Legittimità della notifica agli ex soci di società estinte di avvisi, cartelle e atti di intimazione

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 17404/2024, si è pronunciata in tema di avvisi e cartelle intestati a società estinte e notificati all’ex socio

Legittimità della notifica agli ex soci di società estinte di avvisi, cartelle e atti di intimazione

Nel caso di specie, il contribuente, già socio, amministratore unico e liquidatore di una Srl cancellata dal registro delle imprese, aveva ricevuto comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, intestata alla società, con cui si informava che non risultava versato all’Erario l’importo di 1.104.107,63 euro.

Al momento della consegna della comunicazione il contribuente faceva constatare, in calce alla relazione di notifica, che la società era “estinta da circa due anni e che era impossidente”.

Il medesimo, poi, in proprio e quale ex amministratore ed ex liquidatore della società, proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, la quale, affermato l’interesse ad agire dello stesso ed esclusa l’applicabilità al caso di specie dell’art. 28, comma 4, Dlgs n. 175 del 2014, ne accoglieva il ricorso, annullando l’atto impugnato, posto che “la società era già estinta e pertanto non poteva essere destinataria di un atto come quello impugnato trattandosi di soggetto non più titolare di alcun diritto od obbligo”.

Legittimità della notifica agli ex soci di società estinte di avvisi, cartelle e atti di intimazione

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello e la Commissione Tributaria Regionale lo rigettava, confermando la sentenza di primo grado in punto di non applicabilità dell’art. 28, comma 4 del Dlgs n. 175 del 2014, con conseguente “inesistenza” della “notifica in questione”.

L’Amministrazione finanziaria proponeva infine ricorso per cassazione.

La Suprema Corte, rilevava preliminarmente, d’ufficio, l’inammissibilità dell’originario ricorso proposto dal contribuente nella qualità di ex liquidatore della Srl, attesa l’estinzione di questa e dunque il venir meno della sua stessa soggettività, a fortiori processuale, per il tramite dell’ex legale rappresentante.

Come ricordato infatti da Cass., n. 16362/2020:

“nel processo tributario, l’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, determina un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all’ente non si estinguono – venendo altrimenti sacrificato ingiustamente il diritto dei creditori sociali – ma si trasferiscono ai soci”, discendendone “che i soci peculiari successori della società subentrano ex art. 110 c.p.c. nella legittimazione processuale facente capo all’ente”, “dovendo invece escludersi la legittimazione “ad causam” del liquidatore della società estinta […] il quale può essere destinatario di un’autonoma azione risarcitoria ma non della pretesa attinente al debito sociale” (cfr., tra le tante, Cass., n. 32304 del 2019).”

In definitiva, rilevava la Corte, la cancellazione dal registro delle imprese, con estinzione della società prima della notifica dell’avviso di accertamento e dell’instaurazione del giudizio di primo grado, determina il difetto della sua capacità processuale e il difetto di legittimazione a rappresentarla dell’ex liquidatore.

Il ricorso restava pertanto scrutinabile solo in riferimento alla residua posizione del contribuente in proprio, laddove l’Agenzia deduceva che la Commissione Tributaria Regionale aveva respinto l’appello dell’Ufficio limitandosi a rilevare che l’art. 28, comma 4 del Dlgs n. 175/2014, che differisce al quinto anno successivo alla richiesta di cancellazione della società l’effetto della cancellazione nei confronti delle pretese fiscali, non ha effetto retroattivo.

Senonché, rilevava l’Amministrazione, se questa considerazione poteva valere ad escludere pretese nei confronti della società cancellata, la stessa non poteva però valere ad escludere le stesse pretese sulla base dell’inopponibilità della cancellazione ed estinzione in forza del principio generale di divieto di abuso del diritto; né, alternativamente, il trasferimento della pretesa fiscale nei confronti dei soci a seguito del fenomeno successorio che la stessa cancellazione determina.

