcune delle novità fiscali di maggiore rilievo ovvero le nuove regole sulle locazioni brevi, i nuovi termini per il diritto alla detrazione dell’IVA, le novità sulle compensazioni con modello F24, l’aumento delle aliquote IVA e le nuove regole sullo split payment.
Locazioni brevi con tassa di soggiorno: DL 50/2017 convertito con diverse novità
Altra norma introdotta dal testo del DL 50/2017 dopo la conversione in Senato è la cedolare secca sulle locazioni brevi - la cosiddetta “norma airbnb”.
Due sono le principali proposte in campo su questo fronte:
- inserimento di una tassa di soggiorno da applicare ai turisti che fruiscono del servizio;
- estensione della qualifica di impresa anche a chi affitta due o tre stanze.
Si ricorda a questo proposito che a partire dal prossimo 1° giugno 2017, infatti, verrà introdotta la norma che prevede l’applicazione della cedolare secca sugli affitti di breve durata e la ritenuta d’acconto sui soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso piattaforme online, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.
Viene previsto, in particolare, il meccanismo della ritenuta alla fonte a titolo d’imposta pari al 21 per cento sull’ammontare dei canoni e dei corrispettivi percepiti all’atto dell’accredito che sarà cura di operare e certificare dagli intermediari immobiliare in qualità di sostituti d’imposta.
Termine per l’esercizio al diritto alla detrazione IVA: DL 50/2017 convertito con l’introduzione del regime transitorio
Detrazione IVA acquisti non più entro due anni, ecco i nuovi termini previsti a partire dal 24 aprile 2017 (data di entrata in vigore del DL 50/2017):
- le fatture datate 2015 potranno essere portate in detrazione IVA entro il 30 aprile del 2018 (dichiarazione IVA periodo d’imposta 2017);
- le fatture datate 2016 potranno essere portate in detrazione IVA entro il 30 aprile 2019 (dichiarazione IVA periodo d’imposta 2018);
- le fatture datate 2017 potranno essere portate in detrazione entro il 30 aprile 2018, facendole concorrere insieme al credito del 2017.
Il nuovo articolo 19 del d.p.r. 633/1972 cambia completamente il termine entro il quale un contribuente titolare di partita IVA può esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA, accorciandolo pesantemente (di due anni).
A questo proposito, fra gli addetti ai lavori si era creato il dubbio che tale modifica potesse riguardare anche le fatture di data antecedente all’entrata in vigore della cosiddetta manovrina, quindi anche quelle del 2016. Ciò è stato scongiurato dall’emendamento introdotto dalla Camera in sede di conversione del DL 50/2017 (da confermare - ma a questo punto appare scontato - da parte del Senato) che ha previsto un regime transitorio per effetto del quale le fatture datate 2015 e 2016 potranno essere detratte secondo le tempistiche indicate nell’elenco di cui sopra.
Compensazione modello F24 dopo la conversione della manovra di cui al DL 50/2017
L’articolo 3 del DL 50/2017 ha introdotto nuove “disposizioni di contrasto alle indebite compensazioni”.
In particolare, viene abbassato da 15.000 a 5.000 euro il limite della compensazione libera dei crediti IVA. In altre parole, per compensazioni IVA in F24 superiori ad euro 5.000 sarà necessario utilizzare il visto di conformità.
Contemporaneamente è stato introdotto l’obbligo di inviare telematicamente tramite Entratel/Fisconline i modelli F24 contenenti compensazione con crediti derivanti da qualsiasi imposta sui redditi o addizionale, ritenuta alla fonte, imposta sostitutiva sul reddito, Irap e crediti d’imposta di cui al quadro RU della dichiarazione dei redditi. In altre parole, a partire dal 24 aprile 2017 tutte le compensazioni di qualsiasi imposta e di qualsiasi importo eseguite da soggetti titolari di partita IVA devono transitare da Entratel o Fiscoonline. Fino al 23 aprile, invece, l’obbligo c’era solo per compensazioni IVA superiori a 5.000 euro.
Per i lettori che volessero consultare tutte le tabelle sintetiche con le nuove modalità di compensazione del modello F24 per contribuenti titolari di partita IVA e non si consiglia la lettura dell’approfondimento dedicato.
Aumento aliquote IVA confermato dal DL 50/2017 convertito in legge
Nessuna novità, purtroppo, sul fronte aumento aliquote IVA.
Le novità introdotte dalla Manovrina intervengono a modificare quanto previsto dall’articolo 1, comma 718 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, in cui era originariamente previsto:
- Aliquota Iva 10 %:
+ 3 % a partire dal 1° gennaio 2018;
+ 0,5 % dal 1° gennaio 2019;
+ 1 % dal 1° gennaio 2020.
- Aliquota Iva 22 %:
+ 3 % a partire dal 1° gennaio 2018;
+ 0,9 % dal 1° gennaio 2019.
Per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 9 del DL 50/2017 l’aumento delle aliquote Iva sarà invece così determinato:
- Aliquota Iva 10 %:
+ 1,5 % dal 1° gennaio 2018;
+ 0,5 % dal 1° gennaio 2019;
+ 1 % dal 1° gennaio 2020.
- Aliquota Iva 20 %:
+ 3 % dal 1° gennaio 2018;
+ 0,4 % dal 1° gennaio 2019;
riduzione dello 0,5 % dal 1° gennaio 2020;
aliquota Iva del 25% a partire dal 1° gennaio 2021.
In sostanza nel 2018 l’aliquota del 10 % passerà dall’attuale 10 % al 11,5 % arrivando al 13 % nel 2020 mentre l’aliquota Iva del 21 % passerà al 25 % a partire dal 1° gennaio 2018, sarà successivamente aumentata e diminuita per poi passare in via definitiva al 25 % a partire dal 2021.
Novità DL 50/2017: l’emendamento per il bonus split payment IVA professionisti e la sua proroga al 2018. L’analisi in attesa che il decreto venga convertito in legge
Split payment IVA professionisti: bonus e proroga al 2018 in arrivo.
Il Governo Gentiloni ha sonoramente bocciato la proposta di Scelta Civica alla Camera: il movimento guidato da Enrico Zanetti, infatti, aveva proposto l’integrale abolizione dello split payment IVA per i professionisti.
Ma tale misura secondo il MEF dovrebbe consentire di ottenere circa 100 milioni di euro fra il 2017 ed il 2018, quindi non se ne fa nulle.
Altre due proposte potrebbero invece rendere meno dura l’introduzione dello split payment iva per i professionisti:
- una sorta di “bonus” secondo cui l’Iva da split payment per un 70% sarà versata direttamente dalla Pubblica Amministrazione e dalle società pubbliche ed il restante 30% resterà nella disponibilità dei professionisti. Una sorta di split payment con bonus o sconto le cui modalità di applicazione saranno poi determinate da un successivo decreto del Mef da emanare entro il 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione;
- proroga dell’entrata in vigore dello split payment IVA al prossimo 1° gennaio 2018.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: DL 50/2017 pdf versione ufficiale e definitiva dopo la conversione della Legge 96/2017