Imposta sostitutiva, l'Agenzia delle Entrate fornisce le regole per l’affrancamento dei valori relativi ad avviamenti, marchi d’impresa e altre attività immateriali. Il provvedimento del 30 novembre 2021 contiene le modalità di attuazione delle disposizioni delle Leggi di Bilancio del 2014 e del 2018 e ha il fine di evitare fenomeni di doppia deduzione fiscale.
Imposta sostitutiva, arrivano le regole per l’affrancamento dei valori relativi ad avviamenti, marchi d’impresa e altre attività immateriali.
Ad intervenire è il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 novembre 2021 che stabilisce le modalità di attuazione di quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2014 e modificato dalla Legge di Bilancio 2018.
Il provvedimento relativo all’opzione per il regime dell’imposta sostitutiva ha come obiettivo, tra gli altri, quello di evitare fenomeni di doppia deduzione fiscale.
La possibilità è prevista per le società di capitali, le società di persone e gli enti commerciali, che abbiano iscritto nel bilancio individuale una partecipazione di controllo per effetto di un’operazione straordinaria o traslativa.
Deve essere rispettata la condizione che nel bilancio consolidato sia stata iscritta una voce a titolo di avviamento, marchi d’impresa e altre attività immateriali.
Imposta sostitutiva, il provvedimento delle Entrate per evitare la doppia deduzione
L’imposta sostitutiva è al centro del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 novembre 2021.
Il documento di prassi stabilisce le modalità di attuazione delle norme relative alle regole per l’affrancamento dei valori relativi ad avviamenti, marchi d’impresa e altre attività immateriali.
- Agenzia delle Entrate - Provvedimento del 30 novembre 2021
- Modalità di attuazione dei commi 150 e 151 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 1, commi 81 e 82, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Le disposizioni sul regime agevolato sono contenute nei commi 150 e 151 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ovvero la Legge di Bilancio 2014.
A prevedere ulteriori modifiche è stata poi la Legge di Bilancio 2018, con i commi 81 e 82 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Il regime dell’imposta sostitutiva è riservato alle società di capitali, società di persone ed enti commerciali, che abbiano iscritto nel bilancio individuale una partecipazione di controllo per effetto di un’operazione straordinaria o traslativa.
Il requisito da rispettare consiste nel fatto che nel bilancio consolidato, a seguito di una di tali ipotesi, sia stata iscritta una voce a titolo di avviamento, marchi d’impresa e altre attività immateriali.
Il regime di affrancamento "derogatorio" è stato esteso dalle dalla Legge di Bilancio 2018 alle partecipazioni di controllo in società non residenti anche senza stabile organizzazione.
La disposizione permette il riconoscimento fiscale dei maggiori valori delle partecipazioni di controllo, che risultano da operazioni straordinarie e sono attribuiti nel bilancio consolidato a:
- avviamenti;
- marchi d’impresa;
- altre attività immateriali.
In tali casi è previsto il versamento di un’imposta sostitutiva con aliquota al 16 per cento. L’imposta deve essere pagata in un’unica rata entro il termine di scadenza del saldo delle imposte dovute per il periodo d’imposta in cui l’operazione ha efficacia.
Il recente provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, sul tema in oggetto, ha come finalità quella di evitare fenomeni di doppia deduzione fiscale.
Imposta sostitutiva, cosa prevede il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate
Il nuovo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate sostituisce il provvedimento direttoriale dello scorso 6 giugno 2014.
Nel documento di prassi sono regolati diversi aspetti tra i quali:
- l’ambito di applicazione dell’opzione per il regime dell’imposta sostitutiva;
- la base imponibile;
- l’arco temporale.
L’obiettivo è evitare i fenomeni di doppia deduzione fiscale dei valori delle attività immateriali oggetto di riallineamento.
Vengono infatti stabilite le regole per l’opzione nel caso di deduzione del valore affrancato dell’avviamento e dei marchi d’impresa e nel caso di trasferimento nel territorio dello Stato della residenza a fini delle imposte sui redditi del titolare di attività che si riferiscono a società non residenti.
Vengono inoltre forniti chiarimenti sulla corretta indicazione nell’apposito prospetto della dichiarazione dei redditi.
L’esercizio dell’opzione per altri regimi di riallineamento dei valori fiscali e contabili impedisce di scegliere il regime dell’imposta sostitutiva, in riferimento agli stessi valori di avviamento, marchi d’impresa e altre attività immateriali.
Il provvedimento rende attuativa la normativa vigente. In particolare, le disposizioni previste dalla Legge di Bilancio 2018 sulle operazioni effettuate a partire dal periodo d’imposta precedente a quello dell’entrata in vigore della legge.
Anche per le voci relative all’avviamento ai marchi d’impresa e alle altre attività immateriali iscritte nel bilancio consolidato, per le operazioni non riferite a una stabile organizzazione collocata nel territorio dello Stato di un soggetto non residente, si può applicare la norma in questione.
Da un lato, infatti, viene estesa la possibilità, previo pagamento dell’imposta sostitutiva, di affrancare in tutto o in parte i valori relativi ad avviamenti, marchi d’impresa e altre attività immateriali.
In tale possibilità rientra anche l’ipotesi in cui i valori non siano relativi a una stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente.
Dall’altro lato è invece preclusa la possibilità di optare per il regime, con riferimento ai valori relativi ad avviamenti, marchi d’impresa e altre attività immateriali già oggetto delle opzioni per i regimi di riallineamento previsti dagli articoli 172, comma 10-bis, 173, comma 15-bis, e 176, comma 2-ter, del Tuir, e articolo 15, commi 10, 11 e 12, del Dl n. 185/2008.
Per evitare fenomeni di doppia deduzione fiscale, nell’ambito del divieto devono rientrare anche la deduzione degli ammortamenti relativi ai valori fiscali delle attività immateriali assunti ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP da coloro che trasferiscono la sede nel territorio dello Stato anche per l’esito di operazioni straordinarie.
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