E questo, in particolare, in un contesto nel quale, poco prima della cancellazione, era stato posto in essere dallo stesso amministratore unico e poi liquidatore un processo sistematico di svuotamento della società a favore di altra società a lui legata da vincoli familiari, chiaramente privo di alcuna valida ragione economica se non quella di eludere fraudolentemente la pretesa fiscale pendente nei confronti della società.

Il parere della Cassazione

Secondo la Suprema Corte la censura era fondata, seppur sotto un differente profilo.

Evidenziano i giudici di legittimità che, ai fini della delibazione della censura, non rilevava il pur evocato contesto” di maturazione dei crediti erariali. Contesto nel quale, poco prima della cancellazione, era stato – secondo l’Agenzia – posto in essere dallo stesso amministratore unico e poi liquidatore un processo di svuotamento della società, quanto il tema in sé della validità di un preavviso di iscrizione ipotecaria intestato alla società estinta e notificato all’ex socio, laddove la Cassazione ha più volte affermato – sia con riferimento alla notifica della cartella di pagamento intestata alla società (Cass., n. 30736/2021; Cass., n. 24793/2020; Cass., n. 31037/2017), sia con riferimento all’imputazione ai soci del reddito della società per trasparenza (Cass., n. 16365/2020; Cass., n. 23534/2019), sia, infine, con riferimento specifico all’atto impositivo (Cass., n. 30536/2021; Cass., n. 25487/2018) – che, a seguito dell’estinzione della società, l’atto intestato alla società estinta ben può essere notificato ai soci, anche collettivamente ed impersonalmente, presso l’ultimo domicilio della società, analogamente a quanto previsto dall’art. 65, comma 4 del DPR n. 600 del 1973, per il caso di morte del debitore.

Ciò in quanto, a seguito dell’estinzione della società, si determina, come detto, un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l’obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci, che ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali (cfr., Cass., Sez. U, nn. 6070, 6071 e 6072/2013).

Principio di diritto da ultimo ribadito anche da Cass., n. 753/2024, secondo cui, in tema di riscossione, l’atto impositivo intestato a società di persone o di capitali estinta è valido ed efficace, anche se notificato agli ex soci collettivamente ed impersonalmente nell’ultimo domicilio della società, o singolarmente ad alcuno di essi, non essendo necessaria l’emissione di specifici atti intestati e diretti ai medesimi, giacché l’estinzione determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale i soci subentrano nelle medesime obbligazioni inadempiute della società.

E tali conclusioni, rileva la Corte, valgono anche per il preavviso di iscrizione ipotecaria, quale atto volto a preannunciare l’intendimento dell’Amministrazione di far valere “in executivis” la responsabilità personale dell’ex socio, in forza, appunto, della sua successione nell’obbligazione della società estinta e dunque per un debito pur non originariamente suo, ma a lui poi trasferitosi.

Anzi, le dette conclusioni valevano, a ben vedere, a maggior ragione relativamente al preavviso, avente la pura e semplice finalità di portare ad esecuzione un titolo già confermato.

In conclusione e a prescindere dallo specifico caso, giova evidenziare che per evitare un ingiustificato sacrificio del diritto dei creditori (compreso, naturalmente, l’Erario), è necessario escludere che la cancellazione dal registro determini la “sparizione” dei debiti insoddisfatti, assistendosi ad un trasferimento di questi in capo ai successori (soci).

Da un punto di vista processuale, peraltro, in caso di estinzione della società, perché cancellata dal registro delle imprese, la legittimazione sostanziale e processuale, attiva e passiva, si trasferisce appunto ai soci, determinandosi il sopravvenuto difetto di legittimazione processuale del liquidatore, in quanto, come visto, il fenomeno successorio che si verifica con l’estinzione della società di capitali (che viene privata della capacità di stare in giudizio), determina il trasferimento, ex art. 110 c.p.c., delle obbligazioni della società ai medesimi soci.

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