Sospensione versamenti: il Decreto Rilancio pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 maggio e in vigore dalla stessa data riscrive ancora una volta il calendario con le date di scadenza. Iva, ritenute e contributi assistenziali e previdenziali passano al 16 settembre, mentre rottamazione ter e saldo e stralcio passano al 10 dicembre: una carrellata degli articoli con tutti i nuovi termini da rispettare.
Sospensione versamenti e adempimenti, il calendario fiscale ha nuove date di scadenza: si riscrive ancora la tabella di marcia con l’entrata in vigore del Decreto Rilancio, il cui testo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 maggio 2020. Una carrellata delle novità contenute nel DL n. 34/2020.
Oltre allo slittamento al 16 settembre di quanto dovuto fino al 31 maggio per avvisi bonari ad adesioni, le modifiche si sostanziano nelle seguenti disposizioni:
- un rinvio generalizzato al 16 settembre di quanto ordinariamente dovuto per iva e ritenute anche previdenziali ed assistenziali al 31 maggio, già sospeso con i precedenti decreti;
- una sospensione fino al 31 agosto di quanto dovuto per i carichi AdER, Agenzia delle Entrate Riscossione;
- un rinvio al 10 dicembre per quanto dovuto nel 2020 per “Rottamazione Ter” e “Saldo e Stralcio”.
Di seguito una tabella riassuntiva e una disamina dei principali provvedimenti sopra elencati.
Articolo Decreto Rilancio | Versamenti interessati | Data di scadenza |
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Articolo 126 | Versamento di ritenute e contributi marzo, aprile e maggio 2020 | 16 settembre 2020 |
Articolo 144 | Versamenti degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni | 16 settembre 2020 |
Articolo 149 | Versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d’imposta | 16 settembre 2020 |
Articolo 154 | Rottamazione ter e saldo e stralcio, rate 2020 | 10 dicembre 2020 |
Sospensione versamenti ritenute e contributi nel Decreto Rilancio
La carrellata parte dall’articolo 126, proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi.
Stando al testo ufficiale del Decreto Rilancio, i versamenti sospesi dai decreti numero 18 e 23 del 2020 per ritenute, contributi previdenziali ed assistenziali ed IVA in scadenza ad aprile e maggio “sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato”.
Nelle stesse modalità sopra indicate dovrà essere effettuato il versamento da parte del percipiente delle ritenute, in seguito a quanto stabilito dal comma 1 dell’articolo 19 del DL 23/2020 che prevede, in favore dei soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020, il non assoggettamento a ritenuta di acconto per lavoro autonomo e provvigioni da parte del committente dei ricavi e dei compensi da questi erogati nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio.
Sospensione versamenti avvisi bonari: l’articolo 144 del Decreto Rilancio
A seguire l’articolo 144, Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni.
La norma rimette nei termini i contribuenti per i pagamenti scaduti tra l’8 marzo 2020 e il giorno antecedente l’entrata in vigore del decreto, quindi il 18 maggio, anche per le rateazioni in corso, delle somme chieste mediante le comunicazioni degli esiti del controllo di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del DPR n. 600 del 1973, 54-bis del DPR n. 633 del 1972, nonché mediante le comunicazioni degli esiti della liquidazione relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. I relativi versamenti “sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 settembre 2020”.
Si prevede per i medesimi atti la sospensione dei pagamenti in scadenza nel periodo compreso tra l’entrata in vigore del decreto e il 31 maggio 2020 i quali “possono essere effettuati entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi”.
In entrambi i casi “possono essere effettuati anche in 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato”.
Attenzione qui al possibile caso in cui la prima rata, decisiva per la validità della rateazione, potrà essere in scadenza successivamente alla seconda.
Sospensione versamenti: l’articolo 149 del testo Decreto Rilancio
E ancora, l’attenzione poi passa all’articolo 149 del Decreto Rilancio, Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d’imposta.
Come indicato nella relazione illustrativa, “I commi 1 e 2 dispongono la proroga dal 9 marzo al 31 maggio 2020 del versamento della prima o unica rata relativa alle adesioni sottoscritte e, per lo stesso periodo, dei versamenti relativi alle mediazioni, alle conciliazioni, al recupero dei crediti di imposta e agli avvisi di liquidazione per i quali non è applicabile l’articolo 15 del Dlgs 218 / 97”.
Il comma 4 prevede la sospensione dal 9 marzo al 31 maggio anche di quanto relativo alle rateazioni in corso per i predetti atti ed a quelle relative agli istituti definitori previsti dal DL 119 del 2018, quelli per intenderci della “pace fiscale”:
- articolo 1, processi verbali;
- articolo 2, atti del procedimento di accertamento;
- articolo 6, controversie tributarie;
- articolo 7, atti del procedimento di accertamento delle società ed associazioni sportive dilettantistiche,
I commi 5 e 6 del presente articolo regolano le modalità di versamento:
“5. I versamenti prorogati dalle disposizioni di cui al presente articolo sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, a decorrere dal medesimo giorno del mese di settembre 2020, mediante rateazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese.
6. Non si procede al rimborso delle somme di cui al presente articolo versate nel periodo di proroga.”.
Proroga rottamazione ter e saldo e stralcio: l’articolo 154 del Decreto Rilancio
La carrellata si conclude con l’articolo 154, Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione.
Si introducono una serie di modifiche all’articolo 68 del DL 18/2020, relativo alla sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione a cominciare dalla lettera a) che differisce dal 31 maggio al 31 agosto 2020 il termine finale della sospensione dei pagamenti.
Alla lettera b) è stabilito che per i piani di rateazione in corso al 8 marzo e quelli presentati al 31 agosto 2020 potranno essere considerati decaduti in caso di mancato versamento di 10 rate invece di 5.
Un’attenzione particolare merita la lettera c) del presente articolo riferito al Saldo e Stralcio ed alla Rottamazione Ter con la possibilità di pagare al 10 dicembre quanto dovuto per rate in scadenza nel 2020. Questa data è però tassativa in quanto è espressamente negata la fruizione del periodo di tolleranza 5 giorni di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018.
In ultimo la lettera d) che rimuove la preclusione alla possibilità di chiedere la dilazione del pagamento dei debiti inseriti nelle dichiarazioni di adesione alle definizioni agevolate indicate alla lettera c) per i quali il richiedente non abbia poi provveduto al pagamento di quanto dovuto facendone decadere la validità al 31 dicembre 2019.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Sospensione versamenti: nuove date di scadenza nel testo ufficiale del Decreto Rilancio